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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17504/2024

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 25232/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 828/2019 del 17/05/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] conviene dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della proprietà dell’intero sottotetto di un fabbricato e della comproprietà di un cortile in forza degli atti di provenienza, in subordine in forza di usucapione.

Il Tribunale rigetta le domande.

La Corte di appello confermail rigetto.

Ricorre in cassazione l’attrice con dodici motivi, illustrati da memoria.

Re- siste ilconvenuto con controricorso. 2di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 10) denuncia la nullità della sentenza per viola- zione dell’art. 281 sexies c.p.c., dell’art. 35 disp. att. c.p.c., dell’art. 161 c.p.c. perchéla Corte di appello non ha rilevato ex officio che nel verbale non vi è indicazione della lettura in udienza della sentenza, mentre in sen- tenza vi è tale indicazione.

Il secondo motivo (p. 12) denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c. poiché la Corte di appello ha dichiarato ammissibili in appello domande ed eccezioni nuove formulate dal convenutoappellato.

Il terzo motivo (p. 13) denuncia la violazione dell’art. 255 c.p.c. per l’il- legittima dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale in primo grado, poiché la teste ha attestato attraverso certificato medico un impedi- mento legittimo alla comparizione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

I primi tre motivi denunciano la violazione di norme processuali e sono infondati.

Il primo motivo è rigettato, poiché la nullità della sentenza non è stata fatta valere ex art. 161 co. 1 c.p.c. come motivo di appello.

Il secondo motivo è rigettato,poiché l’appellato si è semplicemente difeso contro i motivi di appello e non ha esercitato lo ius novorum ex art. 345 c.p.c.

Il terzo motivo è inammissibile già per difetto di specificità, perché non è sufficiente l’asserzione che la testeha « addotto legittimo impedimento alla mancata comparizione facendo pervenire certificato medico prodotto in atti», non risultando che la questione sia stata sollevata con specifico mo- tivo di appello.

2. -Il quarto motivo (p. 14) denuncia la violazione degli artt. 2650, 1362 ss., 2700, 2722, 1175 c.c. occorsa nell'interpretazione degli atti di prove- nienza, per avere la Corte di appello escluso la proprietà in capo all’attrice del sottotetto del fabbricato ed aver rigettato la domanda di comproprietà sul cortile del fabbricato, violando il principio di continuità delle trascrizioni, 3di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. la buona fede, il dettato letterale degli atti pubblici,utilizzando quale criterio ermeneutico un percorso interpretativo-integrativo.

Il quinto motivo (p. 18) denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per la contraddittorietà della motivazione: (a) sul rigetto della do- manda di comproprietà del cortile; (b) sul rigetto della domanda di proprietà esclusiva dell'intero sottotetto del fabbricato.

Il sesto motivo (p. 20) denuncia la violazione dell’art. 1140 c.c. per l'o- messo esame di una dichiarazione confessoria resa dal convenuto in com- parsa di risposta,ove egli afferma il possesso ultratrentennale del sottotetto da parte dell’attrice, nonché per l’omessa considerazione dei fatti del libero accesso, del pacifico ed esclusivo utilizzo e possesso ultratrentennale del sottotetto sempre da parte dell’attrice (o di altri per essa), come provato anche documentalmente.

Il settimo motivo (p. 22) denuncia la violazione degli artt. 1140 e 1159 c.c., poiché la Corte di appello ha accertato il difetto dei presupposti per l'usucapione abbreviata del sottotetto.

L’ottavo motivo (p. 23) denuncia la violazione degli artt. 1140, 843 e 1158 c.c.,poiché la Corte di appello ha accertato il difetto dei presupposti per l'usucapione ventennale del sottotetto.

Il nono motivo (p. 25) denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., poiché la Corte di appello ha mancato di porre a fondamento della propria decisione anche i fatti relativi al possesso del sottotetto uti dominusda parte dell’attrice, né quelli relativi alla comproprietà e al possesso del cortile da parte della medesima, i quali non sono stati specificatamente contestati dalla controparte.

