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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 03982/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14187/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n.4219/2024 depositata il 18/12/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 14187/2025 Numero sezionale 412/2026 Numero di raccolta generale 3982/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e debito.

Così deciso in Roma, il 06/02/2026.

Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14187/2025 Numero sezionale 412/2026 Numero di raccolta generale 3982/2026 Data pubblicazione 23/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14187/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n.4219/2024 depositata il 18/12/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 14187/2025 Numero sezionale 412/2026 Numero di raccolta generale 3982/2026 Data pubblicazione 23/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e debito. Così deciso in Roma, il 06/02/2026. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14187/2025 Numero sezionale 412/2026 Numero di raccolta generale 3982/2026 Data pubblicazione 23/02/2026
Decreto Cassazione n. 03982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris