CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17752/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24577/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , r appresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il cui studio in Roma, piazza del Popolo n. 3, è elettivamente domiciliata, come da procuraspeciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Sicilian. 980/30/20 16, depositata il 15 . 03 .201 6 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 1° marzo2024. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Palermo rigettava i l ricors o propost o dalla [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. , avverso l’avviso di accertamento , per imposte dirette ed IVA, in Oggetto: Tributi relazione all’anno d’imposta 2007, c on il quale era stat o rettificat o il reddito di impresa della società contribuente; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall a contribuente , osservandoche: - la ripresa riguardava alcuni pagamenti effettuati nell’anno 2007 dalla società [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.p.a. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., contabilizzati daquest’ultima come finanziamenti ; - nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA], invece, detti pagamenti risultavano annotati nel conto “cliente [OSCURATO:SOCIETA]”, a decurtazione di un credito avente natura commerciale; - per la natura commerciale deponevano la mancanza di univocità nella rappresentazione contabiledelle operazioni contestate, l’assenza di collegamento o rapporti di controllo tra le due società, l’utilizzazione, nella regolamentazione dei rapporti commerciali mediante compensazione, del conto “Crediti vs [OSCURATO:SOCIETA] per finanziamenti” e la mancata produzione di documentazione che attestasse la natura finanziaria delle operazioni , nonché l’approvazione preventiva degli asseriti finanziamenti da parte d e gli organi sociali, a nulla rilevando lesuccessive ratific he, intervenute nel 2010, dopo l’accertamento e la presentazione dell’istanza con adesioneda parte della ricorrente; - l a contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva all’impugnazione con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motiv o , la contribuent e de duc e la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine alla doglianza riguardante l’illegittima inversione dell’onere della prova, pur in presenza di una contabilità aziendale non considerata inattendibile nel suo complesso; la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che le presunzioni semplici indicate dall’Agenzia per dimostrare la natura commerciale, anziché finanziaria delle operazioni contestate, sebbene prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, fossero idonee ad invertire l’onere della prova e a contrastare le risultanze che emergevano della contabilità, regolarmente tenuta dalla contribuente, e che erano state confermate da fatti provati in giudizio dalla contribuente e non contestati dall’Ufficio; l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stat i oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminatoi fatti allegati e la documentazione prodotta dalla contribuente, tra cui il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], potendo accedere più facilmente al credito bancario, aveva concesso un finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di società riconducibili al medesimo nucleo familiare; -il motivo è innanzitutto inammissibile per quanto riguarda il dedotto vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per il quale opera il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 20.02.2013, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); -la censura è anche per la restante parte inammissibile, in quanto la ricorrente deduce solo apparentemente una omessa pronuncia e una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non un omessa pronuncia o una violazione nell’analisi e nell’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); - con il secondo motivo, denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art. 2709 cod. civ. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale la contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di considerare che l’Ufficio non aveva disconosciuto la complessiva attendibilità delle scritture contabili della contribuente, ma si era limitato a contestare solo i versamenti annotati in “Avere” nel conto “Debiti vs. [OSCURATO:PERSONA] 2000”, qualificandoli indebitamente come ricavi, senza però scomputare come costi i correlati pagamenti annotati in “Dare”; in subordine, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 cod. civ. e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura; - i l motivo è nel complesso inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente dimostrato di avere proposto anche nel ricorso introduttivo la doglianza relativa al mancato riconoscimento dei costi; - in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrent e va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in complessivi € 5.800,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis,