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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26104/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI"Uno avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 dicembre 2022, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera e, cod. proc. pen.), cioè dal 14 gennaio 2023, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 01 marzo 2023, non si aggiungono infatti 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato assente, ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché si tratta di sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 14 marzo 2023; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che e consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI"Uno avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 dicembre 2022, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera e, cod. proc. pen.), cioè dal 14 gennaio 2023, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 01 marzo 2023, non si aggiungono infatti 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato assente, ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché si tratta di sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 14 marzo 2023; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che e consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 26104/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris