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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 24670/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte d'appello di I3ologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 10 ottobre 2019, con cui l'imputato era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.

Più nel dettaglio, nel corso di un ordinario controllo, l'imputato veniva trovato in possesso di 4 confezioni di Testovis in relazione alle quali non era in grado di fornire la documentazione attestante la prescrizione del farmaco.

Inoltre, nel corso della perquisizione presso l'abitazione venivano rinvenuti altri farmaci e 4 ricette mediche (con prescrizioni di farmaci per l'accrescimento muscolare) intestate a un medico e 3 delle quali siglate con firma apparente riconducibile al medico stesso, che, pere), disconosceva tutte le prescrizioni oltre che la firma, la tipologia della carta, i nomi dei pazienti.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge per motivazione meramente apparente sui profili di responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per genericità.

La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato limitandosi a formulare alcune asserzioni del tutto apodittiche.

Non si prendono in considerazione le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello, che - in totale continuità con il Tribunale - ha valorizzato l'ammissione da parte dell'imputato, in sede di esame a dibattimento, di aver personalmente falsificato le ricette che poi aveva acquistato per acquistare farmaci utili per lo sport.

L'imputato, infatti, ha fatto assumere ai documenti (le ricette) l'apparenza di atti originali fin dall'inizio, integrando quindi inequivocabilmente il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. 4.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. p.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte d'appello di I3ologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 10 ottobre 2019, con cui l'imputato era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Più nel dettaglio, nel corso di un ordinario controllo, l'imputato veniva trovato in possesso di 4 confezioni di Testovis in relazione alle quali non era in grado di fornire la documentazione attestante la prescrizione del farmaco. Inoltre, nel corso della perquisizione presso l'abitazione venivano rinvenuti altri farmaci e 4 ricette mediche (con prescrizioni di farmaci per l'accrescimento muscolare) intestate a un medico e 3 delle quali siglate con firma apparente riconducibile al medico stesso, che, pere), disconosceva tutte le prescrizioni oltre che la firma, la tipologia della carta, i nomi dei pazienti. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge per motivazione meramente apparente sui profili di responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per genericità. La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato limitandosi a formulare alcune asserzioni del tutto apodittiche. Non si prendono in considerazione le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello, che - in totale continuità con il Tribunale - ha valorizzato l'ammissione da parte dell'imputato, in sede di esame a dibattimento, di aver personalmente falsificato le ricette che poi aveva acquistato per acquistare farmaci utili per lo sport. L'imputato, infatti, ha fatto assumere ai documenti (le ricette) l'apparenza di atti originali fin dall'inizio, integrando quindi inequivocabilmente il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. p.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P
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