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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43176/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore della parte civile, Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile, a seguito di rinuncia, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 16 giugno 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni aggravate e minaccia e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza in giudizio in favore della parte civile, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha reiteratamente affermato che l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile e, nel caso non vi provveda, è tenuto alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa (Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022, Vincenti, Rv. 283063; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Dante, Rv. 273476), non spettando, pertanto, tale onere alla Corte territoriale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che nel caso di specie, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché questa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 1/7 t Nulla per le spese di parte civile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore della parte civile, Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile, a seguito di rinuncia, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 16 giugno 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni aggravate e minaccia e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza in giudizio in favore della parte civile, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha reiteratamente affermato che l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile e, nel caso non vi provveda, è tenuto alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa (Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022, Vincenti, Rv. 283063; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Dante, Rv. 273476), non spettando, pertanto, tale onere alla Corte territoriale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che nel caso di specie, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché questa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 1/7 t Nulla per le spese di parte civile.
Sentenza Cassazione n. 43176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris