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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 07527/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15259-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 28364/2019R.G. del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA].

FULVIO , TRONCONE che con-EITa_esin -d accoglimento del ricorso, di cassare l'ordinanza impugnata e rimettere le parti davanti al Tribunale di Napoli; ritenuto che il Tribunale di Napoli, investito dell'opposizione avverso il decreto, con il quale era stato ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) il pagamento della somma di € 35.178,22 in favore di [OSCURATO:PERSONA] - associazione professionale, a titolo di compensi, avendo declinato la competenza in favore del Tribunale di Verona, accolta l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo; che appare opportuno riprendere, in sintesi, le ragioni delle declinatoria: - l'opponente, per quel che qui rileva, aveva eccepito che con gli artt. 13 e 16 della convenzione intercorsa tra le parti, regolante tutti gli incarichi affidati allo studio professionale ricorrente, era stato determinato il foro esclusivo competente, ai sensi dell'art. 29 co. 2, cod. proc. civ., nella sede giurisdizionale ove si trovi la sede della Banca contraente, che attualmente era in Verona; - l'opposto, sempre per quel che qui rileva, si era difeso eccependo che la convenzione in parola non era stata mai sottoscritta dalla Banca, che era stata unilateralmente predisposta da quest'ultima; che le clausole che qui vengono in rilievo, da reputarsi vessatorie, non erano state Ric. 2020 n. 15259 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -2- specificamente accettate dalla controparte; che il foro funzionale inderogabile andava identificato in quello ove il professionista aveva esercitato la propria opera; - il Tribunale, dopo aver affermato che il consenso a un accordo- quadro (e tale doveva intendersi quello evocato), sottoscritto da una sola delle parti, poteva desumersi dal comportamento concludente dell'altra (richiama S.U. n. 898/2018, in tema di contratti d'intermediazione finanziaria), esclude che si fosse in presenza di condizioni generali di contratto, con la conseguenza che non trovava applicazione l'art. 1341 cod. civ., trattandosi di un negozio frutto di una specifica trattativa, peraltro condotta da soggetti qualificati, in quanto operatori del diritto, senza che rilevasse la circostanza che l'opponente avesse stipulato contratti identici con altri soggetti, essendo decisiva la sussistenza di una previa libera determinazione delle parti (richiama Cass. nn. 19949/2007 19089/2007); quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 14, d.lgs. n. 150/2011, andava esclusa la prospettata competenza funzionale inderogabile (richiama Cass. n. 16212/2019); ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra lo [OSCURATO:PERSONA] propone istanza di regolamento di competenza, articolato in due motivi e che la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con memoria difensiva; ritenuto che, in via di preliminarietà, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso prospettata dalla resistente, la quale ha affermato non sussistere i presupposti di cui all'art. 42 cod. proc. civ., poiché la sentenza avrebbe deciso il merito della causa; considerato che l'eccezione è destituita di giuridico fondamento, essendo del tutto evidente che la pronuncia abbia pronunciato solo sulla competenza, con espresso assorbimento delle questioni Ric. 2020 n. 15259 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -3- riguardanti il merito; quanto, poi, a quelle concernenti la forma scritta trattavasi, all'evidenza, di argomenti posti a servizio della decisione sulla competenza (conf.

Cass. n. 15958/2018); ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117 T.U.B., nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 cod. proc. civ., esponendo, in sintesi, quanto segue: - il Tribunale non aveva colto che l'esponente, deducendo il difetto della forma scritta, prevista dall'art. 29, co. 1, cod. proc. civ., si era limitato ad eccepire solo la nullità parziale; - erroneamente la sentenza aveva reputato applicabile l'art. 117 T.UB., il quale regolava i rapporti con la clientela e gli operatori finanziari e non certo con i professionisti, dei quali la banca si avvale; - a tutto concedere, era stata invocata solo la nullità di quel singolo patto; considerato che la prospettazione censuratoria è infondata, valendo quanto segue: - gli argomenti svolti in sentenza richiamando l'art. 117 T.U.B. risultano non pertinenti, essendo del tutto evidente che qui ci si trovi al di fuori dell'ipotesi contemplata dalla norma in parola, non vertendosi in materia di rapporto negoziale bancario; - tuttavia, qui trova applicazione il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudi7io di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi Ric. 2020 n. 15259 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -4- altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali (Sez. 2, n. 1525, 22/01/2018, Rv. 647076); ritenuto che il ricorrente con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.; nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341, co. 1 e 2, cod. civ., assumendo che il Tribunale era giunto alla conclusione che la convenzione aveva formato oggetto di trattativa fra le parti operando «una ricostruzione dei fatti in aperta violazione degli arti. 113 e 115 cod. proc. tiv.>> e violando, inoltre, l'art. 1341 cod. civ.