Il decimo motivo (p. 25) denuncia la violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. per non avere la Corte di appello dichiarato inammissibilela prova per testi dedotta dal convenuto e comunque per non aver valutato le testimonianze come inattendibili. 4di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].

L’undicesimo motivo (p. 28) denuncia la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 183 co. 6, n. 3, 112, 115 e 161 c.p.c. perché sono state dichiarate inammissibili le prove e i documenti ritualmente dedotti e prodotti dall’at- trice con la memoria ex 183 co. 6 n. 3 c.p.c. a controprova di quanto dedotto e articolato dal convenuto con la memoria ex 183 co. 6 n. 2 c.p.c.

3. – I motivi dal quarto all’undicesimo sono da esaminare contestual- mente.

Ciascun motivo è da disattendere.

Pur nella varietà dei profili che tali motivi assumono ad oggetto di critica, essi sono caratterizzati da una identica impostazione erronea .

La parte ri- corrente prospetta come questioni di diritt o censure mosse in realtà alla ricostruzioneistruttoria della situazione di fatto rilevante.

Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito abbia manifestato di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento.

Nel caso di specie, ciò è accaduto attraverso una motivazione che si è distesa nell’arco di ventiquattro pagine , analitica ed esaustiva.

Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass.

SU 8053/2014).

In obbedienza al canone di proporzionalità diuna motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata egli non è tenuto a discutere espli- citamente ogni singolo elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica com- piuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia pro- prio tale apprezzamento: esso è e rimane il prudente apprezzamento pro- prio del giudice di merito(cfr. art. 116 co. 1 c.p.c.) . 5di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Alle considerazioni svolte nel capoverso precedente a fondamento del ri- getto di ciascun motivo dal quarto all’undicesimo, si aggiungono osserva- zioni specificamente rivolte a taluni di questi motivi.

Il quinto motivo si sottrae alla censura di nullità della sentenza per con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilie i vizi di motivazione (sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, per espressa scelta del legisla- tore (non sono più denunziabili in sede di legittimità: cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc).

Il sesto motivo èanche inammissibile ex art. 348 - ter co. 5 c.p.c ( t rattan- dosi di cd. doppia conforme).

Il settimo motivo censura l’apprezzamento in fatto sulla mancanza di prova della buona fede (v. pag. 17 sentenza).

Il nono motivo non si confronta con la sentenza che a pag. 20 dà atto invece della rilevata contestazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] “delle domande e delle allegazioni di controparte, predisponendo anche specifici capitoli di prova e documenti e provvedendo a produrre documenti” Il decimo motivo ascrive erroneamente all’art. 246 c.p.c. il significato di escludere la testimonianza di ogni terzo che abbia un qualsivoglia interesse nella materia del contendere; quand’anche l’interpretazione del l’art. 246 c.p.c. fosse stata corretta, la struttura del motivo non consente a questa Corte di verificare il rispetto dei requisiti concretizzati da Cass.

SU 9456/2023per la rilevabilità del vizio.

L’undicesimo motivo non specifica puntualmente quali prove e documenti dedotti con la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.siano stati dichiarati inam- missibili,né la loro specifica rilevanza per la critica della motivazione adot- tata dalla Corte di appello.

4. - Il dodicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 96 c.p.c. per la condanna dell’attrice a rimborsare le spese processuali al con- venuto, senza tenere conto del rigetto di tutte le numerose e diverse 6di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. eccezioni preliminari formulate da quest’ultimo in relazione all’ammissibilità dell'appello.

Il dodicesimo motivo è rigettato,poiché la Corte di appello ha applicato il principio della soccombenza.

5. – È inammissibile ex art. 372 c.p.c. i l documento nuovo (vendita ad opera del convenuto, successiva al grado di appello), depositato dalla ricor- renteinsieme con la memoria in prossimità dell’udienza.

6. -Il ricorso è rigettato con addebito di ulteriori spese secondo soccom- benza che si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 25232/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 828/2019 del 17/05/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] conviene dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della proprietà dell’intero sottotetto di un fabbricato e della comproprietà di un cortile in forza degli atti di provenienza, in subordine in forza di usucapione. Il Tribunale rigetta le domande. La Corte di appello confermail rigetto. Ricorre in cassazione l’attrice con dodici motivi, illustrati da memoria. Re- siste ilconvenuto con controricorso. 2di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 10) denuncia la nullità della sentenza per viola- zione dell’art. 281 sexies c.p.c., dell’art. 35 disp. att. c.p.c., dell’art. 161 c.p.c. perchéla Corte di appello non ha rilevato ex officio che nel verbale non vi è indicazione della lettura in udienza della sentenza, mentre in sen- tenza vi è tale indicazione. Il secondo motivo (p. 12) denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c. poiché la Corte di appello ha dichiarato ammissibili in appello domande ed eccezioni nuove formulate dal convenutoappellato. Il terzo motivo (p. 13) denuncia la violazione dell’art. 255 c.p.c. per l’il- legittima dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale in primo grado, poiché la teste ha attestato attraverso certificato medico un impedi- mento legittimo alla comparizione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I primi tre motivi denunciano la violazione di norme processuali e sono infondati. Il primo motivo è rigettato, poiché la nullità della sentenza non è stata fatta valere ex art. 161 co. 1 c.p.c. come motivo di appello. Il secondo motivo è rigettato,poiché l’appellato si è semplicemente difeso contro i motivi di appello e non ha esercitato lo ius novorum ex art. 345 c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile già per difetto di specificità, perché non è sufficiente l’asserzione che la testeha « addotto legittimo impedimento alla mancata comparizione facendo pervenire certificato medico prodotto in atti», non risultando che la questione sia stata sollevata con specifico mo- tivo di appello. 2. -Il quarto motivo (p. 14) denuncia la violazione degli artt. 2650, 1362 ss., 2700, 2722, 1175 c.c. occorsa nell'interpretazione degli atti di prove- nienza, per avere la Corte di appello escluso la proprietà in capo all’attrice del sottotetto del fabbricato ed aver rigettato la domanda di comproprietà sul cortile del fabbricato, violando il principio di continuità delle trascrizioni, 3di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. la buona fede, il dettato letterale degli atti pubblici,utilizzando quale criterio ermeneutico un percorso interpretativo-integrativo. Il quinto motivo (p. 18) denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per la contraddittorietà della motivazione: (a) sul rigetto della do- manda di comproprietà del cortile; (b) sul rigetto della domanda di proprietà esclusiva dell'intero sottotetto del fabbricato. Il sesto motivo (p. 20) denuncia la violazione dell’art. 1140 c.c. per l'o- messo esame di una dichiarazione confessoria resa dal convenuto in com- parsa di risposta,ove egli afferma il possesso ultratrentennale del sottotetto da parte dell’attrice, nonché per l’omessa considerazione dei fatti del libero accesso, del pacifico ed esclusivo utilizzo e possesso ultratrentennale del sottotetto sempre da parte dell’attrice (o di altri per essa), come provato anche documentalmente. Il settimo motivo (p. 22) denuncia la violazione degli artt. 1140 e 1159 c.c., poiché la Corte di appello ha accertato il difetto dei presupposti per l'usucapione abbreviata del sottotetto. L’ottavo motivo (p. 23) denuncia la violazione degli artt. 1140, 843 e 1158 c.c.,poiché la Corte di appello ha accertato il difetto dei presupposti per l'usucapione ventennale del sottotetto. Il nono motivo (p. 25) denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., poiché la Corte di appello ha mancato di porre a fondamento della propria decisione anche i fatti relativi al possesso del sottotetto uti dominusda parte dell’attrice, né quelli relativi alla comproprietà e al possesso del cortile da parte della medesima, i quali non sono stati specificatamente contestati dalla controparte. Il decimo motivo (p. 25) denuncia la violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. per non avere la Corte di appello dichiarato inammissibilela prova per testi dedotta dal convenuto e comunque per non aver valutato le testimonianze come inattendibili. 