Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18060/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., - sono manifestamente infondate, alla luce dello stesso disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede, come causa di revoca, o il mancato adempimento degli obblighi imposti, o la commissione nei termini di sospensione (da intendersi dal passaggio in giudicato della sentenza) di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, come si è verificato nel caso in esame.

Invero - Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 - in tema di sospensione condizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Conf.: Sez.

U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01).

Nel caso in esame la Litteri risulta avere commesso in data 23 giugno 2011, e quindi nei cinque anni dal passato in giudicato dalla sentenza con cui era concesso il beneficio, intervenuto in data 7 maggio 2009, delitto di bancarotta, per il quale era inflitta pena detentiva.

Considerato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste sulla (irrilevante) distanza temporale tra la sentenza di cui alla sospensione condizionale revocata e quella con cui è stata accertato il delitto la cui commissione è causa di revoca della sospensione condizionale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., - sono manifestamente infondate, alla luce dello stesso disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede, come causa di revoca, o il mancato adempimento degli obblighi imposti, o la commissione nei termini di sospensione (da intendersi dal passaggio in giudicato della sentenza) di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, come si è verificato nel caso in esame. Invero - Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 - in tema di sospensione condizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Conf.: Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01). Nel caso in esame la Litteri risulta avere commesso in data 23 giugno 2011, e quindi nei cinque anni dal passato in giudicato dalla sentenza con cui era concesso il beneficio, intervenuto in data 7 maggio 2009, delitto di bancarotta, per il quale era inflitta pena detentiva. Considerato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste sulla (irrilevante) distanza temporale tra la sentenza di cui alla sospensione condizionale revocata e quella con cui è stata accertato il delitto la cui commissione è causa di revoca della sospensione condizionale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2