CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 2725/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via degli Scipioni, n. 110, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Germanico, n. 109. -controricorrente– avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 259/2020, pubblicata in data 11 settembre2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del15 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell’11 settembre 2020, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 410/2018 del 14 febbraio 2018, con cui era stata accolta la domanda di rideterminazione del saldo dei conti correnti intrattenuti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna della Banca al pagamento della sommadi euro 24.300,00, oltre accessori e spese di lite. 2. La Corte territoriale , in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determinato in euro 0,00 il saldo del conto corrente anticipi 11096W ed in euro 18.950,97 quello del conto corrente 10647-45 alla data della sua estinzione; ha compensato i reciproci debiti e crediti risultanti dai suddetti conti e dai collegati conti anticipi 10176-61 e 10649 (confermando i rispettivi saldi di euro 2.512,74 a debito della correntista e di euro 503,84 a suo favore) e ha condannato la Banca al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 16.942,07, oltre interessi dalla notifica della domanda giudiziale; ha, poi, accertato il saldo effettivo del conto corrente 7907-36 alla data del 31 marzo 2014 in euro 5.709,21 a credito della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla data del 31 marzo 2015 in euro 44.735,08 a suo debito. 3.La Corte d’appello, per quel che rileva in questa sede, ha affermato che: -) all’udienza del 21 ottobre 2015, in primo grado, fissata per la decisione sulle richieste istruttorie delle parti, dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ., la Banca « anche in considerazione della contraria richiesta ex art. 210 cod. proc. civ.», depositava ulteriori estratti conto del conto corrente 7907-36 sino alla data del 31 marzo 2015, così estendendo l’originario contraddittorio, delimitato sino al 31 marzo 2014 dalla perizia di parte su cui poggiava la domanda attrice e che l’altra parteprendeva atto e nulla opponeva, insistendo soltanto sulla richiesta di CTU; sul punto, non poteva condividersi la decisione di primo grado perché al momento della citazione in primo grado, notificata in data 9 dicembre 2014, il conto corrente era ancora apertoe quindi era legittimo l’interesse della banca a definire giudizialmente i rapporti di dare-avere (pur sempre parziali stante il proseguimento del rapporto, per il più ampio lasso di tempo possibile e che la mancata opposizione all’ulteriore produzione documentale versata all’udienza del 21 ottobre 2015, aveva di fatto esteso il contraddittorio anche all’anno successivo al 31 marzo 2014, consentendo in tal modo al CTU di ricostruire i saldi del menzionato conto corrente sino alla data del 31 marzo 2015 (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); -) nel ricostruire il saldo del conto corrente 7907-36 non poteva prescindersi dal regolare contratto scritto intervenuto tra le parti e dalle sue successive modifiche e occorreva privilegiare l’ipotesi del CTU in cui erano state escluse sia le commissioni di massimo scoperto, il «corrispettivo su accordato» comparso in alcune modifiche contrattuali e le voci di spese non corrispondenti a quanto contemplato nel contratto iniziale e nelle successive modifiche,con la conseguenza che il saldo finale alla data del 31 marzo 2014 era di euro 5.709,21 a credito della cliente e alla data del 31 marzo 2015 di euro 44.735,08 a debito della stessa; -) il Giudice di primo grado aveva errato nel trarre le sue conclusioni dalla prima bozza di relazione di CTU, senza tenere conto che lo stesso CTU, a seguito delle osservazioni del consulente di parte, aveva parzialmente rettificato, alle pagine 14 e 15 delle repliche alle osservazioni delle parti, i suoi calcoli relativi al conto anticipi 11096W ed aveva corretto il salo da euro 15.074,09, a debito della correntista, ad euro 0,00 ed al conto corrente 10647-45, da euro 24.300,00 ad euro 16.942,07. 4.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso. 6.Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 7.La società ricorrente ha depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo denuncia l a nullità de lla sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento al combinato disposto dell’art. 112, art. 166 e art. 167 cod. proc .civ. e 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.; difetto di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato per «ultrapetizione» o «extrapetizione»; accoglimento di una domanda di accertamento del saldo del rapporto mai ritualmente proposta dalla banca; indebita estensione dell’accertamento fino alla data del 31 marzo 2015 nonostante la presenza di una domanda dell’attrice limitata al periodo fino al 31 marzo 2014 e in assenza di domanda riconvenzionale della banca. Si duole la società ricorrente che dell’errore in cui era incorsa la Corte d’appello nel non avere rilevato la tardività e, quindi, l’inammissibilità di tale produzione, ma soprattutto di tale autonoma domanda di accertamento formulata dalla Banca e di averla, invece, accolta, modificando il quantum debeatur in danno del correntista; che l’abnorme statuizione del giudice di secondo grado era arrivata al punto da partorire una pronuncia di condanna nei confronti della correntista. 1.1 Il motivo è infondato.1.2 Ed invero, nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato, posto dall'art. 112 c od. proc. civ. , è ravvisabile nel caso in esame. Una siffatta violazione è riscontrabile soltanto quando il giudiceabbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valeredalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato). Ma spetta al giudice di merito ilcompito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte, dovendosi riconoscere a detto giudice il poter e - dovere di individuare l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio per precisarne il contenuto e gli effetti inrelazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste delle parti e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambitodelle questioni sottoposte al suo esame (cfr., tra le altre, Cass. 12 ottobre2001, n. 12471; Cass., 20 dicembre 2006, n. 27285). Non incorre quindi nel vizio di extrapetizione il giudice di merito che abbia esercitato il proprio doveroso compito di interpretazione della domanda - senza esser necessariamente cond izionato dalla formula adottata dalla parte e tenendo invece opportunamente conto del contenuto sostanzialedella pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalleeventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio -e si sia poi, nel pronunciare su di essa, attenuto ai limiti della domanda medesima, comesopra interpretata (cfr., Cass., Sez. U., 21 febbraio2000, n. 27; e Cass. 24 settembre 1999, n. 10493). In proposito, questa Corte ha affermato che il vizio dedotto di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi ) e , sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002). Inoltre, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'aperturadi credito bancario, proprio allo scopo di recuperar e una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass., Sez. U. , 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione; nel medesimo senso, semprein motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798). 1.3Ciò posto, nel caso in esame, la Corte d’ appello correttamente ha evidenziato di non condividere l’assunto del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva l’estensione del contraddittorio poiché non richiesto dalla Banca nella memoria di costituzione, alla luce del fatto che, al momento della citazione in primo grado, notificata in data 9 dicembre 2014, il conto corrente 7907-36 era ancora pendente e che l’interesse di entrambe le parti era quello di definire giudizialmente i rapporti di dare-avere per il più ampio lasso di tempo possibile e che la mancata opposizione della parte attrice all’ulteriore produzione documentale versata all’udienza del 21 ottobre 2015, aveva di fatto esteso il contraddittorio anche all’anno successivo al 31 marzo 2014, consentendo al CTU di ricostruire i saldi del menzionato conto corrente sino alla data del 31 marzo 2015. Non sussiste, pertanto, alcun profilo di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., anche in punto di statuizione di condanna, perché, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla società ricorrente, la pronuncia di condanna emessa dalla Corte d’appello ha riguardato il conto corrente 10647-45 (e i conti anticipi collegati) e non già il conto corrente 7907-36.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,del combinato disposto di cui agli artt. 2697 cod. civ. e dell’art. 117 TUB; violazione dei criteri di accertamento del saldo in mancanza di contratto di apertura del conto corrente, nonché di contratto cosiddetto «monofirma»; erroneo riferimento alla pronuncia delle S.U. n. 898/2018 inerente ad altrafattispecie relativo al T.U. n. 58/1998 e non al TUB. Si duole la società ricorrente che la Corte d’appello aveva richiamato erroneamente l’art. 23 del decreto legislativo n. 58/1998 e la sentenza delle S.U. n. 898/2018, dovendo nel caso in esame prenderele mosse dall’art. 117 TUB e che, in ogni caso, anche alla luce delle Sezioni Unite citate, la banca doveva fornire la prova di avere consegnato una copia del contratto al cliente, prova che, invece, difettava. 2.1Il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui inmateria di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità delcontratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del decreto legislativon. 385 del 1993; il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, delcontratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è, dunque, priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quelcontratto (C ass., S ez. U., 16 gennaio 2018, n. 898; Cass., 6 settembre 2019, n. 22385; Cass., 2 aprile 2021, n. 9187). 3.Il terzo mezzo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato dispostodi cui agli artt. 111, 112, 115 e 116 cod. proc. civ.. ; nullità della sentenza per difetto di motivazione – inesistenza della motivazione, con riferimento all’adozione di una opzione ricostruttiva del saldo del rapporto pregiudizievole per la correntista e peggiorativa rispetto alle ipotesi valorizzate dalla sentenza di primo grado. Si duole la società ricorrente che la Corte di merito non aveva spiegato il perché il Tribunale era incorso in una «svista» laddove in sentenza non aveva applicato i valori indicati nella prima ipotesi ricostruttiva presente nella bozza, omettendo di aderire alle risultanze della seconda ipotesi contenuta nella perizia integrativa. 3.1 Il motivo è infondato, perch é la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico (secondo quanto diffusamente rilevato), integrando gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881). 3.2 Ed invero, l a Corte ha spiegato, a pagina 3 della sentenza impugnata, che il Giudice di primo grado aveva errato nel trarre le sue conclusioni dalla primabozza di relazione di CTU, senza tenere conto che lo stesso CTU, a seguito delle osservazioni del consulente di parte, aveva parzialmente rettificato i suoi calcoli relativi al conto anticipi 11096W ed aveva corretto il salo da euro 15.074,09, a debito della correntista, ad euro 0,00 ed al conto corrente 10647-45, da euro 24.300,00 ad euro 16.942,07 e che da ciò conseguiva sia la rettifica della declaratoria dei saldi dei menzionati conti, sia la riduzione della condanna al pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].. 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannat a al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Bancacontroricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorre nte al pagamento, in favore della Banca contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti