CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06898/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del locale Tribunale pronunciata in data 19 maggio 2021, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato. La Corte territoriale ha rilevato che l'appello fosse aspecifico, tenuto conto dell'argomentazione, ritenuta puntuale, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha fondato la propria decisione sulle deposizioni testimoniali nonché sulle prove documentali. Ritenuto che il motivo sollevato (vizio di motivazione rispetto all'inammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 591 cod. proc. pen., in rapporto agli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., e alla legge 103/2017) risulta manifestamente infondato in quanto afferente ad un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale, riprendendo consolidata giurisprudenza, adeguatamente ritenuto i motivi di appello aspecifici e generici; e che anche il presente ricorso è affetto dalla medesima aspecificità. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estfris-o-re [OSCURATO:PERSONA]