CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07745/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 35669/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 24 settembre 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 7 novembre 2017 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il primo la difesa deduce la violazione di norme processuali, perché non era stato mai notificato l'estratto della sentenza di secondo grado con l'avviso di deposito all'imputato, sebbene assente nel processo. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché era stato condannato in primo grado sia per la detenzione di eroina che di hashish, mentre questa seconda non era stata contestata. Chiede pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo attiene a una questione non pertinente perché, in seguito alla modifica delle norme sulla contumacia, per effetto della I. n. 67 del 2014, non è più prevista la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato che non è intervenuto nel processo. Il secondo motivo non si confronta affatto con la decisione che ha escluso la rilevanza dell'hashish ai fini della condanna, essendo stato menzionato solo per la valutazione della congruità della tesi difensiva. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. RG 35669/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022