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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 1964

Cassazione n. 45896/2023

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a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 02/05/1964 a Fasano avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando in modo articolato la requisitoria, specie con riferimento alla non assimilabilità rispetto alla condotta oggetto della sentenza della Corte di cassazione numero 50081 del 2018 richiamata dal Procuratore generale e ribadendosi la condizione di soggezione rispetto al giudice tributario [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'avvocatura dello Stato, costituita parte civile nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia delle Entrate, con cui chiede il rigetto del ricorso e la correzione della sentenza di appello in ordine alle spese in favore delle parti civili, con deposito di nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, per quanto interessa in questa sede, ha riformato, per intervenuta prescrizione, la condanna del Tribunale di Roma, emessa con il rito abbreviato in data 17 maggio 2017, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], avvocato tributarista e difensore della società Altipiani dell'[OSCURATO:SOCIETA], per il reato di corruzione in atti giudiziari, commesso in concorso con il giudice tributario, [OSCURATO:PERSONA], dietro la corresponsione della somma di C 5.000 da dividere, delitto commesso nell'aprile-maggio 2012.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha erroneamente qualificato i fatti accertati come corruzione in atti giudiziari, anziché come induzione alla corruzione o concussione, vista sia la posizione di supremazia assunta dal giudice tributario rispetto al ricorrente, non preclusa dalla frequentazione professionale e dalla reciproca stima tra i due; sia l'iniziativa e l'insistenza del pubblico ufficiale espressa in termini perentori, evincibile dalle intercettazioni riportate integralmente nel ricorso, indice sintomatico dell'induzione che punisce l'extreaneus ex art. 319-quater cod. pen. solo a decorrere dal 6 novembre 2012, cioè successivamente all'epoca di commissione del reato (aprile e maggio 2012).

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il motivo è generico e reiterativo. 2.1.11 ricorso, dopo avere riportato testualmente il contenuto delle intercettazioni telefoniche esaminate dalla sentenza di primo grado ed intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha contestato, in modo confuso e reiterativo, la qualificazione giuridica dei fatti, prospettando il diverso delitto di induzione indebita introdotto successivamente alla loro consumazione.La pronuncia della Corte di appello, che ha dichiarato la prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari commesso dal ricorrente corrispondendo al giudice tributario la somma di C 5.000 per accogliere il ricorso del proprio assistito, ha valorizzato il rapporto amicale tra il giudice della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva definito la propria posizione con il rito del patteggiamento - e l'odierno ricorrente al solo fine di dare conto del rapporto paritario tra i due, a prescindere, dunque, dall'esistenza anche di un legame professionale.

Le numerosissime conversazioni telefoniche intercettate, dal tenore cordiale e confidenziale, avevano, infatti, comprovato come la relazione tra il giudice tributario e l'avvocato, odierno ricorrente, fosse caratterizzata da vera e propria familiarità tanto che il primo non solo chiedeva consigli, ma indirizzava potenziali clienti proprio da Natola per la trattazione di ricorsi nella Commissione tributaria.

Con riferimento, poi, alla specifica contestazione oggetto di esame, la sentenza impugnata dopo avere dato atto che l'iniziativa era stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA], ha descritto come le numerose successive conversazioni non esprimessero alcuna coazione psicologica subka dall'avvocato, ma al contrario la complicità tra i due nel convincere il cliente di Natola a costituirsi in giudizio e pagare, inclusa la telefonata intercettata poche ore prima dell'udienza in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva suggerito al difensore il modo in cui persuadere il cliente a costituirsi in giudizio.

Ad ulteriore riprova della natura corruttiva del rapporto la sentenza della Corte di appello, infine, ha illustrato la consegna del denaro da parte di Natola al concorrente.

2.2. Alla luce di questi elementi, non contestati, non è configurabile nella specie il delitto di indebita induzione a dare o promettere in quanto i giudici di merito hanno chiarito come nessuna prevaricazione fosse stata posta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avvocato al momento in cui era stata chiesta la somma di denaro alla società ricorrente, ma al contrario questa fosse frutto di un'abituale modalità tra i due.