«nella parte in cui sembra supporre che l'articolo di legge citato possa operare solo in presenza di moduli o formulari e che, in ogni caso, la sua applicabilità all'ispetie è da escludere perché lo Studio russo, operatore del diritto, non agì come consumatore»; considerato che la doglianza non è condivisa dal Collegio per le ragioni che seguono: - il Tribunale ha escluso che si fosse in presenza di contratto concluso mediante moduli predisposti unilateralmente o a condizioni generali non contenute nello strumento negoziale, con l'ulteriore precisazione che doveva reputarsi che il contratto fosse stato l'esito di una specifica trattativa fra le parti, di cui una delle quali (lo [OSCURATO:PERSONA] ricorrente), seppure non di forza paritetica, aveva agito nell'esercizio della professione, con qualificata competenza giuridica; - l'affermazione resiste alla critica; la circostanza che le statuizioni contrattuali formarono oggetto di trattativa specifica si fonda su circostanze inferenziali corrette: resta escluso il richiamo a moduli o formulari e a condizioni generali esterne al negozio, la circostanza, poi, che una delle parti stipulanti, non solo non assuma il ruolo di consumatore (ragione per cui non trova applicazione il codice consumeristico), ma abbia agito nell'esercizio della professione legale Ric. 2020 n. 15259 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -5- costituisce evenienza sintomatica, salvo diversa indicazione probatoria, che il contratto venne, in tutte le sue parti, fatto oggetto di trattativa; considerato che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della competenza territoriale del Tribunale di Verona; considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto all'applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020); P.Q.M. rigetta il ricorso, conferma la competenza del Tribunale di Verona e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric. 2020 n. 15259 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -6- per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15259-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 28364/2019R.G. del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. FULVIO , TRONCONE che con-EITa_esin -d accoglimento del ricorso, di cassare l'ordinanza impugnata e rimettere le parti davanti al Tribunale di Napoli; ritenuto che il Tribunale di Napoli, investito dell'opposizione avverso il decreto, con il quale era stato ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) il pagamento della somma di € 35.178,22 in favore di [OSCURATO:PERSONA] - associazione professionale, a titolo di compensi, avendo declinato la competenza in favore del Tribunale di Verona, accolta l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo; che appare opportuno riprendere, in sintesi, le ragioni delle declinatoria: - l'opponente, per quel che qui rileva, aveva eccepito che con gli artt. 13 e 16 della convenzione intercorsa tra le parti, regolante tutti gli incarichi affidati allo studio professionale ricorrente, era stato determinato il foro esclusivo competente, ai sensi dell'art. 29 co. 2, cod. proc. civ., nella sede giurisdizionale ove si trovi la sede della Banca contraente, che attualmente era in Verona; - l'opposto, sempre per quel che qui rileva, si era difeso eccependo che la convenzione in parola non era stata mai sottoscritta dalla Banca, che era stata unilateralmente predisposta da quest'ultima; che le clausole che qui vengono in rilievo, da reputarsi vessatorie, non erano state Ric. 2020 n. 15259 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- specificamente accettate dalla controparte; che il foro funzionale inderogabile andava identificato in quello ove il professionista aveva esercitato la propria opera; - il Tribunale, dopo aver affermato che il consenso a un accordo- quadro (e tale doveva intendersi quello evocato), sottoscritto da una sola delle parti, poteva desumersi dal comportamento concludente dell'altra (richiama S.U. n. 898/2018, in tema di contratti d'intermediazione finanziaria), esclude che si fosse in presenza di condizioni generali di contratto, con la conseguenza che non trovava applicazione l'art. 1341 cod. civ., trattandosi di un negozio frutto di una specifica trattativa, peraltro condotta da soggetti qualificati, in quanto operatori del diritto, senza che rilevasse la circostanza che l'opponente avesse stipulato contratti identici con altri soggetti, essendo decisiva la sussistenza di una previa libera determinazione delle parti (richiama Cass. nn. 19949/2007 19089/2007); quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 14, d.lgs. n. 150/2011, andava esclusa la prospettata competenza funzionale inderogabile (richiama Cass. n. 16212/2019); ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra lo [OSCURATO:PERSONA] propone istanza di regolamento di competenza, articolato in due motivi e che la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con memoria difensiva; ritenuto che, in via di preliminarietà, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso prospettata dalla resistente, la quale ha affermato non sussistere i presupposti di cui all'art. 42 cod. proc. civ., poiché la sentenza avrebbe deciso il merito della causa; considerato che l'eccezione è destituita di giuridico fondamento, essendo del tutto evidente che la pronuncia abbia pronunciato solo sulla competenza, con espresso assorbimento delle questioni Ric. 2020 n. 15259 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- riguardanti il merito; quanto, poi, a quelle concernenti la forma scritta trattavasi, all'evidenza, di argomenti posti a servizio della decisione sulla competenza (conf. Cass. n. 15958/2018); ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117 T.U.B., nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 cod. proc. civ., esponendo, in sintesi, quanto segue: - il Tribunale non aveva colto che l'esponente, deducendo il difetto della forma scritta, prevista dall'art. 29, co. 1, cod. proc. civ., si era limitato ad eccepire solo la nullità parziale; - erroneamente la sentenza aveva reputato applicabile l'art. 117 T.UB., il quale regolava i rapporti con la clientela e gli operatori finanziari e non certo con i professionisti, dei quali la banca si avvale; - a tutto concedere, era stata invocata solo la nullità di quel singolo patto; considerato che la prospettazione censuratoria è infondata, valendo quanto segue: - gli argomenti svolti in sentenza richiamando l'art. 117 T.U.B. risultano non pertinenti, essendo del tutto evidente che qui ci si trovi al di fuori dell'ipotesi contemplata dalla norma in parola, non vertendosi in materia di rapporto negoziale bancario; - tuttavia, qui trova applicazione il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudi7io di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi Ric. 2020 n. 15259 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -4- altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali (Sez. 2, n. 1525, 22/01/2018, Rv. 647076); ritenuto che il ricorrente con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.; nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341, co. 1 e 2, cod. civ., assumendo che il Tribunale era giunto alla conclusione che la convenzione aveva formato oggetto di trattativa fra le parti operando «una ricostruzione dei fatti in aperta violazione degli arti. 113 e 115 cod. proc. tiv.>> e violando, inoltre, l'art. 1341 cod. civ. «nella parte in cui sembra supporre che l'articolo di legge citato possa operare solo in presenza di moduli o formulari e che, in ogni caso, la sua applicabilità all'ispetie è da escludere perché lo Studio russo, operatore del diritto, non agì come consumatore»; considerato che la doglianza non è condivisa dal Collegio per le ragioni che seguono: - il Tribunale ha escluso che si fosse in presenza di contratto concluso mediante moduli predisposti unilateralmente o a condizioni generali non contenute nello strumento negoziale, con l'ulteriore precisazione che doveva reputarsi che il contratto fosse stato l'esito di una specifica trattativa fra le parti, di cui una delle quali (lo [OSCURATO:PERSONA] ricorrente), seppure non di forza paritetica, aveva agito nell'esercizio della professione, con qualificata competenza giuridica; - l'affermazione resiste alla critica; la circostanza che le statuizioni contrattuali formarono oggetto di trattativa specifica si fonda su circostanze inferenziali corrette: resta escluso il richiamo a moduli o formulari e a condizioni generali esterne al negozio, la circostanza, poi, che una delle parti stipulanti, non solo non assuma il ruolo di consumatore (ragione per cui non trova applicazione il codice consumeristico), ma abbia agito nell'esercizio della professione legale Ric. 2020 n. 15259 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -5- costituisce evenienza sintomatica, salvo diversa indicazione probatoria, che il contratto venne, in tutte le sue parti, fatto oggetto di trattativa; considerato che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della competenza territoriale del Tribunale di Verona; considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (quanto all'applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636/2020); P.Q.M. rigetta il ricorso, conferma la competenza del Tribunale di Verona e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric. 2020 n. 15259 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -6- per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella
Decreto Cassazione n. 07527/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris