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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02656/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha parzialmente accolto il reclamo proposto nell'interesse di Hakik GURI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 20 ottobre 2022 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata.

Il Tribunale di sorveglianza ha concesso il beneficio per un semestre (dal 29 luglio 2013 al 19 agosto 2013/27 gennaio 2014 e dal 13 marzo 2021 al 7 aprile 2021), mentre ha rigettato il beneficio per il semestre dal 4 agosto 2021 al 13 giugno 2022, sul rilievo di comportamenti indicativi della mancata adesione al trattamento, nonché ha dichiarato inammissibile l'istanza per il periodo dal 8 aprile 2021 al 4 agosto 2021, perché inferiore al semestre.

2. [OSCURATO:PERSONA] GURI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione: - per il semestre dal 4 agosto 2021 al 13 giugno 2022, la motivazione è incongrua; - per i periodi dal 28 marzo 2014 al 24 marzo 2015 e dal 4 maggio 2016 al 6 maggio 2016 e dal 3 marzo 2017 al 4 marzo 2017, oggetto dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza n. 965/2019 non notificata, la motivazione è mancante.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è inammissibile.

L'invocata valutazione è stata in realtà compiuta, mentre il ricorso si limita a contestare genericamente la sproporzione tra il rigetto e i comportamenti, giudicati ostativi, che non contesta.

Ebbene, non è contestato specificamente dal ricorso quanto emerge dai comportamenti assunti nelle circostanze prese in esame dal Tribunale.

3.2. Le doglianze relative agli ulteriori periodi non possono essere prese in esame perché esaminati da una ordinanza che non risulta impugnata: la questione è, quindi, estranea al devolutum.

3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al , versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha parzialmente accolto il reclamo proposto nell'interesse di Hakik GURI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 20 ottobre 2022 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza ha concesso il beneficio per un semestre (dal 29 luglio 2013 al 19 agosto 2013/27 gennaio 2014 e dal 13 marzo 2021 al 7 aprile 2021), mentre ha rigettato il beneficio per il semestre dal 4 agosto 2021 al 13 giugno 2022, sul rilievo di comportamenti indicativi della mancata adesione al trattamento, nonché ha dichiarato inammissibile l'istanza per il periodo dal 8 aprile 2021 al 4 agosto 2021, perché inferiore al semestre. 2. [OSCURATO:PERSONA] GURI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione: - per il semestre dal 4 agosto 2021 al 13 giugno 2022, la motivazione è incongrua; - per i periodi dal 28 marzo 2014 al 24 marzo 2015 e dal 4 maggio 2016 al 6 maggio 2016 e dal 3 marzo 2017 al 4 marzo 2017, oggetto dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza n. 965/2019 non notificata, la motivazione è mancante. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile. L'invocata valutazione è stata in realtà compiuta, mentre il ricorso si limita a contestare genericamente la sproporzione tra il rigetto e i comportamenti, giudicati ostativi, che non contesta. Ebbene, non è contestato specificamente dal ricorso quanto emerge dai comportamenti assunti nelle circostanze prese in esame dal Tribunale. 3.2. Le doglianze relative agli ulteriori periodi non possono essere prese in esame perché esaminati da una ordinanza che non risulta impugnata: la questione è, quindi, estranea al devolutum. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al , versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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