CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 1977
Cassazione n. 30898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 ottobre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Cuneo il 21 maggio 2024, ha rideterminato in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa la pena, sostituita con la detenzione domiciliare ex art. 20 bis cod. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Cuneo il 10 novembre 2023. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la decisione con cui il G.U.P. aveva dichiarato inammissibile l'istanza di patteggiamento, è a sua volta inammissibile, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 17014 del 16/02/2024, Rv. 286332 - 03), recepita anche dalla Corte territoriale, secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.Mik ,AC)'51TATTA _ D1RF FIORE' AMMINis ;