CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) AVAGLIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/07/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per AVAGLIANO), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Salerno in data 13/03/2019, nei confronti degli odierni ricorrenti in relazione ad una serie di reati in tema di stupefacenti. In particolare, la Corte d'Appello: riqualificava ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, l'associazione per delinquere contestata al capo 1) all'AVAGLIANO, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; assolveva lo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di cui al capo 2) per insussistenza del fatto; riqualificava ai sensi del comma 5 dell'art. 73 i reati satellite contestati, in relazione al primo sodalizio, ai capi 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 35, 36 e 37); confermava, nel resto, la sentenza di primo grado. Tale pronuncia della Corte salernitana veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 4742 del 21/01/2021, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale in ordine alla derubricazione del reato associativo sub 1), al riconoscimento della lieve entità quanto ai predetti reati satellite, nonché all'assoluzione degli imputati dal reato associativo sub 2). La Quarta Sezione dichiarava invece inammissibile il ricorso proposto dall'AVAGLIANO con riferimento all'affermazione della responsabilità anche per i più lievi titoli di reato ritenuti dalla sentenza d'appello, e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con sentenza del 07/07/2021, la Corte d'Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, riqualificava i fatti secondo le originarie ipotesi di accusa, rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorrono con unico atto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]): violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'associazione di cui al capo 1). Si censura la sentenza impugnata per non essersi uniformata ai canoni dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, per aver ingiustamente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore senza tenere in adeguato conto i rapporti familiari e le relative dinamiche esistenti tra gli imputati. In particolare, si lamenta la ritenuta appartenenza al sodalizio dell'AVAGLIANO, mai nominato dal collaboratore, e si censura la motivazione della sentenza anche quanto al profilo strutturale del sodalizio ipotizzato. I ricorrenti censurano inoltre la mancata derubricazione ai sensi del comma 6 dell'art. 74, nonostante l'esiguità degli scambi e dei quantitativi di volta in volta smerciati, il mancato funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e l'enfatizzazione del dissidio tra zia e nipote.2 2,2, ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]): violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 2). Si censura la sentenza per aver ritenuto configurabile il sodalizio pur in presenza di un minimo arco temporale e dell'assenza di organizzazione e di stabili forniture, come del resto affermato dalla stessa Suprema Corte in sede cautelare. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche e (quanto allo [OSCURATO:PERSONA]) della continuazione. Si censura il carattere formalistico della motivazione che non aveva tenuto conto della condizione di disperazione del [OSCURATO:PERSONA], della necessità di applicare il favor rei escludendo la recidiva. 3. Ricorre per cassazione l'AVAGLIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza per aver affermato la responsabilità del ricorrente per il reato associativo in assenza di adeguata motivazione, non essendo emersi elementi idonei a comprovare sia un contributo stabile e non occasionale all'attività illecita del sodalizio (l'AVAGLIANO non era stato neppure nominato dal collaboratore SORRENTINO), sia il coinvolgimento dell'imputato nei reati satellite. 4. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 2). Premettendo la contraddittorietà delle decisioni succedutesi nel tempo, si evidenzia l'inadeguatezza della motivazione della Corte, dal momento che il sodalizio ipotizzato era stato attivo per un tempo brevissimo, durante il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad acquistare stupefacenti da canali diversi (compresa la "acerrima nemica" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), a dimostrazione del mancato inserimento nel gruppo dello [OSCURATO:PERSONA]: circostanze ammesse dalla stessa sentenza impugnata, che peraltro non aveva adeguatamente chiarito quale fosse stato l'impegno assunto dal [OSCURATO:PERSONA], né la rilevanza per il sodalizio delle transazioni illecite da lui concluse (elementi tanto più significativi considerando che il ricorrente era un piccolo spacciatore). Si evidenzia altresì che, nel periodo monitorato, erano emerse solo due transazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], oltre ad un affare non andato in porto (era stato valorizzato, dalla Corte d'Appello, un generico invito rivolto dallo [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. E' opportuno precisare e ribadire, anzitutto, che gli odierni ricorsi hanno ad oggetto la sentenza emessa in sede di rinvio, dalla Corte d'Appello di Napoli, con 3 la quale sono state confermate le valutazioni espresse dal G.u.p. del Tribunale di Salerno, che aveva giudicato in primo grado gli odierni ricorrenti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Valutazioni che erano state in larga parte disattese dalla Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza poi annullata - in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale - dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, che ha anche dichiarato inammissibile il ricorso del l'[OSCURATO:PERSONA] O. Interessa qui evidenziare, per le evidenti ricadute sull'ammissibilità di alcuni ricorsi, che la Corte napoletana ha da un lato ritenuto configurabile, quanto all'associazione sub 1), l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ripristinando altresì la qualificazione ex art. 73 comma 1 dei reati-satellite posti in essere dagli appartenenti al predetto sodalizio (laddove invece la prima sentenza d'appello aveva derubricato le accuse, rispettivamente, ai sensi del comma 6 dell'art. 74 e del comma 5 dell'art. 73); d'altro lato, quanto all'associazione di cui al comma 2), il giudice di rinvio ha confermato la penale responsabilità degli imputati (che erano stati invece assolti dalla Corte d'Appello di Salerno). 2. Alla luce di quanto precede, e prendendo le mosse dalle censure formulate in relazione al capo 1) da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deve anzitutto rilevarsi la radicale inammissibilità di quelle volte a rimettere in discussione la sussistenza del sodalizio e la loro responsabilità. È invero evidente che, su tali punti della decisione di primo grado, si era formato il giudicato interno per effetto della mancata impugnazione, da parte dei predetti imputati, della sentenza della Corte salernitana confermativa della loro responsabilità per il delitto associativo, pur derubricato ai sensi del comma 6 dell'art. 74. È dunque solo tale ultimo aspetto dell'odierno ricorso - volto a censurare la ripristinata configurabilità del comma 1 dell'art. 74, e a riproporre la più mite qualificazione giuridica avallata dalla prima sentenza d'appello - a poter essere utilmente scrutinato da parte di questo Collegio. Si tratta peraltro di doglianze manifestamente infondate. Dopo aver richiamato i principi elaborati in materia da questa Suprema Corte, il giudice di rinvio ha valorizzato il consistente numero di cessioni rilevato nel periodo di operatività del sodalizio, l'accertato utilizzo di importanti quanto stabili canali di approvvigionamento, l'esistenza di un apparato organizzativo adeguato, la disponibilità di una base logistica protetta da un sistema di videosorveglianza, la consistenza del giro di affari (stimato nell'ordine delle decine di migliaia di Euro mensili). Si tratta di un percorso argomentativo non solo del tutto intrinsecamente immune da illogicità o contraddittorietà qui deducibili, ma anche pienamente in linea sia con quanto dettagliatamente esposto a proposito dei reati-satellite, sia con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696 - 01, secondo la quale «ai fini della 4 configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi»). Un percorso che, pertanto, non può dirsi adeguatamente vulnerato dai rilievi difensivi imperniati sul quantitativo di stupefacente di volta in volta smerciato in occasione dei reati-fine (per i quali la Corte napoletana ha peraltro escluso, come già accennato e come subito si ripeterà a proposito del ricorso dell'AVAGLIANO, la riconducibilità nell'alveo del comma 5 dell'art. 73), ovvero sul mancato funzionamento dell'impianto di videosorveglianza. 3. Il ricorso dell'AVAGLIANO è inammissibile. Come già precedentemente ricordato, il ricorso proposto da tale imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno - con il quale era stata contestata l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1) e per i reati satellite, pur se ricondotti dal giudice di appello alle più lievi ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 e al comma 5 dell'art. 73 - è stato dichiarato inammissibile dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte (cfr. in particolare pag. 9 seg. della sentenza n. 4742 del 2021). È dunque evidente che, con il ricorso avverso la sentenza emessa dal giudice di rinvio, l'AVAGLIANO avrebbe potuto contestare - per le medesime ragioni di giudicato interno già precedentemente evidenziate (cfr. supra, § 2) - solo la riqualificazione delle due ipotesi ai sensi del comma 1 dell'art. 74 e del comma 1 dell'art. 73, operata dalla Corte d'Appello di Napoli confermativa delle decisioni assunte, al riguardo, dal giudice di primo grado. L'odierna impugnazione risulta invece volta solo a contestare il coinvolgimento dell'AVAGLIANO nelle diverse ipotesi di reato a lui ascritte: di qui l'originaria inammissibilità del ricorso. 4. Passando ad esaminare i ricorsi proposti avverso il reato associativo sub 2), deve anzitutto evidenziarsi l'insussistenza di profili di inammissibilità correlati alla formazione del giudicato interno, posto che, in questo caso, la Corte d'Appello di Salerno aveva ritenuto insussistente il sodalizio per la sua breve durata, con una motivazione peraltro ritenuta priva delle connotazioni "rafforzate" necessarie nelle ipotesi di integrale riforma, in appello, della decisione di primo grado (cfr. sul punto pag. 9 della sentenza di annullamento con rinvio). 4.1. Le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sono peraltro inammissibili sotto un diverso profilo. È qui opportuno ricordare, anzitutto, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto 5 probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che la Corte napoletana ha diffusissimamente ricostruito (pag. 41-62 della sentenza impugnata) le vicende originate dalla violenta rottura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], determinata dall'intento di quest'ultimo di scalzare la zia dalla gestione della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi in primo luogo dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in grado di procurare droga di eccellente qualità. La Corte ha anche tra l'altro esposto: gli elementi indicativi di un vero e proprio sviamento della clientela di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA], posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 44 segg.); l'attività di spaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA] con una metodica sistematicità, indicativa di uno stretto collegamento tra i crediti riscossi dagli assuntori e il debito contratto con i fornitori ("io ogni domenica pago e il sabato raccolgo, è un giro", come chiarito dallo stesso ricorrente al RISI, destinatario dello stupefacente con cadenza settimanale: cfr. pag. 49); l'attività di supporto del [OSCURATO:PERSONA] assicurata dallo [OSCURATO:PERSONA], nella fase di recupero del credito verso gli acquirenti (cfr. pag. 50); il coinvolgimento nel sodalizio del [OSCURATO:PERSONA] (su cui cfr. peraltro il paragrafo a lui dedicato); il ruolo di stabili fornitori del sodalizio svolto dai cugini CATANIA (cfr. pag. 60). La Corte ha altresì valorizzato le dichiarazioni del collaboratore SORRENTINO [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito della "scissione" collocandola in un momento del tutto conforme a quanto emerso dalle intercettazioni in ordine alla rottura tra zia e nipote, alla conseguente attività di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] funzionale a soppiantare la zia, ecc. (cfr. pag. 59). Sulla scorta di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie associativa, escludendo sia che in senso contrario potesse argomentarsi dalla breve durata dell'attività illecita monitorata (attività interrotta dall'arresto dello [OSCURATO:PERSONA]), sia che il sodalizio potesse essere inquadrato nella più lieve fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74: a tale ultimo proposito, si è sottolineato che la nuova associazione aveva replicato le caratteristiche di offensività di quella precedente, ed era stata connotata da una peculiare capacità di diffusione e penetrazione sul mercato, grazie alla elevata qualità della cocaina procurata dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso i cugini CATANIA, mentre lo spessore criminale ed il conseguente allarme sociale erano testimoniati anche dal livello dello scontro (all'aggressione fisica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto 6 seguito una rappresaglia in danno del fratello di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] Dante, ulteriormente seguita dall'incendio dell'abitazione dell'imputata: cfr. pag. 61). A fronte di tale dettagliata ricostruzione, immune da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede, le doglianze difensive si risolvono in una critica alla valutazione del merito compiuta dalla Corte d'Appello sulla base delle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso a questa Corte. D'altra parte, la breve durata del sodalizio investigato non può assumere il decisivo rilievo auspicato dalla difesa (pur se riconosciuto nella sentenza annullata), avendo questa Suprema Corte ripetutamente chiarito, anche in tempi recentissimi, che «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così da ultimo Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01. In senso analogo, cfr. Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). Allo stesso modo, nessun rilievo dirimente può attribuirsi, quanto alla posizione dei due ricorrenti qui in esame, alle considerazioni che verranno svolte con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la Corte territoriale ha comunque nitidamente ricostruito e valorizzato anche il contributo sistematicamente offerto dai cugini CATANIA quanto alla stabile fornitura di droga di alta qualità, ritenendo irrilevante la rilevazione di contatti tra costoro ed il solo [OSCURATO:PERSONA] (in argomento, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232 - 01, secondo la quale «per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale»). 5. Le censure veicolate dagli [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio loro rispettivamente irrogato sono manifestamente infondate. 5.1. Per ciò che riguarda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello ha per un verso diffusamente motivato l'applicazione della recidiva reiterata specifica, valorizzando la relazione qualificata tra le precedenti condanne per reati della stessa specie e i delitti per cui è causa, ritenuti sintomatici dì "speciale e più marcata capacità a delinquere"; per altro verso, ha negato la concessione delle attenuanti generiche valorizzando la gravità dei fatti e la personalità della [OSCURATO:PERSONA], oltre che per l'assenza di elementi positivamente valutabili. Ha infine fissato la pena per il reato più grave nel minimo edittale previsto per gli associati in posizione apicale, applicando un 7 aumento del tutto contenuto per ciascuno dei dodici reati-satellite ascritti alla ricorrente (cfr. pag. 62-63). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili. 5.2. In ordine a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Napoli ha anzitutto escluso la possibilità di unificare ai sensi dell'art. 81 cod. pen. i reati associativi (ed i due gruppi di reati-satellite) a lui ascritti, avuto riguardo al fatto che la associazione rubricata sub 2) era stata costituita dal ricorrente allo specifico scopo di soppiantare quella (capo 1) diretta dalla zia [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, la Corte ha tutt'altro che illogicamente posto in rilievo la radicale impossibilità di configurare un medesimo disegno criminoso alla base delle condotte del ricorrente, proprio per le sue particolarissime connotazioni culminate in un violentissimo scontro con il vertice del precedente sodalizio, finalizzato alla costituzione di un nuovo organismo per la gestione della medesima piazza di spaccio. Né tali considerazioni, evidentemente del tutto in linea con l'essenza stessa dell'istituto della continuazione, possono essere vulnerate da rilievi fondati essenzialmente su un diverso apprezzamento di merito. Allo stesso modo, non può essere messo qui in discussione il convincimento della Corte territoriale, compiutamente motivato, in ordine alla necessità di applicare la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale: convincimento imperniato sulla relazione qualificata tra i ben tredici precedenti anche specifici e i fatti per cui si procede, indicativi di una maggiore capacità a delinquere dello [OSCURATO:PERSONA], alla luce della gravità delle condotte e del tipo di devianza palesato. Né a diverse conclusioni può giungersi circa il diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla Corte territoriale con il riferimento alla gravità dei reati, al rilievo del profilo criminale dello [OSCURATO:PERSONA] e al difetto di elementi positivi concretamente valutabili. Quanto poi alla misura della pena, la Corte ha applicato il minimo edittale sia per la partecipazione a quella sub 1), sia per il ruolo apicale svolto in quella sub 2), irrogando poi aumenti marcatamente contenuti per i reati satellite. 