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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14118/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14557-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato D'AMICO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA A RL; - intimata - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 14557/2021 Numero sezionale 3263/2022 Numero di raccolta generale 14118/2022Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 2085/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2085 del 4.

12. 2020 della Corte di appello di Bari, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado che l’aveva condannata al risarcimento dei danni causati dai numerosi furti subiti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a causa dell’inadempimento contrattuale del suo obbligo di svolgere il servizio di vigilanza sulle strutture della cooperativa, assunto con contratto del 5.

5. 1998 e successiva comunicazione del 24.

2. 2005; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1364 cod. civ., lamentando che la Corte distrettuale abbia ritenuto l’odierna ricorrente responsabile dei furti perpetrati in danno della società cooperativa per inadempimento dell’obbligo contrattuale di vigilanza, affermando che esso espressamente comportava, in forza del contratto stipulato dalle parti , l’obbligo “ di vigilare con la massima diligenza e serietà possibile “ e che in forza dei numerosi furti perpetrati la parte obbligata avrebbe dovuto adottare modalità di controllo più idonee o comunque informare la controparte di tale necessità, così erroneamente interpretando il testo contrattuale e la comune intenzione dei contraenti, che non era quella di predisporre una vigilanza continua, ma di prevedere da parte dell’istituto un numero determinato di passaggi notturni, che era stato ridotto a 45 mensili F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 14557/2021 Numero sezionale 3263/2022 con la modifica contrattuale del 2005, configurando così a carico della società Numero di raccolta generale 14118/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 una obbligazione sostanzialmente diversa da quella dedotta in contratto; il motivo è inammissibile ed anche infondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte, che configura l’interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito come un apprezzamento di fatto, censurabile nel giudizio di cassazione soltanto per l’inosservanza dei criteri legali di interpretazione e non attraverso la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata ( Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009 ); nella specie la Corte distrettuale ha affermato la responsabilità per inadempimento della odierna ricorrente ricostruendo il contenuto dei suoi obblighi in forza della disposizione contrattuale che le imponeva “ il dovere di vigilare con la massima diligenza e serietà possibile la proprietà del Contraente per la loro tutela contro ogni forma di delinquenza “, dando altresì atto che essa doveva essere svolta con “ 5 passaggi notturni “ e poi, in conseguenza della successiva nota del 24.

2. 2005, in n. 45 ispezioni mensili, senza per contro affermare, come dedotto dalla ricorrente, che le sue obbligazioni si sostanziassero in una “ vigilanza continua “; il risultato dell’operazione di interpretazione del contratto non appare investito dal ricorso con censure specifiche idonee a rappresentare che esso sia in contrasto con specifiche clausole contrattuali; sotto altro profilo il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, dal momento che la censura dedotta non investe l’affermazione della Corte di appello che ha ritenuto la società di vigilanza inadempiente in ragione delle concrete modalità con cui essa aveva espletato il servizio, precisando che dalle dichiarazioni dei testi escussi, dipendenti della stessa società ricorrente, era emerso che gli addetti alla vigilanza accedevano all’interno degli immobili solo in caso di constatata effrazione, in violazione della previsione contrattuale che stabiliva ispezioni interne, che si erano alcuni furti non erano nemmeno stati segnalati o denunziati dalla vigilanza e che essi si erano verificati proprio quando erano previsti un numero di passaggi maggiore rispetto a quelli pattuiti F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 14557/2021 Numero sezionale 3263/2022 Numero di raccolta generale 14118/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 con la nota del 2005, motivazione che appare del tutto indipendente ed autonoma rispetto al vizio di erronea interpretazione dell’atto negoziale denunziato dal motivo ed appare costituire ratio autonoma e sufficiente a sostenere l’accertamento in ordine all’inadempimento contrattuale della società convenuta “.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14557-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato D'AMICO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA A RL; - intimata - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 14557/2021 Numero sezionale 3263/2022 Numero di raccolta generale 14118/2022Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 2085/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2085 del 4. 12. 2020 della Corte di appello di Bari, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado che l’aveva condannata al risarcimento dei danni causati dai numerosi furti subiti dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a causa dell’inadempimento contrattuale del suo obbligo di svolgere il servizio di vigilanza sulle strutture della cooperativa, assunto con contratto del 5. 5. 1998 e successiva comunicazione del 24. 2. 2005; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1364 cod. civ., lamentando che la Corte distrettuale abbia ritenuto l’odierna ricorrente responsabile dei furti perpetrati in danno della società cooperativa per inadempimento dell’obbligo contrattuale di vigilanza, affermando che esso espressamente comportava, in forza del contratto stipulato dalle parti , l’obbligo “ di vigilare con la massima diligenza e serietà possibile “ e che in forza dei numerosi furti perpetrati la parte obbligata avrebbe dovuto adottare modalità di controllo più idonee o comunque informare la controparte di tale necessità, così erroneamente interpretando il testo contrattuale e la comune intenzione dei contraenti, che non era quella di predisporre una vigilanza continua, ma di prevedere da parte dell’istituto un numero determinato di passaggi notturni, che era stato ridotto a 45 mensili F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 14557/2021 Numero sezionale 3263/2022 con la modifica contrattuale del 2005, configurando così a carico della società Numero di raccolta generale 14118/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 una obbligazione sostanzialmente diversa da quella dedotta in contratto; il motivo è inammissibile ed anche infondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte, che configura l’interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito come un apprezzamento di fatto, censurabile nel giudizio di cassazione soltanto per l’inosservanza dei criteri legali di interpretazione e non attraverso la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata ( Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009 ); nella specie la Corte distrettuale ha affermato la responsabilità per inadempimento della odierna ricorrente ricostruendo il contenuto dei suoi obblighi in forza della disposizione contrattuale che le imponeva “ il dovere di vigilare con la massima diligenza e serietà possibile la proprietà del Contraente per la loro tutela contro ogni forma di delinquenza “, dando altresì atto che essa doveva essere svolta con “ 5 passaggi notturni “ e poi, in conseguenza della successiva nota del 24. 2. 2005, in n. 45 ispezioni mensili, senza per contro affermare, come dedotto dalla ricorrente, che le sue obbligazioni si sostanziassero in una “ vigilanza continua “; il risultato dell’operazione di interpretazione del contratto non appare investito dal ricorso con censure specifiche idonee a rappresentare che esso sia in contrasto con specifiche clausole contrattuali; sotto altro profilo il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, dal momento che la censura dedotta non investe l’affermazione della Corte di appello che ha ritenuto la società di vigilanza inadempiente in ragione delle concrete modalità con cui essa aveva espletato il servizio, precisando che dalle dichiarazioni dei testi escussi, dipendenti della stessa società ricorrente, era emerso che gli addetti alla vigilanza accedevano all’interno degli immobili solo in caso di constatata effrazione, in violazione della previsione contrattuale che stabiliva ispezioni interne, che si erano alcuni furti non erano nemmeno stati segnalati o denunziati dalla vigilanza e che essi si erano verificati proprio quando erano previsti un numero di passaggi maggiore rispetto a quelli pattuiti F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B
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