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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 40031/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (0364XMI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione delle pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 16 novembre 2020, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di vari quantitativi di sostanze stupefacenti).

Ha dedotto, a sostegno del ricorso (articolato in due distinti motivi), violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza, con riguardo in primo luogo alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; nonché, in secondo luogo, alla disposta confisca del danaro in sequestro, deducendo a tale ultimo riguardo l'assenza di prove circa il nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro in sequestro e il reato contestato, ed argomentando circa la provenienza lecita della somma.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rassegnando le sue conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza, nonchè, in parte, per genericità e, in parte, perché articolato in motivi non consentiti.

2.1. Quanto al primo motivo, è dirimente il fatto che, a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla c.d. riforma Orlando, è ormai íus receptum che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761), tra le quali non rientra quella oggetto della doglianza in esame.

2.2. Quanto all'asserita violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla confisca del danaro in sequestro (di cui al secondo motivo di ricorso), il ricorrente si limita a contestare la statuizione negando la pertinenzialità della somma al reato, laddove l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 stabilisce che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73 (esclusa la fattispecie di cui al comma 5, che all'evidenza qui non ricorre) si applica l'articolo 240 bis del codice penale: ossia la confisca, già prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella

I. n. 356 del 1992, che trova quale suo presupposto la sproporzione tra guadagni leciti e patrimonio, in relazione alla quale scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (per tutte vds.

Sez. 2, Sentenza n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997).

In proposito va osservato che il giudicante dà in realtà conto in termini logicamente corretti e non sindacabili in questa sede, nella specifica motivazione a tal fine resa nella sentenza impugnata, delle ragioni sottese alla confisca con riferimento all'ingente somma di danaro (a fronte, giova osservare, di rilevanti quantitativi di varie sostanze stupefacenti), osservando che della disponibilità di essa l'odierno ricorrente - al di là delle contrarie allegazioni riportate nel ricorso - non ha fornito alcuna plausibile e idonea giustificazione.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (0364XMI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione delle pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 16 novembre 2020, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di vari quantitativi di sostanze stupefacenti). Ha dedotto, a sostegno del ricorso (articolato in due distinti motivi), violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza, con riguardo in primo luogo alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; nonché, in secondo luogo, alla disposta confisca del danaro in sequestro, deducendo a tale ultimo riguardo l'assenza di prove circa il nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro in sequestro e il reato contestato, ed argomentando circa la provenienza lecita della somma. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rassegnando le sue conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza, nonchè, in parte, per genericità e, in parte, perché articolato in motivi non consentiti. 2.1. Quanto al primo motivo, è dirimente il fatto che, a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla c.d. riforma Orlando, è ormai íus receptum che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761), tra le quali non rientra quella oggetto della doglianza in esame. 2.2. Quanto all'asserita violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla confisca del danaro in sequestro (di cui al secondo motivo di ricorso), il ricorrente si limita a contestare la statuizione negando la pertinenzialità della somma al reato, laddove l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 stabilisce che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73 (esclusa la fattispecie di cui al comma 5, che all'evidenza qui non ricorre) si applica l'articolo 240 bis del codice penale: ossia la confisca, già prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992, che trova quale suo presupposto la sproporzione tra guadagni leciti e patrimonio, in relazione alla quale scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (per tutte vds. Sez. 2, Sentenza n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997). In proposito va osservato che il giudicante dà in realtà conto in termini logicamente corretti e non sindacabili in questa sede, nella specifica motivazione a tal fine resa nella sentenza impugnata, delle ragioni sottese alla confisca con riferimento all'ingente somma di danaro (a fronte, giova osservare, di rilevanti quantitativi di varie sostanze stupefacenti), osservando che della disponibilità di essa l'odierno ricorrente - al di là delle contrarie allegazioni riportate nel ricorso - non ha fornito alcuna plausibile e idonea giustificazione. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021
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