5.3. Anche il trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA] si sottrae a censure qui deducibili. La concreta applicazione della recidiva reiterata specifica è stata compiutamente motivata dalla Corte d'Appello, valorizzando i numerosi precedenti (tra cui uno per la violazione della legge sulle armi) e la relazione qualificata tra questi ultimi e il delitto oggetto del giudizio, comprovante una maggiore capacità a delinquere. Il diniego delle attenuanti generiche si fonda sulla notevole gravità dei reati reiteratamente posti in essere, e sulla personalità "altamente deviante" del [OSCURATO:PERSONA]: elementi considerati preclusivi all'ottenimento del beneficio, con valutazione insindacabile, in questa sede, anche quanto alla ritenuta irrilevanza delle precarie condizioni economiche prospettate dalla difesa del ricorrente. Quanto poi alla misura della pena, la Corte ha applicato un trattamento sanzionatorio appena superiore al minimo edittale (peraltro ampiamente motivato 8 con il peculiare ruolo di procacciatore della sostanza), con aumenti per i reati satellite del tutto contenuti. 6. Sono invece fondate le censure formulate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Deve subito osservarsi che la posizione del predetto ricorrente è stata raggiunta da elementi di indiscutibile rilievo e consistenza indiziante, costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore SORRENTINO (pag. 52), e dalle risultanze captative comprovanti non solo i plurimi contatti con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dopo la rottura con la zia [OSCURATO:PERSONA] (contatti culminati nell'accettazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di "dare una mano" all'"amico" [OSCURATO:PERSONA], dopo aver assaggiato la qualità dello stupefacente da quest'ultimo procacciato: cfr. pag. 54), ma anche la marcata contrapposizione insorta anche tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 56 della sentenza impugnata). La Corte d'Appello ha ovviamente valorizzato in senso accusatorio i predetti elementi, svolgendo considerazioni che risulterebbero immuni, in sé considerate, da criticità deducibili in questa sede. Va tuttavia posto in evidenza il fatto che le intercettazioni hanno fatto emergere ulteriori circostanze certamente meritevoli di un adeguato approfondimento, perché potenzialmente distoniche rispetto all'ipotesi accusatoria. Si allude alle conversazioni, valorizzate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], da cui sembrerebbe evincersi che questi, nel periodo di operatività della nuova associazione costituita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], aveva per un verso continuato ad acquistare la sostanza presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cfr. le conversazioni riportate a pag. 57 della sentenza) e, per altro verso, aveva svolto attività di spaccio muovendosi autonomamente (cfr. i rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con ESPOSITO Alberto, emersi dalle conversazioni riassunte a pag. 58 della sentenza impugnata). Tali aspetti problematici sono stati superati dalla Corte d'Appello osservando, rispettivamente, che l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] al nuovo sodalizio non poteva ritenersi incompatibile con la prosecuzione, "quanto meno in una fase iniziale", dei rapporti illeciti già intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (pag. 57), e che non poteva escludersi che il [OSCURATO:PERSONA], dopo la predetta adesione, continuasse "ad avere contatti personali con propri fornitori e con propri clienti" all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 58). Ad avviso del Collegio, tali conclusioni appaiono prive di un adeguato supporto argomentativo, tanto più necessario ove si consideri la breve durata dell'associazione di cui al capo 2) della rubrica, e la conseguente necessità che - sia pure in quel ristretto arco temporale - l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio emerga in termini tali da superare ogni ragionevole dubbio: risultando invece innegabile, almeno in prima approssimazione, la più che problematica compatibilità di quelle condotte con una adesione del [OSCURATO:PERSONA] al nuovo organismo connotata da sufficiente stabilità.9 • 7. Quanto fin qui esposto impone, da un lato, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli; d'altro lato, alle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi consegue la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni proposte da AVAGLIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]