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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29803/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2546/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria (condanna per i reati di cui agli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla identificazione dell'imputato, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché aspecifici e meramente reiterativi di doglianze già correttamente valutate, non essendosi l'imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 a rile 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2546/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria (condanna per i reati di cui agli artt. 337- 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla identificazione dell'imputato, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché aspecifici e meramente reiterativi di doglianze già correttamente valutate, non essendosi l'imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 a rile 2025
Sentenza Cassazione n. 29803/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris