CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 dicembre 2021
Cassazione n. 40331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2022, il Tribunale di Catania - Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 31 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo la pubblica accusa, il Pappalardo avrebbe diretto e organizzato l'associazione mafiosa denominata "Puntina-Pillera", che, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva, avrebbe commesso una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio e avrebbe acquisito la gestione e il controllo di attività economiche; con le aggravanti del numero superiore a dieci, della disponibilità di armi e con la recidiva infraquinquennale, dal luglio 2006 al luglio 2019. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 292, 273 e 275 cod. proc. pen. Sostiene che le esigenze cautelari non sarebbero attuali, atteso il tempo trascorso dai fatti contestati all'imputato. Secondo il ricorrente, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di elementi significativi della permanenza del vincolo associativo, sarebbe stata superata per effetto del trascorrere del tempo. A tal riguardo rappresenta che: i fatti riferiti dai collaboratori di giustizia sarebbero risalgono ad un periodo di tempo compreso tra il 2006 e il 2014; le conversazioni intercettate di rilievo finirebbero nel 2015; gli ultimi controlli su strada sono del 2018. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale invero ha fornito ampia e congrua motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi anche, ma non solo, alla presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen. Quanto a quest'ultima, va ricordato che sussistono due diversi orientamenti giurisprudenziali. In base a un primo orientamento - anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Planta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919). A tale orientamento, se ne contrappone un altro, secondo il quale <<In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volti a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 2, n. 38848 del 14/0772021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 6574 del 2/2/2016, Cuozzo, Rv. 266236). Tanto premesso, il Collegio aderisce al secondo orientamento; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione in questione fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Nel caso in esame, non avendo il ricorrente evidenziato alcun elemento dal quale possa desumersi la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale, si devono sicuramente ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Va, peraltro, rilevato che, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Tribunale, anche se si volesse aderire al primo è più restrittivo orientamento, non vi sarebbero i presupposti per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che l'orientamento in questione ritiene rilevante il mero "tempo silente" solo quando sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati. Circostanza quest'ultima che, nel caso in esame, non è riscontrabile atteso che, come evidenziato dal Tribunale, gli elementi rilevanti a carico dell'indagato risalgono solo a tre anni prima dell'adozione dell'ordinanza impugnata.Va, infine, evidenziato che il Tribunale, al fine della sussistenza delle esigenze cautelari, non si è affidato alla sola presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha dato rilievo alla complessiva pericolosa personalità dell'indagato, gravato da tre condanne definitive per associazione per delinquere di stampo mafioso e dalla pendenza di plurimi processi per usura, per estorsione e per associazione per delinquere di stampo mafioso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c