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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02564/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Genova, provvedendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quello del Tribunale di Genova che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque, diminuiva la durata della misura ad anni due e respingeva nel resto l'appello.

Bianchi era stato condannato per due furti in abitazione commessi nel mese di maggio 2020 e, in precedenza, era stato responsabile di un furto di materiale ferroso nel 2019; era stato sottoposto a misura cautelare e aveva ripreso a lavorare solo nel mese di maggio 2021; nel passato si era reso responsabile di altri furti in abitazione.

Secondo la Corte territoriale, i furti in abitazione del maggio 2020 presupponevano un modus operandi stabile, essendo stati svolti con la medesima tecnica, con l'aiuto di complici e con notevole professionalità; si trattava della ripresa di un "vecchio lavoro illecito" non occasionale, ma spia evidente del modus vivendi del soggetto che, come dimostravano i suoi trascorsi, ha contatti specifici con altri criminali e che in ogni momento è in grado di rubare in abitazione, con una progettualità a lungo termine.

Si trattava di attività abituale, impedita soltanto da misure coercitive: ciò dimostrava la necessità di una misura di prevenzione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo apparenza di motivazione con riferimento alla valutazione della pericolosità del proposto.

Il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale "interpretativa" della categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159 del 2011.

La Corte territoriale aveva collegato le condotte illecite commesse nel periodo 2006 - 2013 con quelle recenti con una serie di supposizioni, costruzioni ipotetiche, voli pindarici e passaggi privi di logicità e congruenza.

In particolare, doveva essere escluso che la mancata consumazione di reati da parte di Bianchi nel periodo 2013 - 2020 derivasse dalla sottoposizione a misure coercitive.

Il decreto, quindi, mancava di motivazione sulla abitualità nel delitto del ricorrente.

Il ricorrente ricorda che la stessa Corte di appello di Genova, con il decreto emesso il 4/12/2019, aveva limitato la pericolosità sociale di Bianchi al periodo 2006 - 2013, negando che la sua pericolosità permanesse fino all'attualità.

Si trattava di decisione che doveva essere ritenuta coperta dal giudicato.

Inoltre, il Tribunale di Sorveglianza di Genova aveva dichiarato l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale al quale il ricorrente era stato sottoposto dal 20/4/2017 al 29/12/2019.

In quel periodo Bianchi traeva il suo sostentamento dall'attività lavorativa, come anche in precedenza.

In definitiva, ciò che era avvenuto prima del 2013 era irrilevante ai fini della decisione che la Corte territoriale aveva adottato.

Gli elementi di fatto acquisiti deponevano per l'occasionalità e episodicità della condotta posta in essere da Bianchi nel maggio 2020.

Non a caso, allo stesso, che pure era stato sottoposto anche ad intercettazione telefonica, non era stato contestato alcun reato diverso.

Non poteva sostenersi, perciò, che il ricorrente traesse le proprie fonti di reddito da attività delittuose, tenuto conto che erano state anche prodotte le dichiarazioni dei redditi e le buste paga.

Bianchi aveva ininterrottamente lavorato dal 2014 al 2020 e, dopo la parentesi carceraria, aveva ripreso a lavorare.

Ancora, nel valutare la pericolosità sociale di Bianchi, la Corte non aveva considerato l'avvenuto risarcimento del danno.

In definitiva, non sussistevano i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato note di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello in materia di misure di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011).

Come la giurisprudenza di legittimità costantemente insegna, con riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato ricorre la violazione di legge solo in presenza di motivazione mancante o apparente.

2. Come si evince dal confronto tra la motivazione del decreto impugnato e le considerazioni svolte dal ricorrente, la Corte territoriale ha preso in considerazione e valutato tutti gli elementi di fatto evidenziati dall'appellante: lo svolgimento dell'attività lavorativa a partire dal 2014, la mancata consumazione di reati dal 2013 al 2020 (ad eccezione del furto di materiale ferroso del 2019, per il quale, comunque, la valutazione è stata di non decisività); il decreto della stessa Corte del 4/12/2019 che aveva escluso la pericolosità del soggetto nel periodo successivo al 2013.

Questi elementi non sono state ritenuti in grado di rovesciare la decisione del Tribunale di Genova alla luce di altre circostanze di fatto: i redditi modesti dell'attività lavorativa, tali da non trattenere il Bianchi dal delinquere ulteriormente; la sottoposizione di Bianchi a misura cautelare e a misura alternativa alla detenzione nel periodo in cui non aveva commesso delitti; la non decisività della precedente valutazione in tema di confisca, espressa prima della consumazione dei due furti in abitazione del maggio 2020; la professionalità mostrata in quell'occasione e la medesima natura dei delitti commessi rispetto a quelli di cui Bianchi si era reso responsabile anni prima; la presenza di complici; la conoscenza di ricettatori ai quali Bianchi aveva venduto i valori sottratti dalla cassaforte di una delle due abitazioni.

Sulla base di tali ulteriori elementi, la Corte territoriale ha valutato come corretto l'inquadramento del proposto nella categoria dei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose, ritenendo che la ripresa del "vecchio lavoro illecito" non fosse affatto occasionale, ma espressivo di un modus vivendi.

3. A fronte di tale motivazione - che si deve escludere sia mancante o apparente - il ricorrente, in primo luogo, pone una questione di diritto, sia pure enunciata come tale solo nella nota 1 di pag. 8: sull'assenza di pericolosità nel periodo 2013 - 2020 si sarebbe formato il giudicato che la Corte territoriale non avrebbè potuto violare.

Si tratta di prospettazione manifestamente infondata: in primo luogo, il decreto della Corte d'appello di Genova del 4/12/2019 aveva ad oggetto un provvedimento di confisca, per il quale la valutazione di pericolosità del proposto era soltanto incidentale; in secondo luogo, quella decisione era stata adottata prima che il ricorrente commettesse i due furti in abitazione del maggio 2020: circostanza che ben permetteva alla Corte territoriale una valutazione differente che legasse la pericolosità passata alla situazione attuale, permettendo di effettuare una prognosi per il futuro, così ritenendo che il periodo trascorso senza commettere delitti fosse soltanto di "quiescenza", e che, successivamente, vi era stata una ripresa della spinta a delinquere.

4. Il ricorrente, inoltre, contesta recisamente l'affermazione del decreto impugnato secondo cui la consumazione di reati nel periodo 2013 - 2020 sarebbe stata ostacolata da misure coercitive.

Nel prosieguo della trattazione, tuttavia, sembra evincersi che Bianchi era stato colpito da misura cautelare nell'estate del 2013 e sottoposto ad altre misure e, a partire dal 2017, alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, proseguita fino al 2019.

In sostanza la valutazione della Corte territoriale non è stata affatto smentita dal ricorrente. - Ancora, viene riproposto il tema dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, già valutato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto che la dedizione ai furti nelle abitazioni permettesse al ricorrente redditi che l'attività lavorativa non garantiva affatto.

5. In definitiva, si tratta di considerazioni in fatto e di merito, dirette a sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione della pericolosità sociale attuale del ricorrente e della possibilità di inquadrarlo nella categoria di soggetti pericolosi di cui all'art. 1, lett. b) d.

Igs. 159 del 2011.

