Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32672/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

Il difensore non è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa in data 11/10/2021 dal Tribunale di Enna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.200,00 di ammenda, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi, per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.b) e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in orario notturno.

La sentenza di appello ha richiamato gli elementi probatori posti alla base della sentenza di primo grado e specificamente rappresentati dagli esiti degli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato con particolare riferimento al test alcolimetrico effettuato sull'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], emergendo dal relativo verbale una concentrazione di 1,19 g/I alla prima misurazione e di 1,08 g/I alla seconda misurazione.

La Corte ha quindi ritenuto non fondata la deduzione posta alla base del relativo motivo di appello e riguardante il presunto effetto sinergico apportato dalla dedotta assunzione di un farmaco; rilevando come incombesse sull'imputato l'onere di fornire la prova dell'effettiva assunzione e come, trattandosi di reato colposo, gravasse comunque sul medesimo accertarsi in ordine alla compatibilità dell'assunzione stessa con il mettersi alla guida di un automezzo; rilevando altresì come i sintomi contingenti accertati dagli operanti fossero pienamente compatibili con uno stato di ebbrezza alcolica.

Il giudice di secondo grado ha altresì rigettato il motivo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione della sussistenza di due condanne di cui una per reato di analoga oggettività giuridica (per il quale aveva fruito della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.656, comma 5, cod.proc.pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b), ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett.e) e 125, comma 3, cod.proc.pen., per omessa indicazione dei criteri adottati in ordine alla valutazione della prova e omesso accertamento di fatti e circostanze che si riferiscono all'imputazione, con conseguente illogicità della motivazione; ha rilevato che entrambe le sentenze avevano escluso che l'utilizzo del farmaco [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto alterare gli esiti dell'alcoltest essendo però emerso in sede dibattimentale che l'imputato era affetto da ricorrenti problemi di faringite con conseguente necessità di assunzione di prodotti locali a base di antinfiammatori; ha quindi dedotto un vizio di valutazione solo parziale della prova raccolta.

Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), in relazione agli artt. 99 cod.pen. e 186, d.lgs. n.285/1992, per erronea applicazione della legge penale; ha dedotto che la sentenza era da ritenersi meritevole di censura in quanto aveva applicato la disciplina della recidiva semplice, con conseguente aumento di pena, in riferimento a una fattispecie di tipo contravvenzionale.

Con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per avere la sentenza impugnata escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, omettendo di valorizzare gli elementi positivi desumibili dalla condotta dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo.

2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe preso in adeguata considerazione gli effetti determinati dall'assunzione di un farmaco locale, a propria volta ritenuto idoneo ad alterare gli effetti del test alcolimetrico.

Il motivo risulta affetto dal vizio di aspecificità, omettendo di confrontarsi con il complesso delle argomentazioni spiegate sul punto dal giudice di secondo grado.

Difatti, la Corte territoriale ha univocamente rilevato come - pure in presenza della certificazione medica menzionata dal ricorrente - non sia emersa la prova dell'effettiva assunzione del farmaco anteriormente all'effettuazione dell'alcoltest; e ciò sulla base del principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (Sez. 4, n. 15187 del 08/04/2015, Bregoli, Rv. 263154) Avendo peraltro la Corte aggiunto - con argomentazione con cui pure il ricorrente ha omesso di confrontarsi - che, vertendosi in fattispecie colposa, e in caso di esito positivo dell'alcotest non rileva comunque, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, la circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell'assunzione di farmaci, in quanto l'obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica include quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l'assunzione di sostanze alcoliche (Sez. 4, Sentenza n. 19386 del 05/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255835; Sez. 4, n. 2868 del 05/12/2019, dep. 2020, Frizzi, P.v. 278028).

3. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi fondato; pure senza indicazione analitica dell'aumento apportato, risulta difatti che la sentenza di primo grado - integralmente confermata dalla Corte territoriale quanto al trattamento sanzionatorio - aveva disposto l'applicazione della recidiva nei confronti dell'imputato, con conseguente violazione del disposto dell'art.99 cod.pen., vertendosi in una fattispecie di rango contravvenzionale.

4. Manifestamente infondato deve invece ritenersi il terzo motivo di ricorso e attinente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; atteso che appaiono non manifestamente infondate le valutazioni dei giudici di merito che, in presenza di due precedenti condanne definitive (per una delle quali non era stato concesso il relativo beneficio) e di cui una per reato di analoga oggettività giuridica rispetto a quello oggetto del presente giudizio, hanno ritenuto di dover formulare una prognosi negativa in ordine alla circostanza che il condannato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati; specificamente in ordine alla riscontrata attitudine dell'imputato - desunta dal predetto precedente specifico - a porsi alla guida in stato di alterazione alcolica

5. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della recidiva, statuizione che va conseguentemente eliminata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso va dicharato inammissibile nel resto e, ai sensi dell'art.624 cod.proc.pen., va contestualmente dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva, statuizione che elimina, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Visto l'art.624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Il difensore non è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa in data 11/10/2021 dal Tribunale di Enna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.200,00 di ammenda, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi, per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.b) e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in orario notturno. La sentenza di appello ha richiamato gli elementi probatori posti alla base della sentenza di primo grado e specificamente rappresentati dagli esiti degli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato con particolare riferimento al test alcolimetrico effettuato sull'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], emergendo dal relativo verbale una concentrazione di 1,19 g/I alla prima misurazione e di 1,08 g/I alla seconda misurazione. La Corte ha quindi ritenuto non fondata la deduzione posta alla base del relativo motivo di appello e riguardante il presunto effetto sinergico apportato dalla dedotta assunzione di un farmaco; rilevando come incombesse sull'imputato l'onere di fornire la prova dell'effettiva assunzione e come, trattandosi di reato colposo, gravasse comunque sul medesimo accertarsi in ordine alla compatibilità dell'assunzione stessa con il mettersi alla guida di un automezzo; rilevando altresì come i sintomi contingenti accertati dagli operanti fossero pienamente compatibili con uno stato di ebbrezza alcolica. Il giudice di secondo grado ha altresì rigettato il motivo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione della sussistenza di due condanne di cui una per reato di analoga oggettività giuridica (per il quale aveva fruito della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.656, comma 5, cod.proc.pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b), ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett.e) e 125, comma 3, cod.proc.pen., per omessa indicazione dei criteri adottati in ordine alla valutazione della prova e omesso accertamento di fatti e circostanze che si riferiscono all'imputazione, con conseguente illogicità della motivazione; ha rilevato che entrambe le sentenze avevano escluso che l'utilizzo del farmaco [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto alterare gli esiti dell'alcoltest essendo però emerso in sede dibattimentale che l'imputato era affetto da ricorrenti problemi di faringite con conseguente necessità di assunzione di prodotti locali a base di antinfiammatori; ha quindi dedotto un vizio di valutazione solo parziale della prova raccolta. Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), in relazione agli artt. 99 cod.pen. e 186, d.lgs. n.285/1992, per erronea applicazione della legge penale; ha dedotto che la sentenza era da ritenersi meritevole di censura in quanto aveva applicato la disciplina della recidiva semplice, con conseguente aumento di pena, in riferimento a una fattispecie di tipo contravvenzionale. Con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per avere la sentenza impugnata escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, omettendo di valorizzare gli elementi positivi desumibili dalla condotta dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo. 2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe preso in adeguata considerazione gli effetti determinati dall'assunzione di un farmaco locale, a propria volta ritenuto idoneo ad alterare gli effetti del test alcolimetrico. Il motivo risulta affetto dal vizio di aspecificità, omettendo di confrontarsi con il complesso delle argomentazioni spiegate sul punto dal giudice di secondo grado. Difatti, la Corte territoriale ha univocamente rilevato come - pure in presenza della certificazione medica menzionata dal ricorrente - non sia emersa la prova dell'effettiva assunzione del farmaco anteriormente all'effettuazione dell'alcoltest; e ciò sulla base del principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (Sez. 4, n. 15187 del 08/04/2015, Bregoli, Rv. 263154) Avendo peraltro la Corte aggiunto - con argomentazione con cui pure il ricorrente ha omesso di confrontarsi - che, vertendosi in fattispecie colposa, e in caso di esito positivo dell'alcotest non rileva comunque, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, la circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell'assunzione di farmaci, in quanto l'obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica include quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l'assunzione di sostanze alcoliche (Sez. 4, Sentenza n. 19386 del 05/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255835; Sez. 4, n. 2868 del 05/12/2019, dep. 2020, Frizzi, P.v. 278028). 3. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi fondato; pure senza indicazione analitica dell'aumento apportato, risulta difatti che la sentenza di primo grado - integralmente confermata dalla Corte territoriale quanto al trattamento sanzionatorio - aveva disposto l'applicazione della recidiva nei confronti dell'imputato, con conseguente violazione del disposto dell'art.99 cod.pen., vertendosi in una fattispecie di rango contravvenzionale. 4. Manifestamente infondato deve invece ritenersi il terzo motivo di ricorso e attinente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; atteso che appaiono non manifestamente infondate le valutazioni dei giudici di merito che, in presenza di due precedenti condanne definitive (per una delle quali non era stato concesso il relativo beneficio) e di cui una per reato di analoga oggettività giuridica rispetto a quello oggetto del presente giudizio, hanno ritenuto di dover formulare una prognosi negativa in ordine alla circostanza che il condannato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati; specificamente in ordine alla riscontrata attitudine dell'imputato - desunta dal predetto precedente specifico - a porsi alla guida in stato di alterazione alcolica 5. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della recidiva, statuizione che va conseguentemente eliminata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso va dicharato inammissibile nel resto e, ai sensi dell'art.624 cod.proc.pen., va contestualmente dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva, statuizione che elimina, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Visto l'art.624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale re
Sentenza Cassazione n. 32672/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris