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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34869/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (il primo) e violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione posta a base alla mancata declaratoria di proscioglimento dell'odierno ricorrente (il secondo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle risultanze processuali, con criteri differenti da quelli utilizzati dai giudici di merito, e dunque censure avulse al sindacato di legittimità, il ricorrente ha prospettato doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare prive di specificità e soltanto apparenti, perché non caratterizzate da una critica argomentata e un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 13 e 14, ove si sono indicati i plurimi elementi da cui, sulla base di lineari e logiche argomentazioni, si è desunta la responsabilità dell'odierno ricorrente quale agevolatore delle rapine lui ascritte); che, con precipuo riferimento alla richiesta di rinnovazione istruttoria, deve rilevarsi come la censura risulti anche manifestamente infondata, avendo i giudici di appello, con congrua motivazione, evidenziato la superfluità richiesta difensiva ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, dovendosi al proposito ribadire che quello di cui all'art. 603 cod. proc. pen. rappresenta «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); peraltro, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio sulla pena, risulta alquanto generico, oltre che manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 15 della impugnata sentenza); che, avendo il ricorrente contestato il discostamento della pena irrogatagli dal minimo edittale, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (il primo) e violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione posta a base alla mancata declaratoria di proscioglimento dell'odierno ricorrente (il secondo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prefigurando una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle risultanze processuali, con criteri differenti da quelli utilizzati dai giudici di merito, e dunque censure avulse al sindacato di legittimità, il ricorrente ha prospettato doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare prive di specificità e soltanto apparenti, perché non caratterizzate da una critica argomentata e un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 13 e 14, ove si sono indicati i plurimi elementi da cui, sulla base di lineari e logiche argomentazioni, si è desunta la responsabilità dell'odierno ricorrente quale agevolatore delle rapine lui ascritte); che, con precipuo riferimento alla richiesta di rinnovazione istruttoria, deve rilevarsi come la censura risulti anche manifestamente infondata, avendo i giudici di appello, con congrua motivazione, evidenziato la superfluità richiesta difensiva ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, dovendosi al proposito ribadire che quello di cui all'art. 603 cod. proc. pen. rappresenta «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); peraltro, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio sulla pena, risulta alquanto generico, oltre che manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 15 della impugnata sentenza); che, avendo il ricorrente contestato il discostamento della pena irrogatagli dal minimo edittale, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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