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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 46690/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità.

Il primo motivo, lungi dal denunziare la violazione di norme di legge, invero nemmeno individuate, denunzia genericamente l'omessa rilevazione di imprecisati e non chiariti errori materiali contenuti nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti.

Il secondo motivo deduce criticità logiche nell'apparato argomentativo a sostegno del rigetto dell'istanza di continuazione senza, tuttavia, indicare con precisione quali siano le violazioni avvinte dal medesimo disegno criminoso.

Il ricorrente fa riferimento indistinto ad una sentenza di condanna e ad una ordinanza di applicazione dell'indulto senza precisare per quali reati tra quelli oggetto dei due provvedimenti sussistano i presupposti dell'invocata unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo, lungi dal denunziare la violazione di norme di legge, invero nemmeno individuate, denunzia genericamente l'omessa rilevazione di imprecisati e non chiariti errori materiali contenuti nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti. Il secondo motivo deduce criticità logiche nell'apparato argomentativo a sostegno del rigetto dell'istanza di continuazione senza, tuttavia, indicare con precisione quali siano le violazioni avvinte dal medesimo disegno criminoso. Il ricorrente fa riferimento indistinto ad una sentenza di condanna e ad una ordinanza di applicazione dell'indulto senza precisare per quali reati tra quelli oggetto dei due provvedimenti sussistano i presupposti dell'invocata unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022
Sentenza Cassazione n. 46690/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris