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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28346/2025

Testo disponibile della fonte

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dell’immobile escluderebbe l’idoneità delle condotte rubricate a rendere maggiormente difficoltà l’identificazione del denaro trasferito da XXXXXXXXXXXX, è destituita di fondamento.

Deve essere, in proposito, ribadito che, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza, e ciò anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, P.G. contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276974 – 01).

Deve conseguentemente essere escluso che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito da parte degli inquirenti escluda la punibilità della condotta perché priva di "concreta" capacità decettiva; una tale interpretazione finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. a qualsiasi fatto accertato.

6. Il sesto motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano l’insussistenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità.

Nel caso di specie Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 648 cod. pen. e, in particolare, l’esistenza di elementi indiziari attestanti la piena consapevolezza di tutti i ricorrenti in ordine alla provenienza delittuosa delle somme di denaro in questione (pagg. 8 e 9 dell’ordinanza impugnata).

Diversamente da quanto affermato dalla difesa, il Tribunale ha anche valutato -in modo ineccepibile in punto di logica- le argomentazioni difensive in tema di ricettazione, ritenendo gli elementi indiziari evidenziati in sede di riesame inidonei a dimostrare lacapacità reddituale di XXXXXXXXXXXX per far fronte agli acquisti immobiliari effettuati dagli altri indagati (vedi pag. 9 del provvedimento oggetto di ricorso).

Deve essere, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in tema di misure cautelari reali non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di legge e l’assoluta carenza o apparenza di motivazione.

7. L’ottavo motivo di ricorso con cui è dedotto vizio di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora non è consentito.

Nel caso di specie non può affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa o ovvero apparente, in quanto il Tribunale, seppur con le peculiarità della fase procedimentale, ha correttamente desunto il periculum dagli specifici comportamenti predatori tenuti dagli indagati e dal possibile utilizzo della procura generale da parte di XXXXXXXXXXXX (vedi pag. 10 dell’ordinanza oggetto di ricorso).

La motivazione sul periculum in mora, quindi, lungi dall'essere meramente apparente o di stile, risulta circostanziata e coerente con gli atti a disposizione dell'autorità procedente Si tratta, infatti, di una motivazione che spiega le ragioni che rendono necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizioper l’esistenza di elementi concreti che fanno ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, quanto sottoposto a sequestro venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.

A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non può dirsi mancante o apparente, il motivo in esame, laddove censura la capacità dimostrativa degli elementi addotti a sostegno della sussistenza del periculum, si risolve, a ben vedere, in una critica alla congruità della motivazione, che esula dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. 8.

Il nono motivo di ricorso è generico ed aspecifico.

Deve essere, preliminarmente, rimarcato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che le somme sottoposte a vincolo cautelare includerebbero l’assegno per figli a carico con disabilità percepito dalla ricorrente, senza procedere alla necessaria produzione di documentazione a conferma di tale apodittica affermazione e, quindi, senza dare la prova della verità di quanto affermato in ordine all’impignorabilità di tali somme, con conseguente difetto di genericità della doglianza e violazione del principio di autosufficienza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la specifica indicazione di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata).

La condizione della specifica indicazione degli "atti del processo" può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere il giudice di legittimità ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.

Peraltro, il Tribunale, con percorso argomentativo privo di manifesta illogicità, ha rimarcato che, già in sede di riesame, la ricorrente non ha fornito prova di quanto affermato in ordine all’impignorabilità delle somme di denaro percepite dalla XXXXXXXX con conseguente genericità del motivo di impugnazione (vedi pag. 9 dell’ordinanza impugnata), argomentazione con cui il ricorso non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità della doglianza.

9. L'inammissibilità di tutti i motivi del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l’originaria inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 07 giugno 2025.

Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuoviatteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata).

10. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’immobile escluderebbe l’idoneità delle condotte rubricate a rendere maggiormente difficoltà l’identificazione del denaro trasferito da XXXXXXXXXXXX, è destituita di fondamento. Deve essere, in proposito, ribadito che, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza, e ciò anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, P.G. contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276974 – 01). Deve conseguentemente essere escluso che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito da parte degli inquirenti escluda la punibilità della condotta perché priva di "concreta" capacità decettiva; una tale interpretazione finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. a qualsiasi fatto accertato. 6. Il sesto motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano l’insussistenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità. Nel caso di specie Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 648 cod. pen. e, in particolare, l’esistenza di elementi indiziari attestanti la piena consapevolezza di tutti i ricorrenti in ordine alla provenienza delittuosa delle somme di denaro in questione (pagg. 8 e 9 dell’ordinanza impugnata). Diversamente da quanto affermato dalla difesa, il Tribunale ha anche valutato -in modo ineccepibile in punto di logica- le argomentazioni difensive in tema di ricettazione, ritenendo gli elementi indiziari evidenziati in sede di riesame inidonei a dimostrare lacapacità reddituale di XXXXXXXXXXXX per far fronte agli acquisti immobiliari effettuati dagli altri indagati (vedi pag. 9 del provvedimento oggetto di ricorso). Deve essere, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in tema di misure cautelari reali non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di legge e l’assoluta carenza o apparenza di motivazione. 7. L’ottavo motivo di ricorso con cui è dedotto vizio di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora non è consentito. Nel caso di specie non può affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa o ovvero apparente, in quanto il Tribunale, seppur con le peculiarità della fase procedimentale, ha correttamente desunto il periculum dagli specifici comportamenti predatori tenuti dagli indagati e dal possibile utilizzo della procura generale da parte di XXXXXXXXXXXX (vedi pag. 10 dell’ordinanza oggetto di ricorso). La motivazione sul periculum in mora, quindi, lungi dall'essere meramente apparente o di stile, risulta circostanziata e coerente con gli atti a disposizione dell'autorità procedente Si tratta, infatti, di una motivazione che spiega le ragioni che rendono necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizioper l’esistenza di elementi concreti che fanno ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, quanto sottoposto a sequestro venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non può dirsi mancante o apparente, il motivo in esame, laddove censura la capacità dimostrativa degli elementi addotti a sostegno della sussistenza del periculum, si risolve, a ben vedere, in una critica alla congruità della motivazione, che esula dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen. 8. Il nono motivo di ricorso è generico ed aspecifico. Deve essere, preliminarmente, rimarcato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che le somme sottoposte a vincolo cautelare includerebbero l’assegno per figli a carico con disabilità percepito dalla ricorrente, senza procedere alla necessaria produzione di documentazione a conferma di tale apodittica affermazione e, quindi, senza dare la prova della verità di quanto affermato in ordine all’impignorabilità di tali somme, con conseguente difetto di genericità della doglianza e violazione del principio di autosufficienza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la specifica indicazione di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata). La condizione della specifica indicazione degli "atti del processo" può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere il giudice di legittimità ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. Peraltro, il Tribunale, con percorso argomentativo privo di manifesta illogicità, ha rimarcato che, già in sede di riesame, la ricorrente non ha fornito prova di quanto affermato in ordine all’impignorabilità delle somme di denaro percepite dalla XXXXXXXX con conseguente genericità del motivo di impugnazione (vedi pag. 9 dell’ordinanza impugnata), argomentazione con cui il ricorso non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità della doglianza. 9. L'inammissibilità di tutti i motivi del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l’originaria inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 07 giugno 2025. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuoviatteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). 10. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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