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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13490/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZKRT8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.

Ritenuto che i comportamenti criminosi di cui si assumeva la continuazione non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi - compreso tra il giugno del 2019 e il luglio del 2020 - e dell'incontroversa disomogeneità dei delitti commessi dal ricorrente, resa evidente dalle circostanze nelle quali le due cessioni di sostanza stupefacente si erano concretizzate.

Basti, in proposito, considerare che, in un caso, si contestava a Lecini la cessione di un ingente quantitativo di marijuana, nell'altro, le reiterate cessioni a terzi di cocaina.

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Lecini, venendo disciplinata da istituti diversi, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZKRT8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che i comportamenti criminosi di cui si assumeva la continuazione non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi - compreso tra il giugno del 2019 e il luglio del 2020 - e dell'incontroversa disomogeneità dei delitti commessi dal ricorrente, resa evidente dalle circostanze nelle quali le due cessioni di sostanza stupefacente si erano concretizzate. Basti, in proposito, considerare che, in un caso, si contestava a Lecini la cessione di un ingente quantitativo di marijuana, nell'altro, le reiterate cessioni a terzi di cocaina. Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Lecini, venendo disciplinata da istituti diversi, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis