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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04601/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30991/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA - SEZ.ST.

MESSINA n. 3299/02/18 depositata il 30/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3299/02/18 del 30/07/2018 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Messina (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 438/08/09 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un estratto di ruolo e di quattro cartelle di pagamento nello stesso indicate. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) andava rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la non impugnabilità dell’estratto di ruolo; b) la notificazione della cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2003, concernente IRPEF, IRAP e IVA, era legittima. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.AE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistevano con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] è tempestivo, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 30/07/2018 ed il ricorso proposto con atto passato per la notificazione in data 30/09/2019, applicandosi alla fattispecie il termine di impugnazione annuale (ricorsi originari notificati in data 01/10/2008).

Sempre in via pregiudiziale, va sottolineato che il ricorrente ha proposto separati ricorsi avverso l’estratto di ruolo, assumendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento in detto estratto indicate. 1.1.Peraltro, la questione relativa all’impugnabilità dell’estratto di ruolo – e, quindi, all’applicazione dell’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti (cfr. Cass.

S.U. n. 26283 del 06/09/2022) – è stata espressamente risolta in senso affermativo dalla CTR e sul punto non vi è stata impugnazione. 1.2.Deve, pertanto, ritenersi che la menzionata questione sia preclusa, con conseguente necessità di esaminare i tre motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare con riferimento alle altre cartelle di pagamento oggetto del giudizio, relative agli anni d’imposta 2000, 2001 e 2002, avendo fatto riferimento unicamente alla cartella di pagamento concernente l’anno 2003. 1.3.Il motivo è fondato. 1.4.Non è dubbio che la CTR ha fatto riferimento esclusivo alla cartella di pagamento concernente l’anno d’imposta 2003 anche se l’appello di AE ha riguardato tutte e quattro le cartelle di pagamento, impugnate con ricorsi riuniti dalla CTP. 1.5.Ne consegue che il giudice di appello non si è pronunciato sulle questioni riguardanti le cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2000-2002.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. e dell’art.2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento n. 29520070008269190, effettuata a mezzo di messo notificatore in luogo diverso dal domicilio fiscale indicato dal contribuente e, comunque, non adeguatamente documentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 1.6.Il motivo, che riguarda esclusivamente la legittimità della notificazione della cartella di pagamento n. 29520070008269190, è in parte inammissibile e in parte infondato. 1.7.Il motivo è inammissibile in quanto difettante della necessaria specificità.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché il principio di autosufficienza sia rispettato occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.

S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022). 1.7.1.Inoltre, va ricordato che per l’ipotesi di denuncia di un vizio della relata di notifica, la mancata integrale trascrizione di quest’ultima determina l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale si renda necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019). 1.8.Nel caso di specie, da un lato, il ricorrente non ha trascritto e/o allegato (indicandone, altresì, il luogo specifico dove rinvenirla in atti) la documentazione necessaria a verificare la correttezza dell’elezione di domicilio in luogo diverso da quello di notificazione e indicato come di residenza anagrafica; dall’altro, non ha trascritto e/o allegato la relata di notificazione, assolutamente necessaria al fine di comprendere le effettive modalità di notificazione (a mezzo messo notificatore ovvero a mezzo posta e, in questo caso, se a mezzo [OSCURATO:PERSONA] ovvero per tramite di un operatore postale privato). 1.9.Il motivo è, altresì, infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016; Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020). 1.9.1.Peraltro, allorquando venga contestata la conformità all’originale della relata di notificazione prodotta in copia dall’Agente della riscossione, senza che detta copia sia supportata da una valida attestazione di conformità all’originale, trova applicazione la regola prevista dall’art. 2719 cod. civ., secondo la quale il giudice non può limitarsi ad escludere sic et simpliciterl’efficacia probatoria della copia prodotta, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, tra cui anche l'eventuale attestazione, da parte dell'Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017, cit.; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; di recente, si veda anche Cass. n. 17841 del 21/06/2023). 1.9.2.Invero, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015). 1.9.3.Quanto all’onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass.n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013). 1.9.4.Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione «va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf.

Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'Agente della riscossione si vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021). 1.10.Nel caso di specie il ricorrente si duole della inidoneità della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di dimostrare la notifica della cartella di pagamento, trattandosi di copie prive di valida attestazione di conformità, ma non specifica le modalità con le quali abbia effettuato le dovute contestazioni.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., per avere la CTR illegittimamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e per l’essersi AE difesa attraverso propri funzionari. 1.11.Il motivo è assorbito in ragione della cassazione con rinvio della sentenza impugnata. 1.12.Non è inutile evidenziare, tuttavia, che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale alla parte pubblica, assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti (Cass. n. 27634 del 11/10/2021; Cass. n. 23055 del 17/09/2019; Cass. n. 24675 del 23/11/2011).

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il secondo motivo; cassa la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30991/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - SEZ.ST. MESSINA n. 3299/02/18 depositata il 30/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3299/02/18 del 30/07/2018 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Messina (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 438/08/09 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un estratto di ruolo e di quattro cartelle di pagamento nello stesso indicate. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) andava rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la non impugnabilità dell’estratto di ruolo; b) la notificazione della cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2003, concernente IRPEF, IRAP e IVA, era legittima. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.AE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistevano con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] è tempestivo, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 30/07/2018 ed il ricorso proposto con atto passato per la notificazione in data 30/09/2019, applicandosi alla fattispecie il termine di impugnazione annuale (ricorsi originari notificati in data 01/10/2008). Sempre in via pregiudiziale, va sottolineato che il ricorrente ha proposto separati ricorsi avverso l’estratto di ruolo, assumendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento in detto estratto indicate. 1.1.Peraltro, la questione relativa all’impugnabilità dell’estratto di ruolo – e, quindi, all’applicazione dell’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti (cfr. Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022) – è stata espressamente risolta in senso affermativo dalla CTR e sul punto non vi è stata impugnazione. 1.2.Deve, pertanto, ritenersi che la menzionata questione sia preclusa, con conseguente necessità di esaminare i tre motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare con riferimento alle altre cartelle di pagamento oggetto del giudizio, relative agli anni d’imposta 2000, 2001 e 2002, avendo fatto riferimento unicamente alla cartella di pagamento concernente l’anno 2003. 1.3.Il motivo è fondato. 1.4.Non è dubbio che la CTR ha fatto riferimento esclusivo alla cartella di pagamento concernente l’anno d’imposta 2003 anche se l’appello di AE ha riguardato tutte e quattro le cartelle di pagamento, impugnate con ricorsi riuniti dalla CTP. 1.5.Ne consegue che il giudice di appello non si è pronunciato sulle questioni riguardanti le cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2000-2002. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. e dell’art.2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento n. 29520070008269190, effettuata a mezzo di messo notificatore in luogo diverso dal domicilio fiscale indicato dal contribuente e, comunque, non adeguatamente documentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 1.6.Il motivo, che riguarda esclusivamente la legittimità della notificazione della cartella di pagamento n. 29520070008269190, è in parte inammissibile e in parte infondato. 1.7.Il motivo è inammissibile in quanto difettante della necessaria specificità. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché il principio di autosufficienza sia rispettato occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022). 1.7.1.Inoltre, va ricordato che per l’ipotesi di denuncia di un vizio della relata di notifica, la mancata integrale trascrizione di quest’ultima determina l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale si renda necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019). 1.8.Nel caso di specie, da un lato, il ricorrente non ha trascritto e/o allegato (indicandone, altresì, il luogo specifico dove rinvenirla in atti) la documentazione necessaria a verificare la correttezza dell’elezione di domicilio in luogo diverso da quello di notificazione e indicato come di residenza anagrafica; dall’altro, non ha trascritto e/o allegato la relata di notificazione, assolutamente necessaria al fine di comprendere le effettive modalità di notificazione (a mezzo messo notificatore ovvero a mezzo posta e, in questo caso, se a mezzo [OSCURATO:PERSONA] ovvero per tramite di un operatore postale privato). 1.9.Il motivo è, altresì, infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016; Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020). 1.9.1.Peraltro, allorquando venga contestata la conformità all’originale della relata di notificazione prodotta in copia dall’Agente della riscossione, senza che detta copia sia supportata da una valida attestazione di conformità all’originale, trova applicazione la regola prevista dall’art. 2719 cod. civ., secondo la quale il giudice non può limitarsi ad escludere sic et simpliciterl’efficacia probatoria della copia prodotta, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, tra cui anche l'eventuale attestazione, da parte dell'Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017, cit.; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; di recente, si veda anche Cass. n. 17841 del 21/06/2023). 1.9.2.Invero, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015). 1.9.3.Quanto all’onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass.n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013). 1.9.4.Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione «va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'Agente della riscossione si vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021). 1.10.Nel caso di specie il ricorrente si duole della inidoneità della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di dimostrare la notifica della cartella di pagamento, trattandosi di copie prive di valida attestazione di conformità, ma non specifica le modalità con le quali abbia effettuato le dovute contestazioni. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., per avere la CTR illegittimamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e per l’essersi AE difesa attraverso propri funzionari. 1.11.Il motivo è assorbito in ragione della cassazione con rinvio della sentenza impugnata. 1.12.Non è inutile evidenziare, tuttavia, che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale alla parte pubblica, assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti (Cass. n. 27634 del 11/10/2021; Cass. n. 23055 del 17/09/2019; Cass. n. 24675 del 23/11/2011). In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il secondo motivo; cassa la sentenza i
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