CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2908/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milanoche ha indicato recapito Pec; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3763/13/2016, depositata in data 24.6.2016, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n. T93013D02022/2014, relativo all’anno di imposta 2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava con metodo sintetico il reddito TRIBUTI accertamento sintetico basato su “nuovo” redditometro- onere della prova ricadente sul contribuente - versamenti sul conto corrente -onere della prova. dichiarato, sulla base di spese certe e di spese per elementi certi, recuperando maggiori imposte a titolo di Irpef e relative addizionali. 2. La C.T.P. di Milano rigettava il ricorso. 3. La C.T.R. della Lombardia, adita dal contribuente, accoglieva il gravame, annullando l’atto impositivo impugnato. Riteneva il giudice del gravame che “la normativa non richiede che il contribuente dia la prova che gli ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, essendo sufficiente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. Civ.Sez. VI, n. 22944). La prova documentale può essere costituita da estratti dei conti bancari, come avvenuto in questa sede. E invero l'atto di transazione con i cantieri navali liguri di [OSCURATO:SOCIETA]. prodotto da Scotto, sia pure non registrato, era datato 25.02.09 e prevedeva una prima tranche di risarcimento danni pari a 90.000 euro, somma corrispondente a quella riportata nell'assegno tratto il 30.03.09 dalla citata controparte del contribuente, che lo aveva incassato ad Aprile 2009. Ciò appare sufficiente per ritenere che Scotto avesse usufruito di tale ulteriore reddito esente per sostenere le spese non compatibili con il reddito dichiarato. Pacifico deve ritenersi, altresì, che sul conto corrente n. 22705 acceso presso l'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] di Milano, egli all'inizio dell'anno, come emerge dagli estratti conto, disponesse di ulteriori 3.642,14 che avrebbe potuto legittimamente utilizzare al predetto fine. Considerato, pertanto, che lo scostamento dal reddito dichiarato contestato dall' Ufficio è pari ad euro 93.372,00 soltanto tenendo conto delle due somme suindicate può ritenersi superato l'accertamento sintetico. Quanto al prospettato versamento in contanti di 11.500,00 o alla effettuazione di "operazioni non identificate per 200.000,00 euro" l'Ufficio avrebbe dovuto procedere a specifiche contestazioni sul punto.” 4. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6. La trattazione della causa è stata, quindi, fissata per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato «violazione degli art. 38, commi 4,5 e 6 del d.P.R. n. 600 del I973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto che il contribuente avesse assolto l'onere probatorio posto a suo carico mediante la produzione degli estratti conto bancari. Riprodotto il contenuto dell’avviso di accertamento, sostiene che, contrariamente a quanto ravvisato dalla C.T.R., il contribuente non aveva affatto idoneamente provato il possesso di redditi esenti con i quali affrontare le spese addebitategli sulla base del c.d. "nuovo redditometro". La disponibilità dei beni deve infatti ritenersi come una presunzione di capacità contributiva "legale" che, pertanto, comporta l’inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Quindi, una volta accertata l'effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice non può togliere agli "indici" la valenza presuntiva, ma può valutare le prove fornite dal contribuente per giustificare la provenienza dei redditi per l'acquisto e la disponibilità di tali beni. La prova contraria, che deve fornire il contribuente, richiede espressamente una dimostrazione documentale che le disponibilità finanziarie sono state specificamente utilizzate per sostenere la spesa. Quindi, non soltanto il contribuente deve provare l'entità delle disponibilità finanziarie (o meglio dei redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo definitivo) addotte quale giustificazione per la spesa contestata dal Fisco, ma deve anche dimostrarne il possesso per un periodo di tempo sufficiente. Nel caso in esame, la prova fornita dal contribuente (estratti conto bancari) non rivestiva carattere di certezza, come già rilevato in sede di p.v.c. e nell’atto impositivo. Altrettanto dovrebbe ritenersi in relazione a quanto sostenuto in sentenza a proposito dell’atto di transazione con i cantieri navali liguri di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prodotto dal contribuente. La prova fornita dal contribuente (già in sede di contraddittorio endoprocedimentale), non era stata ritenuta idonea a superare la presunzione di capacità contributiva derivante dall'applicazione del redditometro in quanto: a) l'atto di transazione esibito era costituito da una scrittura privata non registrata, priva dunque, di data certa, impedendo, con ciò la verifica dell'effettivo periodo di possesso del reddito in assenza di una collocazione temporale attendibile; b) nel conto corrente del contribuente, la somma in entrata di €. 90.000 era menzionata in modo generico, risultando assente ogni elemento che possa consentire di determinarne la provenienza esente; c) la somma, inoltre, risultava accreditata in aprile, mentre l'assegno dei cantieri navali liguri, relativi al pagamento della prima tranche della penale risulterebbe essere stato emesso il 28 febbraio 2009. 2. Con il secondo motivo, rubricato «Falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2728 c.c . Denunzia ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.», l’Agenzia ritiene censurabile sotto il profilo della violazione di legge, anche l'ultima parte della motivazione della decisione impugnata, in quanto la C.T.R. non aveva considerato che le somme contestate (operazioni non identificate per euro 200.000,00 e versamento in contanti di euro 11.500,00) riguardavano operazioni sul conto corrente e che, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 600/73, spettava al contribuente fornire prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti dalla dichiarazione ovvero dell’estraneità delle stesse all’attività di impresa. 3. Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivo. Denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», la ricorrente rimprovera alla C.T.R. di non aver considerato, a proposito della somma in entrata sul conto corrente pari ad euro 90.000,00, che non era provata la provenienza esente e che risultava accreditata ad aprile, mentre l’assegno relativo alla penale risaliva al 28.2.2009. 4. Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima questione, sono inammissibili, in quanto miranti ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. 4.1. Questa Corte ha infatti più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. Corte di Cassazione –copia non ufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 5987/2021). 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione adottata dalla C.T.R., che ha affermato: “Quanto al prospettato versamento in contanti di 11.500,00 o alla effettuazione di "operazioni non identificate per 200.000,00 euro" l'Ufficio avrebbe dovuto procedere a specifiche contestazioni sul punto.” A parere del collegio, con tale argomentazione, per quanto succinta, il giudice di appello ha inteso implicitamente affermare che trattavasi di accertamento sintetico, basato sul redditometro e non su indagini finanziarie, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73. L’Agenzia delle Entrate confonde l’oggetto della prova contraria posta a carico del contribuente in ipotesi di accertamento sintetico, esperibile esclusivamente nei confronti dei contribuenti persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, volta a verificare se i redditi dichiarati siano compatibili con il tenore di vita, desunto dal possesso di beni indice e dagli incrementi patrimoniali, con l’oggetto della prova a carico del contribuente in caso di accertamento analitico induttivo fondato su indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73. Nel primo caso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il contribuente non può limitarsi a dimostrare l’esistenza di redditi esenti, ma deve provare anche la durata ed il possesso degli stessi, al fine di fornire elementi sintomatici dell’utilizzo delle somme per giustificare il tenore di vita e non il loro semplice transito nel conto corrente (tra le tante, Cass. 1394/2024); nel secondo caso, l’esame deiconti correnti bancari del contribuente persona fisica titolare di reddito di impresa o di lavoro autonomo o dei soggetti IRES, consente il rinvenimento di movimentazioni che non trovano riscontro nella contabilità dell’impresa o del professionistae gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. (Cass.30/062020, n. 13112; Cass. n. 5529 del 2025). 5.1. Ne consegue che, vertendosi nel caso in esame in ipotesi di accertamento sintetico nei confronti di persona fisica non titolare di reddito di impresa o di lavoro autonomo, è inconferente la doglianza secondo cui il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova analitica della correlazione delle movimentazione bancarie (operazioni non identificate per euro 200.000,00 e versamento in contanti di euro 11.500,00) ad operazioni già risultanti dalla dichiarazione ovvero dell’estraneità delle stesse all’attività di impresa. 6. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile. 7. Spese secondo soccombenza. 8. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 200,00 pe