CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 17031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 897-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositato il 09/03/2020; Ric. 2021 n. 897 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 897/2021 Numero sezionale 860/2022 Numero di raccolta generale 17031/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo l’Arcidiocesi di Palermo proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento civile promosso contro la regione siciliana e l’IPAB con condanna alle spese di lite che liquidava in euro 300 più euro 27 per esborsi. 2. Con il decreto opposto la Corte aveva ingiunto al Ministero della giustizia il pagamento della somma di euro 1.466,00. 3. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’opposizione, limitatamente alle spese di lite che liquidava in euro 390 più euro 54 per esborsi, mentre rigettava i restanti motivi di opposizione. In particolare, confermava il calcolo della durata ragionevole del giudizio presupposto. 3. L’Arcidiocesi di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di sette motivi di ricorso. 4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. 5. La ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Il ricorso è stato notificato il 14 dicembre ultimo giorno utile in quanto il deposito del decreto è avvenuto il 9 marzo 2020. Dunque, il termine Ric. 2021 n. 897 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 897/2021 Numero sezionale 860/2022 Numero di raccolta generale 17031/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 scadeva il 14 dicembre tenuto conto della proroga di 31 giorni per la sospensione feriale dei termini e della sospensione dal 9 marzo al 12 maggio 2020 ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e 36 d.l. n. 23 del 2020. 1. I primi quattro motivi di ricorso contestano il calcolo della durata del giudizio presupposto. Con il primo motivo si censura la data di inizio del giudizio presupposto che non sarebbe quella di perfezionamento della notifica per il destinatario con la ricezione dell’atto ma quella di spedizione da parte del notificante. 1.1 Il primo motivo è infondato. La data di inizio del giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione deve considerarsi quella di notifica della citazione come afferma testualmente l’art. 2 della l. n. 89 del 2001, da intendersi con il perfezionamento della stessa mediante ricezione da parte del destinatario. Prima della modifica dell’art. 2 l. n. 89 del 2001 questa Corte riteneva che ai fini del computo della durata il processo si considerava iniziato con l’iscrizione a ruolo della causa. Si riteneva, infatti, che solo in quel momento, infatti, l’Ufficio giudiziario avesse conoscenza della pendenza della lite. (Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 07/03/2007). La diversa conclusione prospettata dalla ricorrente porterebbe ad individuare date iniziali del giudizio differenziate in relazione alla posizione assunta in giudizio dalle parti. Ad ogni modo la scissione per il notificante opera al solo fine di evitare le decadenze ma resta sempre necessario che la notifica si perfezioni perché assuma rilevanza. 2. Con il secondo e il terzo motivo si censura l’aver sottratto dal calcolo della durata irragionevole una frazione superiore a sei mesi perché l’eccedenza era di soli tre giorni. Ric. 2021 n. 897 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 897/2021 Numero sezionale 860/2022 Numero di raccolta generale 17031/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. L’art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 prevede che il giudice liquidi a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. L’arrotondamento per difetto, essendo la frazione superiore a sei mesi di soli tre giorni, non è consentita dalla norma ora citata. 4. Con il quarto motivo si censura l’aver calcolato il termine finale di durata irragionevole del giudizio presupposto che era ancora pendente al momento della proposizione del ricorso per l’equo indennizzo fino al momento di deposito del medesimo ricorso e non fino al momento della decisione in ordine alla stessa o fino al deposito della sentenza di cassazione che ha definito il giudizio presupposto (3 settembre 2019). 4.1 Il quarto motivo di ricorso è fondato. Il giudizio presupposto si era esaurito in corso di causa, sicché doveva calcolarsi interamente il periodo di durata irragionevole, senza limitarlo alla data di proposizione della domanda. Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di equa riparazione, l’irragionevole durata del giudizio presupposto costituisce una condizione dell'azione, pertanto, se il giudizio è iniziato prima che il giudizio presupposto divenga definitivo la durata irragionevole deve essere valutata al momento della decisione del ricorso. Ric. 2021 n. 897 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 897/2021 Numero sezionale 860/2022 Numero di raccolta generale 17031/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 5. Con il quinto motivo si censura la decisione in ordine alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di parametri inferiori ai valori minimi fissati dalla Cedu e dalla Corte di Cassazione. 5.1 Il motivo è inammissibile in quanto dalla lettura del decreto impugnato la questione non risulta sollevata dinanzi il collegio della Corte d'Appello in sede di opposizione e, dunque, si tratta di una questione nuova. Peraltro, anche la ricorrente non indica di averla sollevata nel corso del giudizio. 6. Con il sesto motivo si censura la liquidazione dei compensi professionali in misura simbolica, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 1 e 4 del d.m. 55 del 2014. 7. Con il settimo motivo si propone analoga censura per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. degli artt. 2233 c.c. 1 e 4 del d.m. 55 del 2014 e tabella 12. La ricorrente lamenta l’erronea compensazione delle spese e del pagamento dell’imposta di registro. 8. Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi secondo terzo e quarto. Il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una riliquidazione delle spese dell’intero giudizio compreso quello di legittimità. 9. La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibile il quinto e assorbiti il sesto e il settimo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte d’Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibile il quinto e assorbiti Ric. 2021 n. 897 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 897/2021 Numero sezionale 860/2022 Numero di raccolta generale 17031/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 il sesto e il settimo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 897 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o