CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 17 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione ed il travisamento della prova costituita nell'annotazione di servizio dei Carabinieri, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed il supposto travisamento della prova è fondato su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta. In tal senso, assume rilievo la parte motiva della pronuncia impugnata in cui i giudici del gravame logicamente ricavano elementi dimostrativi della penale responsabilità dell'imputato dalla mancata giustificazione della provenienza dell'autovettura, dalla conoscenza del luogo in cui erano poste delle chiavi della stessa, peraltro di difficile individuazione se non se ne fosse conosciuta la collocazione, e dal comportamento tenuto alla vista dei militari (l'imputato "cambiava repentinamente direzione, tentando di sviare il controllo"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,