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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33957/2026

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ppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il 20 ottobre 1968; avverso la sentenza n. 373/2026 della Corte di appello di Messina del 13 marzo 2026; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nessuno essendo comparso per la difesa del ricorrente, che pure aveva sollecitato la trattazione orale del presente procedimento. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Dopo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva dichiarato, con sentenza pronunziata in data 27 novembre 2024, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 544-bis cod. pen. per avere "per crudeltà ovvero senza necessita" ucciso, in data 6 giugno 2019, con due colpi di fucile da caccia due cani di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato, escluse le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, la Corte di appello di Messina, con sentenza pronunziata a sua volta in data 13 marzo 2026, rigettava il gravame presentato dalla difesa fiduciaria del prevenuto, confermando, pertanto, la sentenza emessa dal giudice di primo grado.

Avverso tale seconda decisione è insorto l'imputato, sempre assistito dalla propria difesa fiduciaria, articolando tre motivi di impugnazione.

Il primo di questi ha ad oggetto la dichiarata manifesta illogicità della motivazione della sentenza censurata nonché il preteso vizio di travisamento probatorio, per avere i giudici del merito fatto derivare la responsabilità del ricorrente in via quasi automatica dal fatto che, a seguito di perizia eseguita sui bossoli delle cartucce rinvenute dalle forze dell'ordine nei pressi del luogo ove erano state trovate le salme dei due animali abbattuti, era risultato che gli stessi erano stati utilizzati da un fucile sequestrato presso l'imputato, senza che siano emersi elementi obbiettivi che possano far desumere, con la opportuna sicurezza, sia che i colpi di arma da fuoco in relazione ai quali erano stati utilizzati i predetti bossoli erano stati esplosi in occasione della uccisione delle ricordate bestie, sia che gli stessi fossero serviti per l'abbattimento di quelle; ha, in sostanza, il ricorrente, lamentato la circostanza che, in assenza di altri elementi dimostrativi, i giudici del merito abbiano considerato il dato tecnico relativo all'avvenuta utilizzazione dei bossoli rinvenuti da parte dell'arma del [OSCURATO:PERSONA] come fattore dimostrativo del fatto che l'imputato abbia ucciso gli animali del [OSCURATO:PERSONA].

Né tale inadeguatezza dimostrativa è emendabile attraverso le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha solamente riferito di avere visto l'imputato allontanarsi dopo avere udito due colpi di arma da fuoco, ma nulla ha precisato in merito a chi tali colpi avesse sparato.

Il secondo motivo di impugnazione è riferito alla violazione di legge in quanto i giudici del merito non avrebbero chiarito, essendo sul punto in particolare la sentenza di primo grado piuttosto vaga, se la condotta 2delittuosa è stata posta in essere nella forma "per crudeltà" ovvero in quella "senza necessità"; il ricorrente ha altresì, segnalato che la sentenza impugnata nulla avrebbe riportato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, il quale viene indicato ora come dolo specifico ora come dolo generico.

Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza censurata sia in relazione alla mancata attribuzione del beneficio delle attenuanti generiche sia in relazione alla mancata qualificazione del fatto nell'ambito della speciale tenuità con la conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; quanto al primo profilo si rileva che la motivazione della sentenza sul punto è di carattere assertivo e non tiene conto di eventuali aspetti individualizzanti; mentre riguardo alla causa di non punibilità il ricorrente lamenta la assenza di un effettivo scrutinio del motivo di gravame articolato in merito a tale beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - con riferimento a tutti e tre i profili di impugnazione con esso svolti - è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve ora essere dichiarato.

In relazione al primo di essi si rileva che lo stesso è dichiaratamente argomentato con riferimento alla pretesa manifesta illogicità della motivazione ed al dedotto travisamento della prova; in particolare il ricorrente ha lamentato il fatto che la affermazione della sua penale responsabilità sia stata ritenuta provata sulla sola base del fatto che sul luogo ove sono stati trovati i cadaveri dei due cani di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] siano stati trovati due bossoli di cartucce che sono risultate essere state utilizzate con l'arma da fuoco, un fucile da caccia, nella disponibilità del prevenuto.

Afferma il ricorrente che il dato valorizzato sarebbe equivoco, posto che lo stesso nulla chiarirebbe in ordine: al momento i cui le due cartucce in questione sono state utilizzate; sul contesto di tale utilizzazione; sulla dinamica dei fatti; sulla esistenza di un nesso fra i bossoli in questione ed i colpi che avrebbero attinto gli animali di cui si tratta; tali carenze avrebbero determinato, ad avviso del ricorrente, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. 3A tale rilievo il ricorrente aggiunge il fatto che dagli elementi probatori, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali del [OSCURATO:PERSONA], non risulta che questi abbia visto l'imputato sparare ai cani poi trovati morti.

La doglianza si palesa manifestamente infondata.

Quanto alla pretesa manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di merito ha confermato la sentenza emessa in prima istanza dal Tribunale, va considerato, in primo luogo, che gli elementi aventi carattere indiziante a carico del prevenuto sono molteplici.

Premessa, infatti, la nozione di indizio e la idoneità di esso, alle condizioni che di seguito saranno indicate, a sostenere l'accertamento della penale responsabilità del soggetto prevenuto (si definisce, infatti, "indizio" l'elemento che, pur non ricollegato direttamente al fatto storico del quale si richiede l'accertamento e, pertanto, non idoneo ad attribuire il carattere della certezza al fatto stesso - questa essendo la nozione di "prova" - fornisce tuttavia una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e che, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare: Corte di cassazione, Sezione II penale, 12 maggio 2020, n. 14704, rv 279408-04; Corte di cassazione, Sezione V penale, 15 aprile 2014, n. 16397, rv 259551; esso, peraltro, laddove caratterizzato dalla gravità - cioè consistente, resistente alle obiezioni e dotato di capacità dimostrativa in relazione al thema probandum -, dalla precisione - cioè specifico, univoco e non suscettibile di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile - ed, infine, dalla concordanza - cioè convergente e non contrastante sia con gli altri elementi indiziari che con gli altri dati e elementi certi - così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 18 gennaio 2021, n. 1987, rv 280414 - è suscettibile di giustificare, secondo la previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il formarsi del libero convincimento del giudice in ordine alla esistenza di un determinato fatto, anche deponente nel senso della responsabilità del prevenuto), osserva, quanto al caso in esame il Collegio che nella motivata affermazione della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] non è dato rinvenire quel carattere di manifesta illogicità che, invece, le attribuisce il ricorrente.

Invero, la circostanza, certa, sia che sul luogo ove sono stati trovati i cadaveri delle due bestie del [OSCURATO:PERSONA], uccise con colpi di arma da fuoco, sono stati rinvenuti dei bossoli che, a seguito di perizia eseguita sull'arma nella disponibilità dell'imputato, sono risultati esplosi dalla predetta arma, 4nonché la circostanza, altrettanto certa, che in prossimità temporale con il ritrovamento delle spoglie degli animali morti il [OSCURATO:PERSONA] avesse sentito provenire dalle vicinanze della sua abitazione (e quindi del luogo del macabro ritrovamento) alcuni colpi di arma da fuoco ed abbia poi visto, nella immediatezza di tale rilievo acustico, il [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi da tale luogo, sono fattori che, sebbene non direttamente dimostrativi della responsabilità dell'imputato, consentono di operare - a cagione, appunto, della loro gravità, precisionevconcordanza - la legittima inferenza logica che porta a ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'uccisione dei ricordati animali sia la conseguenze degli spari esplosi con il fucile dell'imputato e che tale condotta sia a lui ascrivibile.

Di scarsa pregnanza è l'affermazione del prevenuto che, essendo solito egli esercitare la caccia, i bossoli in questione potevano essere il reliquato di altre precedenti spedizioni venatorie; infatti, la circostanza che all'epoca dei fatti, sulla base dei dati rivenienti dal Calendario venatorio per la Regione siciliana relativa all'anno 2019/20, la caccia era, da diversi mesi, interdetta, porta ragionevolmente ad escludere la rilevanza, quale elemento atto a porre in crisi la logicità della deduzione operata dai giudici del merito, della tesi difensiva sviluppata dal ricorrente.

Passando al secondo motivo di impugnazione, riferito alla genericità con la quale è stato esaminato il fatto ora in questione, non essendo stato chiarito, in particolare, se l'uccisione delle bestie in questione sia avvenuta nella forma "senza necessità", ovvero "per crudeltà", osserva il Collegio che, effettivamente, la norma la cui violazione è stata contestata al prevenuto prevede che, per rientrare nell'ambito punito dalla disposizione in discorso, si tratta, infatti, dell'art. 544-bis cod. pen. - l'uccisione dell'animale debba avvenire "per crudeltà o senza necessità".

