CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 31865/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Villani, in proprio e quale unico erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentato e difeso dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA]( ), in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] “Primizie per [OSCURATO:SOCIETA].”, in persona del Curatore; rappresentato e difeso dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrentee ricorrente incidentale- per la revocazione della sentenza n. 12685/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2003, i l F allimento della società “ Primizie per M amma e [OSCURATO:SOCIETA].” (d i seguito anche , per brevità, “ il [OSCURATO:PERSONA] ” ) iniziò l'esecuzione forzata per espropriazione di un immobile appartenente per metà alla propria debitrice,[OSCURATO:PERSONA], e per l'altra metà al marito di questa, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il giudice dell'esecuzione , con ordinanza dell’ 8 ottobre 2008 , sospese il procedimento e dispose procedersi alla divisione del bene pignorato. Il giudizio di divisione fu introdotto con un apposito atto di citazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo stesso Tribunale di Ancona. Il Tribunale di Ancona, con sentenza 29 giugno 2010, n. 1068, accertò la non comoda divisibilità del bene pignorato, dichiarò lo scioglimento della comunione e rimise la causa sul ruolo per procedere alla vendita. La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 5 novembre 2011,n. 880. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA](terzo comproprietario del bene pignorato) avverso la decisione d’appello fu rigettato da questa Corte con sentenza 9 giugno 2016,n. 11817. 3. Con istanza del 2 agosto 2016, [OSCURATO:PERSONA] chiese al giudice dell’esecuzione di pronunciare l'estinzione della procedura, sull’assunto che dal deposito della sentenza di rigetto dell’appello del 5 novembre 2011 avverso la decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento della comunione era inutilmente decorso il termine di sei mesi per la riassunzione del processo esecutivo sospeso, stabilito dall'articolo 627 cod. proc. civ.. Con ordinanza del 5 ottobre 2016,il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza, sul presupposto che, non essendo ancoraavvenuta la vendita nel separato giudizio di divisione, quest’ultimo doveva ritenersi ancora in corso e, pertanto, il processo di esecuzione non poteva essere riassunto. 4.Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propose reclamo ex art. 630, ultimo comma, cod. proc. civ.. Il reclamo fu rigettato dal Tribunale di Ancona con sentenza 22 febbraio 2017,n. 314. Invece, la Corte d’appello di Ancona, su impugnazione dello stesso Villani, con sentenza 28 maggio 2018, n. 660 lo accolse e dichiarò estinta la procedura esecutiva iniziata dal [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che, ai sensi dell'articolo 601, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice al quale è domandata la divisione di un bene oggetto di espropriazione forzata nonpuò procedere alla vendita immobiliare direttamente, ma deve limitarsi a dichiarare lo scioglimento della comunione, dopo di che il processo esecutivo dovrà proseguire dinanzi al giudice dell’esecuzione, il quale dovrà procedere lui alla vendita. Pertanto, nella fattispecie, una volta dichiarato dal Tribunale di Ancona lo scioglimento della comunione, ed una volta rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella decisione, dal momento del deposito della sentenza d’appello sarebbe iniziato a decorrere il termine semestrale di cui all'articolo 627 cod. proc. civ.per la riassunzione del processo di esecuzione. 5.La sentenza della Corte dorica fu impugnata per cassazione dal [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due mot ivi; [OSCURATO:PERSONA] resisté con controricorso, proponendo ricorso incidentale. QuestaCorte, con sentenza 12 maggio 2021, n. 12685, ha rilevato che il giudizio ex art.630, ultimo comma, cod. proc. civ., si era svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro per mancata partecipazione della debitrice esecutata, [OSCURATO:PERSONA]; ha dunque ritenuto che tale nullità, rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità,precludesse l’esame del merito dei motivi di ricorso; e, in applicazione del combinato disposto degli artt. 102, 383, terzo comma e 354 cod. proc. civ., ha cassato la sentenza impugnata per nullità dell’intero giudizio, rinviando la causa, anche per le spese, al giudice di primo grado. 6.Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unico erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, propone ricorso per revocazione, fondato su due motivi. Risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] “Primizie per [OSCURATO:SOCIETA].”. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedenteart. 391-bis) – la trattazione del ricorso è stata fissatain adunanza camerale. Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte. Entrambe le partihanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Va ritenuta ammissibile solo l’istanza di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] proprio, non anche quella da lui proposta quale erede di [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima non è stata parte del giudizio di legittimità esitato nella sentenza revocanda e dunque non ne è sostenibile, nemmeno tramite il successore, la legittimazione a ricorrere contro di essa. 1.1.Con il primo motivo di revocazione è denunciata la violazione dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ..In sintesi, [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza 12 maggio 2021, n. 12685 di questa Corte sarebbe affetta da un errore di fatto, per avere erroneamentesupposto l’inesistenza di un fatto (la necessaria vocatio in iusdi P aola P ossa nzini , debitrice esecutata, nel giudizio in trodotto con il reclamo avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di estinzione del processo esecutivo) la cui verità era positivamentestabilita. L’esistenza del fatto erroneamente supposto come inesistente, per un verso, sarebbe risultatacon evidenza dagli atti processuali, atteso, da un lato, che nella sentenza di primo grado era indicata come parte –debitamente dichiarata contumace perché non costituitasi in giudizio – anche [OSCURATO:PERSONA] e considerato, dall’altro lato , che essa, sebbene, per errore del giudice di secondo grado , non fosse stata dichiarata contumace in appello né figura sse nell’ intestazione della relativa sentenza, era nondimeno stata evocata nello stesso, come dimostravala provata circostanza che il ricorso in appello le era stato notificato a mani proprie in data 10 aprile 2017 ; per a l tro verso, non avrebbe costituito un punto controverso , poiché questa Corte aveva rilevato la nullità processuale senza previamente suscitare il contraddittoriodelle parti sul punto. 1.2. Con il secondo motivo è denunciatala violazione dell’art. 102 cod. proc. civ.. Il ricorrente censura la sentenza impugna ta per avere omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria, [OSCURATO:PERSONA], cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva notificato il ricorso per cassazione. 2. Il secondo motivo di revocazione – che appare logicamente preliminare e va per tale ragione esaminato per primo – è inammissibile, attesoche l’errore di fatto che legittima l ’ impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ è configurabile quando sussiste un contrasto tra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e documenti processuali, purché tale contrasto emerga con assoluta immediatezza e sia di semplice e concreta rilevabilità; non è configurabile, pertanto,errore revocatorio quando si denunci , non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l’omessao errata valutazione di un atto processuale (Cass. 01/12/1999, n. 13401). Nel caso di specie,in conseguenza del rilievo (pur erroneo, come si sta per vedere, per un errore di fatto) della nullità processuale per difetto di integrità del contraddittorio nei gradi di merito, l a sentenza impugnata ha coerentemente rimesso le parti al primo giudice, poiché la Corte di Cassazione, quando rileva, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., la nullità del giudizio per violazione dell’art.102 cod. proc. civ.in sede di introduzione dello stesso in primo grado, deve disporre la rimessione al primo giudice senza integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, spettando alla parte che riassuma il giudizio dinanzi al primo giudice provvedere adintegrare il contraddittorio; pertanto, il vizio denunciato dal motivo di ricorso in esame sarebbe un preteso – ma in realtà inesistente, per quanto si è appena sopra osservato– error iuris , come tale estraneo al paradigma revocatoriodi cui all’art. 395 n. 4 c od. proc. civ.. Ne discende –a prescindere dall’inesistenza dell’errore addebitato alla sentenza –l’inammissibilità del secondo motivo di revocazione . 3.Invece, i l primo motivo deve ritenersi fondato. Emerge dagliatti processuali specificamente indicati nel ricorso per revocazione e debitamente prodotti dal ricorrente – in ossequio , rispettivamente, al disposto di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. ed all’art. 369, secondo comma, n. 4, stesso codice– che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al giudizio di primo grado esitato nella sentenza 22 febbraio 2017, n. 314del Tribunale di Ancona (nella cui intestazione è indicataquale parte contumace e dalla cui motivazione risulta che era stata ritualmente dichiarata tale: doc.21 della cartella contrassegnata come “Doc. 5.A”, allegata dal ricorrente)e che, in data 10 aprile 2017, le era stato debitamentenotificato il ricorso in appello (doc. 6) , sicché la mancata rinnovazione, in tale grado, della declaratoria di contumacia, deve essere imputataad una omissione del giudice. Risulta, dunque , positivamente stabilito il fatto erroneamente supposto come inesistente da parte del giudicedi legittimità, ovverosia che la Possanzini era stata parte del giudizio di merito. 4. Deve pertanto essere disposta la revoca zione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con conseguente necessità, in sede rescissoria, di esaminare i motivi dell’originario ricorso per cassazione proposto in via principale dal fallimento, nonché il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, questo esame r isulta inibito proprio dall ’esigenza di integrare previamente il contraddittorio nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], quale litisconsorte necessaria indebitamente pretermessa nell’instaurazione del giudizio di cassazione, dovendosi ordinare al [OSCURATO:PERSONA] ricorrente di effettuarela notifica del ricorso in persona del suo unico erede, [OSCURATO:PERSONA]; ciò, in quanto dagli atti e documenti depositati dal ricorrente per revocazione risulta, non solo che [OSCURATO:PERSONA] deceduta il 25 giugno 2021 (doc.3), ma anche che il solo chiamatoche abbia accettato la sua eredità (con beneficio d’inventario: doc.1) è, appunto, il coniuge [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri chiamati hanno formulato espressa rinuncia (doc.2). P.Q.M. La Corte, provvedendo sulla fase rescindente, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Accoglie, sempre provvedendo sulla fase rescindente, il primo motivo del ricorso per revocazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e dichiara inammissibile il secondo.Revoca la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, al fine di pronunciare sul ricorso per cassazione proposto av verso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 28 maggio 2018, n. 660, dispone rinviarsi a nuovo ruolo, ordinando al [OSCURATO:PERSONA] della società “Primizie per [OSCURATO:SOCIETA].” di notificare il ricorso per cassazione alla litisconsorte pretermessa, [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’er