La linea di confine con la corruzione, sub specie in atti giudiziari di cui agli artt. 319 e 319-ter cod. pen., è stata individuata dalle Sezioni unite esclusivamente in base alla condotta prevaricatrice o meno tenuta dal pubblico ufficiale tale da indurre il privato, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, diversamente da quanto avviene rispetto all'accordo corruttivo in cui l'incontro tra le parti è libero e consapevole (Sez.

U, n. 1228 del 24/10/2013, dep 2014, Maldera, Ftv. 258474).

In questa logica, viene fortemente ridimensionato il soggetto che assume l'iniziativa: quando questa è assunta dal pubblico ufficiale può costituire al più valore sintomatico dell'induzione o della costrizione, ma non è decisivo come discrimine rispetto ad altre fattispecie.

Il requisito che caratterizza l'induzione indebita, o forme costrittive, è costituito dalla condotta prevaricatrice del pubblico funzionario e la posizione di sostanziale preminenza in concreto assunta a cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato che è ben compatibile anche quando sia lui a prendere l'iniziativa (tra le molte Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, Costantini, Rv. 281994; Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268520).

Ne consegue che, nella specie, appare corretta la qualificazione giuridica dei fatti come corruzione, e non come induzione indebita, in ra gione del libero accordo tra privato e pubblico ufficiale, fondato su ragioni di reciproca convenienza e, quindi sulla mancata coazione di Natola che aveva privilegiato il pagamento illecito per ingraziarsi la benevolenza del giudice tributario in una logica negoziale non condizionata dalla prevaricazione o timore di ritorsioni, peraltro, neanche rappresentati.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili, Presidenza del Consi glio dei Ministri e Agenzia delle Entrate, che liquida per ciascuna in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.

