CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che - decidendo in sede di rinvio per effetto di una sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte - ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal g.i.p. presso il Tribunale di Milano.4 2.Tramite difensori abilitati, sono stati articolati due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente indispensabili, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge e della motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata, nonostante le direttrici dell'annullamento per carenza di motivazione sulla ricorrenza del materiale indiziario, non avrebbe fornito appagante ragione, in termini di gravi indizi, dell'assunta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al tentato omicidio; a tanto non potrebbero valere il comportamento successivo ai fatti o la causale della condotta del fratello, non sufficienti ad inquadrarne il contributo concorsuale, anche perché il provvedimento impugnato ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trovato un accordo pacifico con [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'interruzione del rapporto sentimentale tra Romeo e la sorella di Amato. 2.2.11 secondo motivo, a riguardo della sussistenza delle esigenze cautelari, ha nuovamente lamentato vizi di inosservanza della legge e della motivazione, rilevando l'inesistenza di elementi di concretezza ed attualità, non evidenziati dall'ordinanza impugnata, in ordine al pericolo di commissione di delitti della stessa specie, tenuto conto del tempo trascorso dall'evento delittuoso e dell'impossibilità di collegarli alla mera gravità del fatto od a rilievi astratti e congetturali. Infine, non sarebbe stata fornita idonea motivazione in ordine all'ineluttabilità della custodia in carcere ed all'impossibilità di ricorrere, in regime di arresti domiciliari, all'utilizzo del braccialetto elettronico o persino all'adozione di misure diverse, anche applicate cumulativamente. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Mette conto premettere che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parannetrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 1.1.Quanto all'apprezzamento del quadro esigenziale, si è parimenti affermato, alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760). 2.Fatta tale premessa, il Tribunale della fase rescissoria ha certamente colmato il "gap" motivazionale registrato dalla pronunzia rescindente della prima sezione di questa Corte, illustrando con logicità e dovizia di particolari, e segnatamente a riguardo del contributo fornito dall'attuale ricorrente, le sequenze antecedenti, coeve e successive alla commissione del reato di tentato omicidio in concorso, detenzione di arma comune da sparo clandestina e ricettazione in concorso, oggetto dell'incolpazione provvisoria elevata nell'originaria ordinanza coercitiva, così confermata. Il provvedimento impugnato ha valorizzato: a) che, in base ai rilievi eseguiti sul luogo dell'accadimento ed alla ricostruzione balistica, a dare la stura alla sparatoria sia stata con elevato grado di probabilità l'azione di [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in auto insieme al padre, Mario, e al fratello, l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; b) che la ricostruzione, operata dalla polizia giudiziaria con l'ausilio delle immagini delle telecamere di sorveglianza e del materiale intercettivo, deponga univocamente per l'incedere di un affiancamento tra il veicolo dei Romeo e il furgone degli antagonisti, gli Amato, dunque per una dinamica di "conflitto" intenzionale, nel cui contesto si è rivelato sinergico il contegno tenuto dagli astanti tutti; c) che orientino in tale direzione, con particolare riferimento alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], la postura tenuta nell'abitacolo, sul sedile anteriore destro del veicolo, e la tempestività con la quale, al termine dello scontro a fuoco, egli si è adoperato per asportare qualcosa dall'interno della [OSCURATO:PERSONA] e per chiamare in soccorso tale Berlingeri, segnalandogli - significativamente - la sola posizione, indicatore di non occasionalità della vicenda; d) che la previa concertazione di una spedizione punitiva e, comunque, la prova della sintonica confluenza dell'intento aggressivo degli occupanti della Punto, tra cui [OSCURATO:PERSONA], derivi dalla accurata, unitaria disamina delle conversazioni intercettate dopo l'evento, da cui si desumono il movente dell'azione - una ritorsione all'interruzione di una relazione affettiva tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlia e sorella dei protagonisti - e la previa consapevolezza del ricorrente a riguardo delle ragioni della vendetta, della programmazione dell'agguato, della presenza di una pistola, in possesso del fratello, poi usata nella sparatoria. Constatata, dunque, l'insussistenza di profili di manifesta illogicità ed incongruenza della struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, generici ed inconsistenti, se non di puro stile, si palesano i rilievi difensivi, finalizzati a proporre un'interpretazione riduttiva dei dialoghi captati, inammissibile in questa sede, e a formulare critiche decontestualizzate su "frammenti" espositivi delle argomentazioni esposte, non affrontate nella loro globalità e completezza; e comunque, in definitiva, a sollecitare la Corte ad una rivisitazione del materiale indiziario, che ad essa non compete (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.1. E considerazioni analoghe devono essere riservate alle obiezioni relative alla ritenuta specificità delle esigenze cautelari, che si limitano, genericamente, ad elencare una serie di massime giurisprudenziali e a dolersi di un vuoto motivazionale inavvertibile, dal momento che il Tribunale del rinvio (con l'esplicito, convincente aggancio alla motivazione del Tribunale del rito incidentale d'appello avverso ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura in atto, ex art. 310 cod. proc. pen.) ha scrupolosamente scandagliato tanto i profili di pericolosità sociale, concreta ed attuale, del prevenuto - traibile da un persistente e pervasivo clima di conflittualità tra le fazioni della contesa, di rigida connotazione e condivisione familiare e di comune stanzialità territoriale, anche nella regione di provenienza, tale da fornire (pur seguendo l'interpretazione giurisprudenziale più restrittiva, da ultimo sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, Catalfamo, Rv. 286182) una prevedibile "occasione prossima" di commissione di delitti della stessa specie - e dell'inadeguatezza dell'adozione di misure diverse dalla custodia inframuraria, quanto dato conto delle ragioni che non autorizzano a reputare idoneo il ricorso ai meccanismi elettronici di vigilanza in regime di arresti domiciliari (in linea con le direttrici di sez. U n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651), i quali permettono di monitorare la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi, ma non generano inibizione alcuna rispetto alle altre prescrizioni proprie della misura domiciliare, e segnatamente - come chiarito dalla decisione impugnata e sempre in stretta correlazione con le argomentazioni riguardanti l'ostilità e la profonda contrapposizione tra nuclei familiari - di "impedire eventuali illeciti compiuti nell'immediatezza dell'allontanamento". Il motivo di ricorso non si confronta, come doveroso, con il tessuto espositivo dell'ordinanza impugnata e precipita, pertanto, nell'alveo dell'aspecificità e della manifesta infondatezza. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d