In giurisprudenza la nozione di siffatte condizioni operative - dovendosi ragionevolmente escludere che le medesime costituiscano una endiadi trattandosi, invece, di espressioni semantiche riconducibili a due diversi contenuti - è stata resa nel senso che deve intendersi eseguita "per crudeltà" la uccisione ove essa abbia come suo scopo quello di infliggere, per mera brutalità, all'animale delle inutili sofferenze, mentre il fatto è commesso "senza necessità" laddove esso avvenga in assenza di ogni situazione che induca l'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (Corte di cassazione, 5Sezione III penale, 15 settembre 2023, n. 37847, rv 285111; Corte di cassazione, Sezione V penale, 2 marzo 2020, n. 8449, rv 278660-02).

Ora, se è ben vero che la espressione utilizzata dal legislatore "per crudeltà" appare idonea ad introdurre un elemento finalistico nella condotta del soggetto agente (altrimenti, deve opinarsi, che sarebbe stata utilizzata la espressione "con crudeltà") che deve essere inteso come indicativo di una ipotesi di "dolo specifico", avendo, pertanto, le modalità attraverso le quali la uccisione dell'animale è stata perpetrata come finalità quella di soddisfare appunto l'intento dell'agente di infliggere alla bestie delle inutili sofferenze, non lo stesso può dirsi per ciò che attiene alla espressione "senza necessità" in ordine alla quale l'atteggiamento soggettivo dell'individue è sufficiente che si sia estrinsecato nella intenzione di sopprimere la bestia, senza che questa sua condotta consapevolmente rispondesse ad un apprezzabile interesse del quale quello era il portatore; siamo, pertanto, in relazione a tale seconda forma di manifestazione del reato, chiaramente nell'ambito operativo del dolo generico.

Ciò posto, rileva il Collegio che, a fronte di una capo di imputazione che, invero, prevedeva entrambe le ipotesi realizzative del reato (circostanza, tuttavia, questa che non aveva formato oggetto di doglianza né di fronte al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto né di fronte alla Corte di appello di Messina), il fatto che in sentenza tale ambiguità non sia stata espressamente sciolta non costituisce un vizio ora rilevante, posto che il ricorrente, in termini meramente ipotetici e del tutto generici, ha introdotto la propria censura adducendo non certo la quaestio riguardante - ove si fosse ritenuto che il fatto fosse stato a lui ascritto, "per crudeltà" - la sussistenza del dolo specifico, quanto la possibilità che il fatto sia stato cagionato non in termini di volontarietà ma in assenza di dati certi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Ma, va detto, con motivazione logicamente ineccepibile, la Corte di merito ha desunto la volontarietà della condotta dal fatto che gli animali uccisi, nella unità di tempo ma con distinti colpi di arma da fuoco, siano stati due (in realtà, sebbene il capo di imputazione sia riferito solamente a due cani, il fatto, per come emerso dalla sentenza, appare avere riguardato anche un capo ovino), fattore questo che rende assai problematica, e quindi plausibilmente esclusa in sede di merito, la affermazione della sussistenza di una condotta posta in essere "contro la volontà". 6Infine, quanto alle censure aventi ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., costituenti il tema del terzo motivo di impugnazione, si rileva, quanto al primo aspetto, che il ricorrente - pur a fronte di una decisione in cui testualmente si è osservato che, al fine di cui sopra "difettano (...) elementi positivi che possano essere presi in considerazione" - si è limitato a dolersi della loro esclusione, omettendo del tutto di indicare quali sarebbero potute essere le ragioni, oggetto di rappresentazione giudiziale da parte di chi vi aveva interesse, che la Corte di appello, pur investita della questione in sede di gravame, non aveva adeguatamente considerato; mentre per ciò che attiene alla causa di non punibilità di cui sopra, il ricorrente, avendo la Corte di appello disatteso la relativa istanza avendo segnalato che il fatto commesso non ha alcun connotato di intrinseca modesta tale da farlo esulare dal giudizio di disvalore connaturato alla sua astratta sussumibilità entro il paradigma normativo della fattispecie costituente reato punibile, non ha addotto alcun fattore idoneo a contrastare siffatta affermazione, evidenziando una peculiare particolare lievità del fatto commesso.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) A. l Depositata in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] Do # lisabeila Arrebito 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il 20 ottobre 1968; avverso la sentenza n. 373/2026 della Corte di appello di Messina del 13 marzo 2026; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nessuno essendo comparso per la difesa del ricorrente, che pure aveva sollecitato la trattazione orale del presente procedimento. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Dopo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva dichiarato, con sentenza pronunziata in data 27 novembre 2024, la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 544-bis cod. pen. per avere "per crudeltà ovvero senza necessita" ucciso, in data 6 giugno 2019, con due colpi di fucile da caccia due cani di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato, escluse le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, la Corte di appello di Messina, con sentenza pronunziata a sua volta in data 13 marzo 2026, rigettava il gravame presentato dalla difesa fiduciaria del prevenuto, confermando, pertanto, la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Avverso tale seconda decisione è insorto l'imputato, sempre assistito dalla propria difesa fiduciaria, articolando tre motivi di impugnazione. Il primo di questi ha ad oggetto la dichiarata manifesta illogicità della motivazione della sentenza censurata nonché il preteso vizio di travisamento probatorio, per avere i giudici del merito fatto derivare la responsabilità del ricorrente in via quasi automatica dal fatto che, a seguito di perizia eseguita sui bossoli delle cartucce rinvenute dalle forze dell'ordine nei pressi del luogo ove erano state trovate le salme dei due animali abbattuti, era risultato che gli stessi erano stati utilizzati da un fucile sequestrato presso l'imputato, senza che siano emersi elementi obbiettivi che possano far desumere, con la opportuna sicurezza, sia che i colpi di arma da fuoco in relazione ai quali erano stati utilizzati i predetti bossoli erano stati esplosi in occasione della uccisione delle ricordate bestie, sia che gli stessi fossero serviti per l'abbattimento di quelle; ha, in sostanza, il ricorrente, lamentato la circostanza che, in assenza di altri elementi dimostrativi, i giudici del merito abbiano considerato il dato tecnico relativo all'avvenuta utilizzazione dei bossoli rinvenuti da parte dell'arma del [OSCURATO:PERSONA] come fattore dimostrativo del fatto che l'imputato abbia ucciso gli animali del [OSCURATO:PERSONA]. Né tale inadeguatezza dimostrativa è emendabile attraverso le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha solamente riferito di avere visto l'imputato allontanarsi dopo avere udito due colpi di arma da fuoco, ma nulla ha precisato in merito a chi tali colpi avesse sparato. Il secondo motivo di impugnazione è riferito alla violazione di legge in quanto i giudici del merito non avrebbero chiarito, essendo sul punto in particolare la sentenza di primo grado piuttosto vaga, se la condotta 2delittuosa è stata posta in essere nella forma "per crudeltà" ovvero in quella "senza necessità"; il ricorrente ha altresì, segnalato che la sentenza impugnata nulla avrebbe riportato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, il quale viene indicato ora come dolo specifico ora come dolo generico. Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza censurata sia in relazione alla mancata attribuzione del beneficio delle attenuanti generiche sia in relazione alla mancata qualificazione del fatto nell'ambito della speciale tenuità con la conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; quanto al primo profilo si rileva che la motivazione della sentenza sul punto è di carattere assertivo e non tiene conto di eventuali aspetti individualizzanti; mentre riguardo alla causa di non punibilità il ricorrente lamenta la assenza di un effettivo scrutinio del motivo di gravame articolato in merito a tale beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - con riferimento a tutti e tre i profili di impugnazione con esso svolti - è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve ora essere dichiarato. In relazione al primo di essi si rileva che lo stesso è dichiaratamente argomentato con riferimento alla pretesa manifesta illogicità della motivazione ed al dedotto travisamento della prova; in particolare il ricorrente ha lamentato il fatto che la affermazione della sua penale responsabilità sia stata ritenuta provata sulla sola base del fatto che sul luogo ove sono stati trovati i cadaveri dei due cani di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] siano stati trovati due bossoli di cartucce che sono risultate essere state utilizzate con l'arma da fuoco, un fucile da caccia, nella disponibilità del prevenuto. Afferma il ricorrente che il dato valorizzato sarebbe equivoco, posto che lo stesso nulla chiarirebbe in ordine: al momento i cui le due cartucce in questione sono state utilizzate; sul contesto di tale utilizzazione; sulla dinamica dei fatti; sulla esistenza di un nesso fra i bossoli in questione ed i colpi che avrebbero attinto gli animali di cui si tratta; tali carenze avrebbero determinato, ad avviso del ricorrente, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. 3A tale rilievo il ricorrente aggiunge il fatto che dagli elementi probatori, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali del [OSCURATO:PERSONA], non risulta che questi abbia visto l'imputato sparare ai cani poi trovati morti. La doglianza si palesa manifestamente infondata. Quanto alla pretesa manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di merito ha confermato la sentenza emessa in prima istanza dal Tribunale, va considerato, in primo luogo, che gli elementi aventi carattere indiziante a carico del prevenuto sono molteplici. Premessa, infatti, la nozione di indizio e la idoneità di esso, alle condizioni che di seguito saranno indicate, a sostenere l'accertamento della penale responsabilità del soggetto prevenuto (si definisce, infatti, "indizio" l'elemento che, pur non ricollegato direttamente al fatto storico del quale si richiede l'accertamento e, pertanto, non idoneo ad attribuire il carattere della certezza al fatto stesso - questa essendo la nozione di "prova" - fornisce tuttavia una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e che, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare: Corte di cassazione, Sezione II penale, 12 maggio 2020, n. 14704, rv 279408-04; Corte di cassazione, Sezione V penale, 15 aprile 2014, n. 16397, rv 259551; esso, peraltro, laddove caratterizzato dalla gravità - cioè consistente, resistente alle obiezioni e dotato di capacità dimostrativa in relazione al thema probandum -, dalla precisione - cioè specifico, univoco e non suscettibile di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile - ed, infine, dalla concordanza - cioè convergente e non contrastante sia con gli altri elementi indiziari che con gli altri dati e elementi certi - così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 18 gennaio 2021, n. 1987, rv 280414 - è suscettibile di giustificare, secondo la previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il formarsi del libero convincimento del giudice in ordine alla esistenza di un determinato fatto, anche deponente nel senso della responsabilità del prevenuto), osserva, quanto al caso in esame il Collegio che nella motivata affermazione della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] non è dato rinvenire quel carattere di manifesta illogicità che, invece, le attribuisce il ricorrente. Invero, la circostanza, certa, sia che sul luogo ove sono stati trovati i cadaveri delle due bestie del [OSCURATO:PERSONA], uccise con colpi di arma da fuoco, sono stati rinvenuti dei bossoli che, a seguito di perizia eseguita sull'arma nella disponibilità dell'imputato, sono risultati esplosi dalla predetta arma, 4nonché la circostanza, altrettanto certa, che in prossimità temporale con il ritrovamento delle spoglie degli animali morti il [OSCURATO:PERSONA] avesse sentito provenire dalle vicinanze della sua abitazione (e quindi del luogo del macabro ritrovamento) alcuni colpi di arma da fuoco ed abbia poi visto, nella immediatezza di tale rilievo acustico, il [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi da tale luogo, sono fattori che, sebbene non direttamente dimostrativi della responsabilità dell'imputato, consentono di operare - a cagione, appunto, della loro gravità, precisionevconcordanza - la legittima inferenza logica che porta a ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'uccisione dei ricordati animali sia la conseguenze degli spari esplosi con il fucile dell'imputato e che tale condotta sia a lui ascrivibile. Di scarsa pregnanza è l'affermazione del prevenuto che, essendo solito egli esercitare la caccia, i bossoli in questione potevano essere il reliquato di altre precedenti spedizioni venatorie; infatti, la circostanza che all'epoca dei fatti, sulla base dei dati rivenienti dal Calendario venatorio per la Regione siciliana relativa all'anno 2019/20, la caccia era, da diversi mesi, interdetta, porta ragionevolmente ad escludere la rilevanza, quale elemento atto a porre in crisi la logicità della deduzione operata dai giudici del merito, della tesi difensiva sviluppata dal ricorrente. Passando al secondo motivo di impugnazione, riferito alla genericità con la quale è stato esaminato il fatto ora in questione, non essendo stato chiarito, in particolare, se l'uccisione delle bestie in questione sia avvenuta nella forma "senza necessità", ovvero "per crudeltà", osserva il Collegio che, effettivamente, la norma la cui violazione è stata contestata al prevenuto prevede che, per rientrare nell'ambito punito dalla disposizione in discorso, si tratta, infatti, dell'art. 544-bis cod. pen. - l'uccisione dell'animale debba avvenire "per crudeltà o senza necessità". In giurisprudenza la nozione di siffatte condizioni operative - dovendosi ragionevolmente escludere che le medesime costituiscano una endiadi trattandosi, invece, di espressioni semantiche riconducibili a due diversi contenuti - è stata resa nel senso che deve intendersi eseguita "per crudeltà" la uccisione ove essa abbia come suo scopo quello di infliggere, per mera brutalità, all'animale delle inutili sofferenze, mentre il fatto è commesso "senza necessità" laddove esso avvenga in assenza di ogni situazione che induca l'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (Corte di cassazione, 5Sezione III penale, 15 settembre 2023, n. 37847, rv 285111; Corte di cassazione, Sezione V penale, 2 marzo 2020, n. 8449, rv 278660-02). Ora, se è ben vero che la espressione utilizzata dal legislatore "per crudeltà" appare idonea ad introdurre un elemento finalistico nella condotta del soggetto agente (altrimenti, deve opinarsi, che sarebbe stata utilizzata la espressione "con crudeltà") che deve essere inteso come indicativo di una ipotesi di "dolo specifico", avendo, pertanto, le modalità attraverso le quali la uccisione dell'animale è stata perpetrata come finalità quella di soddisfare appunto l'intento dell'agente di infliggere alla bestie delle inutili sofferenze, non lo stesso può dirsi per ciò che attiene alla espressione "senza necessità" in ordine alla quale l'atteggiamento soggettivo dell'individue è sufficiente che si sia estrinsecato nella intenzione di sopprimere la bestia, senza che questa sua condotta consapevolmente rispondesse ad un apprezzabile interesse del quale quello era il portatore; siamo, pertanto, in relazione a tale seconda forma di manifestazione del reato, chiaramente nell'ambito operativo del dolo generico. Ciò posto, rileva il Collegio che, a fronte di una capo di imputazione che, invero, prevedeva entrambe le ipotesi realizzative del reato (circostanza, tuttavia, questa che non aveva formato oggetto di doglianza né di fronte al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto né di fronte alla Corte di appello di Messina), il fatto che in sentenza tale ambiguità non sia stata espressamente sciolta non costituisce un vizio ora rilevante, posto che il ricorrente, in termini meramente ipotetici e del tutto generici, ha introdotto la propria censura adducendo non certo la quaestio riguardante - ove si fosse ritenuto che il fatto fosse stato a lui ascritto, "per crudeltà" - la sussistenza del dolo specifico, quanto la possibilità che il fatto sia stato cagionato non in termini di volontarietà ma in assenza di dati certi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. Ma, va detto, con motivazione logicamente ineccepibile, la Corte di merito ha desunto la volontarietà della condotta dal fatto che gli animali uccisi, nella unità di tempo ma con distinti colpi di arma da fuoco, siano stati due (in realtà, sebbene il capo di imputazione sia riferito solamente a due cani, il fatto, per come emerso dalla sentenza, appare avere riguardato anche un capo ovino), fattore questo che rende assai problematica, e quindi plausibilmente esclusa in sede di merito, la affermazione della sussistenza di una condotta posta in essere "contro la volontà". 6Infine, quanto alle censure aventi ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., costituenti il tema del terzo motivo di impugnazione, si rileva, quanto al primo aspetto, che il ricorrente - pur a fronte di una decisione in cui testualmente si è osservato che, al fine di cui sopra "difettano (...) elementi positivi che possano essere presi in considerazione" - si è limitato a dolersi della loro esclusione, omettendo del tutto di indicare quali sarebbero potute essere le ragioni, oggetto di rappresentazione giudiziale da parte di chi vi aveva interesse, che la Corte di appello, pur investita della questione in sede di gravame, non aveva adeguatamente considerato; mentre per ciò che attiene alla causa di non punibilità di cui sopra, il ricorrente, avendo la Corte di appello disatteso la relativa istanza avendo segnalato che il fatto commesso non ha alcun connotato di intrinseca modesta tale da farlo esulare dal giudizio di disvalore connaturato alla sua astratta sussumibilità entro il paradigma normativo della fattispecie costituente reato punibile, non ha addotto alcun fattore idoneo a contrastare siffatta affermazione, evidenziando una peculiare particolare lievità del fatto commesso. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] GENTILI) A. l Depositata in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] Do # lisabeila Arrebito 7
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