Sulla richiesta di correzione dell'errore materiale non è possibile provvedere in quanto non risulta un evidente errore di fatto e comunque l'istanza delle parti civili è stata presentata solo con le conclusioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili Presidenza del Consi glio dei Ministri e Agenzia delle Entrate che liquida per ciascuna in complessivi euro 3686, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 02/05/1964 a Fasano avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando in modo articolato la requisitoria, specie con riferimento alla non assimilabilità rispetto alla condotta oggetto della sentenza della Corte di cassazione numero 50081 del 2018 richiamata dal Procuratore generale e ribadendosi la condizione di soggezione rispetto al giudice tributario [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'avvocatura dello Stato, costituita parte civile nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia delle Entrate, con cui chiede il rigetto del ricorso e la correzione della sentenza di appello in ordine alle spese in favore delle parti civili, con deposito di nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, per quanto interessa in questa sede, ha riformato, per intervenuta prescrizione, la condanna del Tribunale di Roma, emessa con il rito abbreviato in data 17 maggio 2017, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], avvocato tributarista e difensore della società Altipiani dell'[OSCURATO:SOCIETA], per il reato di corruzione in atti giudiziari, commesso in concorso con il giudice tributario, [OSCURATO:PERSONA], dietro la corresponsione della somma di C 5.000 da dividere, delitto commesso nell'aprile-maggio 2012. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha erroneamente qualificato i fatti accertati come corruzione in atti giudiziari, anziché come induzione alla corruzione o concussione, vista sia la posizione di supremazia assunta dal giudice tributario rispetto al ricorrente, non preclusa dalla frequentazione professionale e dalla reciproca stima tra i due; sia l'iniziativa e l'insistenza del pubblico ufficiale espressa in termini perentori, evincibile dalle intercettazioni riportate integralmente nel ricorso, indice sintomatico dell'induzione che punisce l'extreaneus ex art. 319-quater cod. pen. solo a decorrere dal 6 novembre 2012, cioè successivamente all'epoca di commissione del reato (aprile e maggio 2012). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il motivo è generico e reiterativo. 2.1.11 ricorso, dopo avere riportato testualmente il contenuto delle intercettazioni telefoniche esaminate dalla sentenza di primo grado ed intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha contestato, in modo confuso e reiterativo, la qualificazione giuridica dei fatti, prospettando il diverso delitto di induzione indebita introdotto successivamente alla loro consumazione.La pronuncia della Corte di appello, che ha dichiarato la prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari commesso dal ricorrente corrispondendo al giudice tributario la somma di C 5.000 per accogliere il ricorso del proprio assistito, ha valorizzato il rapporto amicale tra il giudice della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva definito la propria posizione con il rito del patteggiamento - e l'odierno ricorrente al solo fine di dare conto del rapporto paritario tra i due, a prescindere, dunque, dall'esistenza anche di un legame professionale. Le numerosissime conversazioni telefoniche intercettate, dal tenore cordiale e confidenziale, avevano, infatti, comprovato come la relazione tra il giudice tributario e l'avvocato, odierno ricorrente, fosse caratterizzata da vera e propria familiarità tanto che il primo non solo chiedeva consigli, ma indirizzava potenziali clienti proprio da Natola per la trattazione di ricorsi nella Commissione tributaria. Con riferimento, poi, alla specifica contestazione oggetto di esame, la sentenza impugnata dopo avere dato atto che l'iniziativa era stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA], ha descritto come le numerose successive conversazioni non esprimessero alcuna coazione psicologica subka dall'avvocato, ma al contrario la complicità tra i due nel convincere il cliente di Natola a costituirsi in giudizio e pagare, inclusa la telefonata intercettata poche ore prima dell'udienza in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva suggerito al difensore il modo in cui persuadere il cliente a costituirsi in giudizio. Ad ulteriore riprova della natura corruttiva del rapporto la sentenza della Corte di appello, infine, ha illustrato la consegna del denaro da parte di Natola al concorrente. 2.2. Alla luce di questi elementi, non contestati, non è configurabile nella specie il delitto di indebita induzione a dare o promettere in quanto i giudici di merito hanno chiarito come nessuna prevaricazione fosse stata posta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avvocato al momento in cui era stata chiesta la somma di denaro alla società ricorrente, ma al contrario questa fosse frutto di un'abituale modalità tra i due. La linea di confine con la corruzione, sub specie in atti giudiziari di cui agli artt. 319 e 319-ter cod. pen., è stata individuata dalle Sezioni unite esclusivamente in base alla condotta prevaricatrice o meno tenuta dal pubblico ufficiale tale da indurre il privato, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, diversamente da quanto avviene rispetto all'accordo corruttivo in cui l'incontro tra le parti è libero e consapevole (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep 2014, Maldera, Ftv. 258474). In questa logica, viene fortemente ridimensionato il soggetto che assume l'iniziativa: quando questa è assunta dal pubblico ufficiale può costituire al più valore sintomatico dell'induzione o della costrizione, ma non è decisivo come discrimine rispetto ad altre fattispecie. Il requisito che caratterizza l'induzione indebita, o forme costrittive, è costituito dalla condotta prevaricatrice del pubblico funzionario e la posizione di sostanziale preminenza in concreto assunta a cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato che è ben compatibile anche quando sia lui a prendere l'iniziativa (tra le molte Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, Costantini, Rv. 281994; Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268520). Ne consegue che, nella specie, appare corretta la qualificazione giuridica dei fatti come corruzione, e non come induzione indebita, in ra gione del libero accordo tra privato e pubblico ufficiale, fondato su ragioni di reciproca convenienza e, quindi sulla mancata coazione di Natola che aveva privilegiato il pagamento illecito per ingraziarsi la benevolenza del giudice tributario in una logica negoziale non condizionata dalla prevaricazione o timore di ritorsioni, peraltro, neanche rappresentati. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili, Presidenza del Consi glio dei Ministri e Agenzia delle Entrate, che liquida per ciascuna in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge. Sulla richiesta di correzione dell'errore materiale non è possibile provvedere in quanto non risulta un evidente errore di fatto e comunque l'istanza delle parti civili è stata presentata solo con le conclusioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili Presidenza del Consi glio dei Ministri e Agenzia delle Entrate che liquida per ciascuna in complessivi euro 3686, oltre
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