CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36702/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lucca ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere declaratoria di non esecutività del titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna resa dallo stesso Tribunale in data 6 aprile 2017 o la restituzione nel termine per proporre impugnazione. A ragione osservava che il Picciuto era stato dichiarato correttamente assente all'udienza del 27 giugno 2016 sulla scorta della dichiarazione di domicilio depositata in data 22 gennaio 2014 e della notifica della citazione a comparire eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, stante la sopravventa inidoneità del domicilio dichiarato. 2. Ricorre avverso l'ordinanza il Picciuto, per mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per due motivi. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 696, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 420 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ritenuto valido ed efficace il titolo esecutivo sul presupposto che il l'imputato nel processo di cognizione fosse stato dichiarato correttamente assente. Il regime dell'assenza, però, è entrato in vigore successivamente al momento nel quale l'imputato aveva eletto domicilio sicché in sede di cognizione, una volta divenuto inidoneo il domicilio eletto, sarebbe stato necessario disporre nuove ricerche anziché notificare gli atti al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La dichiarazione di assenza non tiene neanche conto del dato pacifico che la notifica del decreto che dispone il giudizio è stata eseguita presso il difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito della rinuncia al mandato di quello di fiducia. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], con l'istanza con cui ha promosso l'incidente di esecuzione, aveva chiesto che, in caso di mancato accoglimento della richiesta di restituzione del termine, gli atti fossero rimessi alla competente Corte di appello di Firenze affinché decidesse in merito alla richiesta di rescissione del giudicato, ritualmente presentata per mezzo del procuratore speciale. Nessuna risposta è stata fornita a tale richiesta subordinata. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che, ai fini della individuazione della normativa applicabile tra il regime, imperniato sulla dichiarazione di assenza, e quello precedente, impernato sulla dichiarazione di contumacia, non ha alcuna rilevanza, alla luce della normativa transitoria di cui all'art. 15 bis della legge, 28 aprile 2014, n. 67, la data in cui è avvenuta l'elezione di domicilio, valutata per l'operatività della presunzione di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., ed in particolare se il domicilio è stato eletto prima o dopo l'entrata in vigore del nuovo regime di cui alla legge, 11 agosto 2014, n. 118 4. Parimenti infondato è il secondo motivo. Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno chiarito, confermando l'orientamento nettamente maggioritario, che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi neanche facendo applicazione del criterio conservativo dettato dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 - 02). 5. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d