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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 38557/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa il 28.04.2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della custodia in carcere applicata al predetto in data 15.04.2025 con gli arresti domiciliari.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con unico motivo manifesta illogicità della motivazione in quanto è stato valorizzato - nonostante il giudicato cautelare sulla originaria misura autocustodiale - il giudizio di insufficienza di tale misura successivamente espressa dal precedente Tribunale del riesame, oltrechè quanto posto a base di una precedente provvedimento cautelare a carico dello stesso ricorrente, in relazione ad una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 in cui era coinvolto con l'attuale coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, illogica e irragionevole è la valutazione di severa gravità della violazione delle prescrizioni da parte del ricorrente, che non considera l'emergenza secondo la quale il suo allontanamento dal domicilio era stato conseguenza della aggressione portatagli dalla moglie convivente, risultante dalla comunicazione di notizia di reato del 14.04.2025, dalla quale risulta - altresì - che, la sera del 11.4.2025, fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.

2. Invero, ancorchè incongruo il richiamo al giudizio di inadeguatezza della originaria misura autocustodiale espresso in occasione del giudizio di riesame, rispetto alla conferma della originaria misura autocustodiale, incensurabile è la valutata gravità della violazione della misura autocustodiale - che aveva dato luogo all'aggravamento della misura, non impugnato dal ricorrente - e il conseguente giudizio di inaffidabilità del ricorrente, tenuto conto della generica deduzione in fatto delle ragioni che avrebbero spinto il predetto all'allontanamento dalla abitazione in cui era ristretto, ritenuto privo di riscontro dalla ordinanza impugnata e - comunque - in assenza di prova della assoluta impossibilità della ulteriore convivenza.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa il 28.04.2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della custodia in carcere applicata al predetto in data 15.04.2025 con gli arresti domiciliari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con unico motivo manifesta illogicità della motivazione in quanto è stato valorizzato - nonostante il giudicato cautelare sulla originaria misura autocustodiale - il giudizio di insufficienza di tale misura successivamente espressa dal precedente Tribunale del riesame, oltrechè quanto posto a base di una precedente provvedimento cautelare a carico dello stesso ricorrente, in relazione ad una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 in cui era coinvolto con l'attuale coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, illogica e irragionevole è la valutazione di severa gravità della violazione delle prescrizioni da parte del ricorrente, che non considera l'emergenza secondo la quale il suo allontanamento dal domicilio era stato conseguenza della aggressione portatagli dalla moglie convivente, risultante dalla comunicazione di notizia di reato del 14.04.2025, dalla quale risulta - altresì - che, la sera del 11.4.2025, fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. Invero, ancorchè incongruo il richiamo al giudizio di inadeguatezza della originaria misura autocustodiale espresso in occasione del giudizio di riesame, rispetto alla conferma della originaria misura autocustodiale, incensurabile è la valutata gravità della violazione della misura autocustodiale - che aveva dato luogo all'aggravamento della misura, non impugnato dal ricorrente - e il conseguente giudizio di inaffidabilità del ricorrente, tenuto conto della generica deduzione in fatto delle ragioni che avrebbero spinto il predetto all'allontanamento dalla abitazione in cui era ristretto, ritenuto privo di riscontro dalla ordinanza impugnata e - comunque - in assenza di prova della assoluta impossibilità della ulteriore convivenza. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc
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