D'altro canto, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 e all'interpretazione "tassativizzante" della categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159 dei 2011 è generico e non coglie nel segno, poiché la motivazione del decreto argomenta sulla abitualità nel delitto e sui proventi ricavati e lo fa sulla base di elementi di fatto indiscutibili, costituiti dalle sentenze di condanna, dalle misure cautelari e dalla stessa produzione della difesa.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Genova, provvedendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quello del Tribunale di Genova che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque, diminuiva la durata della misura ad anni due e respingeva nel resto l'appello. Bianchi era stato condannato per due furti in abitazione commessi nel mese di maggio 2020 e, in precedenza, era stato responsabile di un furto di materiale ferroso nel 2019; era stato sottoposto a misura cautelare e aveva ripreso a lavorare solo nel mese di maggio 2021; nel passato si era reso responsabile di altri furti in abitazione. Secondo la Corte territoriale, i furti in abitazione del maggio 2020 presupponevano un modus operandi stabile, essendo stati svolti con la medesima tecnica, con l'aiuto di complici e con notevole professionalità; si trattava della ripresa di un "vecchio lavoro illecito" non occasionale, ma spia evidente del modus vivendi del soggetto che, come dimostravano i suoi trascorsi, ha contatti specifici con altri criminali e che in ogni momento è in grado di rubare in abitazione, con una progettualità a lungo termine. Si trattava di attività abituale, impedita soltanto da misure coercitive: ciò dimostrava la necessità di una misura di prevenzione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo apparenza di motivazione con riferimento alla valutazione della pericolosità del proposto. Il ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale "interpretativa" della categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159 del 2011. La Corte territoriale aveva collegato le condotte illecite commesse nel periodo 2006 - 2013 con quelle recenti con una serie di supposizioni, costruzioni ipotetiche, voli pindarici e passaggi privi di logicità e congruenza. In particolare, doveva essere escluso che la mancata consumazione di reati da parte di Bianchi nel periodo 2013 - 2020 derivasse dalla sottoposizione a misure coercitive. Il decreto, quindi, mancava di motivazione sulla abitualità nel delitto del ricorrente. Il ricorrente ricorda che la stessa Corte di appello di Genova, con il decreto emesso il 4/12/2019, aveva limitato la pericolosità sociale di Bianchi al periodo 2006 - 2013, negando che la sua pericolosità permanesse fino all'attualità. Si trattava di decisione che doveva essere ritenuta coperta dal giudicato. Inoltre, il Tribunale di Sorveglianza di Genova aveva dichiarato l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale al quale il ricorrente era stato sottoposto dal 20/4/2017 al 29/12/2019. In quel periodo Bianchi traeva il suo sostentamento dall'attività lavorativa, come anche in precedenza. In definitiva, ciò che era avvenuto prima del 2013 era irrilevante ai fini della decisione che la Corte territoriale aveva adottato. Gli elementi di fatto acquisiti deponevano per l'occasionalità e episodicità della condotta posta in essere da Bianchi nel maggio 2020. Non a caso, allo stesso, che pure era stato sottoposto anche ad intercettazione telefonica, non era stato contestato alcun reato diverso. Non poteva sostenersi, perciò, che il ricorrente traesse le proprie fonti di reddito da attività delittuose, tenuto conto che erano state anche prodotte le dichiarazioni dei redditi e le buste paga. Bianchi aveva ininterrottamente lavorato dal 2014 al 2020 e, dopo la parentesi carceraria, aveva ripreso a lavorare. Ancora, nel valutare la pericolosità sociale di Bianchi, la Corte non aveva considerato l'avvenuto risarcimento del danno. In definitiva, non sussistevano i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato note di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello in materia di misure di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011). Come la giurisprudenza di legittimità costantemente insegna, con riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato ricorre la violazione di legge solo in presenza di motivazione mancante o apparente. 2. Come si evince dal confronto tra la motivazione del decreto impugnato e le considerazioni svolte dal ricorrente, la Corte territoriale ha preso in considerazione e valutato tutti gli elementi di fatto evidenziati dall'appellante: lo svolgimento dell'attività lavorativa a partire dal 2014, la mancata consumazione di reati dal 2013 al 2020 (ad eccezione del furto di materiale ferroso del 2019, per il quale, comunque, la valutazione è stata di non decisività); il decreto della stessa Corte del 4/12/2019 che aveva escluso la pericolosità del soggetto nel periodo successivo al 2013. Questi elementi non sono state ritenuti in grado di rovesciare la decisione del Tribunale di Genova alla luce di altre circostanze di fatto: i redditi modesti dell'attività lavorativa, tali da non trattenere il Bianchi dal delinquere ulteriormente; la sottoposizione di Bianchi a misura cautelare e a misura alternativa alla detenzione nel periodo in cui non aveva commesso delitti; la non decisività della precedente valutazione in tema di confisca, espressa prima della consumazione dei due furti in abitazione del maggio 2020; la professionalità mostrata in quell'occasione e la medesima natura dei delitti commessi rispetto a quelli di cui Bianchi si era reso responsabile anni prima; la presenza di complici; la conoscenza di ricettatori ai quali Bianchi aveva venduto i valori sottratti dalla cassaforte di una delle due abitazioni. Sulla base di tali ulteriori elementi, la Corte territoriale ha valutato come corretto l'inquadramento del proposto nella categoria dei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose, ritenendo che la ripresa del "vecchio lavoro illecito" non fosse affatto occasionale, ma espressivo di un modus vivendi. 3. A fronte di tale motivazione - che si deve escludere sia mancante o apparente - il ricorrente, in primo luogo, pone una questione di diritto, sia pure enunciata come tale solo nella nota 1 di pag. 8: sull'assenza di pericolosità nel periodo 2013 - 2020 si sarebbe formato il giudicato che la Corte territoriale non avrebbè potuto violare. Si tratta di prospettazione manifestamente infondata: in primo luogo, il decreto della Corte d'appello di Genova del 4/12/2019 aveva ad oggetto un provvedimento di confisca, per il quale la valutazione di pericolosità del proposto era soltanto incidentale; in secondo luogo, quella decisione era stata adottata prima che il ricorrente commettesse i due furti in abitazione del maggio 2020: circostanza che ben permetteva alla Corte territoriale una valutazione differente che legasse la pericolosità passata alla situazione attuale, permettendo di effettuare una prognosi per il futuro, così ritenendo che il periodo trascorso senza commettere delitti fosse soltanto di "quiescenza", e che, successivamente, vi era stata una ripresa della spinta a delinquere. 4. Il ricorrente, inoltre, contesta recisamente l'affermazione del decreto impugnato secondo cui la consumazione di reati nel periodo 2013 - 2020 sarebbe stata ostacolata da misure coercitive. Nel prosieguo della trattazione, tuttavia, sembra evincersi che Bianchi era stato colpito da misura cautelare nell'estate del 2013 e sottoposto ad altre misure e, a partire dal 2017, alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, proseguita fino al 2019. In sostanza la valutazione della Corte territoriale non è stata affatto smentita dal ricorrente. - Ancora, viene riproposto il tema dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, già valutato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto che la dedizione ai furti nelle abitazioni permettesse al ricorrente redditi che l'attività lavorativa non garantiva affatto. 5. In definitiva, si tratta di considerazioni in fatto e di merito, dirette a sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione della pericolosità sociale attuale del ricorrente e della possibilità di inquadrarlo nella categoria di soggetti pericolosi di cui all'art. 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011. D'altro canto, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 e all'interpretazione "tassativizzante" della categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159 dei 2011 è generico e non coglie nel segno, poiché la motivazione del decreto argomenta sulla abitualità nel delitto e sui proventi ricavati e lo fa sulla base di elementi di fatto indiscutibili, costituiti dalle sentenze di condanna, dalle misure cautelari e dalla stessa produzione della difesa. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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