4di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. L’undicesimo motivo (p. 28) denuncia la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 183 co. 6, n. 3, 112, 115 e 161 c.p.c. perché sono state dichiarate inammissibili le prove e i documenti ritualmente dedotti e prodotti dall’at- trice con la memoria ex 183 co. 6 n. 3 c.p.c. a controprova di quanto dedotto e articolato dal convenuto con la memoria ex 183 co. 6 n. 2 c.p.c. 3. – I motivi dal quarto all’undicesimo sono da esaminare contestual- mente. Ciascun motivo è da disattendere. Pur nella varietà dei profili che tali motivi assumono ad oggetto di critica, essi sono caratterizzati da una identica impostazione erronea . La parte ri- corrente prospetta come questioni di diritt o censure mosse in realtà alla ricostruzioneistruttoria della situazione di fatto rilevante. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito abbia manifestato di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Nel caso di specie, ciò è accaduto attraverso una motivazione che si è distesa nell’arco di ventiquattro pagine , analitica ed esaustiva. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). In obbedienza al canone di proporzionalità diuna motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata egli non è tenuto a discutere espli- citamente ogni singolo elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica com- piuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia pro- prio tale apprezzamento: esso è e rimane il prudente apprezzamento pro- prio del giudice di merito(cfr. art. 116 co. 1 c.p.c.) . 5di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Alle considerazioni svolte nel capoverso precedente a fondamento del ri- getto di ciascun motivo dal quarto all’undicesimo, si aggiungono osserva- zioni specificamente rivolte a taluni di questi motivi. Il quinto motivo si sottrae alla censura di nullità della sentenza per con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilie i vizi di motivazione (sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, per espressa scelta del legisla- tore (non sono più denunziabili in sede di legittimità: cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc). Il sesto motivo èanche inammissibile ex art. 348 - ter co. 5 c.p.c ( t rattan- dosi di cd. doppia conforme). Il settimo motivo censura l’apprezzamento in fatto sulla mancanza di prova della buona fede (v. pag. 17 sentenza). Il nono motivo non si confronta con la sentenza che a pag. 20 dà atto invece della rilevata contestazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] “delle domande e delle allegazioni di controparte, predisponendo anche specifici capitoli di prova e documenti e provvedendo a produrre documenti” Il decimo motivo ascrive erroneamente all’art. 246 c.p.c. il significato di escludere la testimonianza di ogni terzo che abbia un qualsivoglia interesse nella materia del contendere; quand’anche l’interpretazione del l’art. 246 c.p.c. fosse stata corretta, la struttura del motivo non consente a questa Corte di verificare il rispetto dei requisiti concretizzati da Cass. SU 9456/2023per la rilevabilità del vizio. L’undicesimo motivo non specifica puntualmente quali prove e documenti dedotti con la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.siano stati dichiarati inam- missibili,né la loro specifica rilevanza per la critica della motivazione adot- tata dalla Corte di appello. 4. - Il dodicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 96 c.p.c. per la condanna dell’attrice a rimborsare le spese processuali al con- venuto, senza tenere conto del rigetto di tutte le numerose e diverse 6di 6 – 25232/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. eccezioni preliminari formulate da quest’ultimo in relazione all’ammissibilità dell'appello. Il dodicesimo motivo è rigettato,poiché la Corte di appello ha applicato il principio della soccombenza. 5. – È inammissibile ex art. 372 c.p.c. i l documento nuovo (vendita ad opera del convenuto, successiva al grado di appello), depositato dalla ricor- renteinsieme con la memoria in prossimità dell’udienza. 6. -Il ricorso è rigettato con addebito di ulteriori spese secondo soccom- benza che si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processual
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