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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2015

Cassazione n. 05259/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2494/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: rinvio a n.r. -PU avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n. 505/01/15 depositata in data 06/10/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente , quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , impugnava la cartella di pagamento notificataglia seguito di un avviso di accertamentonotificato alla ridetta società e derivante da iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; l’Amministrazione – a seguito di attività di verifica avente ad oggetto il rapporto tra la contribuente e l’Università di Perugia, consistente nella commissione alla società di una ricerca su telai di vettore d’epoca –contestava la fittizietà del rapporto tra i due soggetti che sarebbe stato documentato unicamente al fine di valersi del credito d’imposta, erogato e utilizzato dalla società; - da tale fittizietà derivava, secondo l’Ufficio, l’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente emissione degli atti impositivi, con i quali era recuperata a tassazione la materia imponibile sottratta con l’utilizzo del credito non dovuto; - la CTP rigettava l’impugnazione; appellava la società, - con la pronuncia gravata, la CTR rigettava l’appello ritenendo legittima la cartella impugnata, in quanto emessa anteriormente alla sospensione dell’avviso di accertamento e solamente notificata in seguito a tale sospensione; riteneva poi dovuti gli interessi, in quanto la sospensione della cartella non ne impediva il decorso; motivata la cartella quanto alla identificazione del debito da essa portato con il mero richiamo all’avviso di accertamento; irrilevanti i motivi di doglianza proposti avverso l’avviso di accertamento, stante la considerazione in ordine alla quale la cartella può impugnarsi solo per vizi propri; - ricorre a questa Corte Antonio E rcolanelli con atto affidato a tre motivi illustrati da memoria ; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto irrilevante la sospensione degli atti di recupero del credito di imposta ai fini della emissione e della notifica della cartella di pagamento, che non poteva – ancorchè emessa prima della sospensione degli atti presupposti – esser notificata una volta che tali atti erano stati sospesi dal giudice tributario; - sul punto, questo Collegio osserva che un primo e più recente orientamento di questa Corte (in termini la recente Cass. Sez.5, Sentenza n . 40047 del 14/12/2021) ritiene che nell'ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 47 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione la formazione del ruolo e la successiva iscrizione "provvisoria", rispettivamente, ex artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973.

È evidente, secondo tale precedente, che se l’avviso di accertamento è stato impugnato ed il contribuente ha conseguito la sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non può divenire esecutivo e non può neppure essere “formato”, mancandone i presupposti; - a fronte di ciò, sussiste peraltro un diverso indirizzo espresso da altro precedente di questa Corte(Cass., sez. 6 - 5, 28 settembre 2020, n. 20361, che richiama Cass., sez. 5, 20 dicembre 2017, n. 30584), in cui si è affermata come «ferma» (stante il precedente di Cass., n. 30584/2017, cit.) la giurisprudenza di questa Corte ove ritiene che la sospensione dell'atto impositivo, concernendo l'esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento, che è atto prodromico dell'esecuzione e ha carattere meramente consequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impugnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabile.

Peraltro, il caso trattato dalla ordinanza citata atteneva alla impugnazione di una cartella di pagamento emessa dopo che il relativo avviso di accertamento prodromico era stato ritenuto legittimo con la sentenza del giudice tributario; - alla luce della sussistenza dei sopra detti precedenti (l’ultimo dei quali non rilevato nella citata pronuncia Cass., n. 40047/2021, cit.), rileva il Collegio la insussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio, risultando opportuna la trattazione in udienza pubblica; p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2494/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: rinvio a n.r. -PU avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n. 505/01/15 depositata in data 06/10/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente , quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , impugnava la cartella di pagamento notificataglia seguito di un avviso di accertamentonotificato alla ridetta società e derivante da iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; l’Amministrazione – a seguito di attività di verifica avente ad oggetto il rapporto tra la contribuente e l’Università di Perugia, consistente nella commissione alla società di una ricerca su telai di vettore d’epoca –contestava la fittizietà del rapporto tra i due soggetti che sarebbe stato documentato unicamente al fine di valersi del credito d’imposta, erogato e utilizzato dalla società; - da tale fittizietà derivava, secondo l’Ufficio, l’utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente emissione degli atti impositivi, con i quali era recuperata a tassazione la materia imponibile sottratta con l’utilizzo del credito non dovuto; - la CTP rigettava l’impugnazione; appellava la società, - con la pronuncia gravata, la CTR rigettava l’appello ritenendo legittima la cartella impugnata, in quanto emessa anteriormente alla sospensione dell’avviso di accertamento e solamente notificata in seguito a tale sospensione; riteneva poi dovuti gli interessi, in quanto la sospensione della cartella non ne impediva il decorso; motivata la cartella quanto alla identificazione del debito da essa portato con il mero richiamo all’avviso di accertamento; irrilevanti i motivi di doglianza proposti avverso l’avviso di accertamento, stante la considerazione in ordine alla quale la cartella può impugnarsi solo per vizi propri; - ricorre a questa Corte Antonio E rcolanelli con atto affidato a tre motivi illustrati da memoria ; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto irrilevante la sospensione degli atti di recupero del credito di imposta ai fini della emissione e della notifica della cartella di pagamento, che non poteva – ancorchè emessa prima della sospensione degli atti presupposti – esser notificata una volta che tali atti erano stati sospesi dal giudice tributario; - sul punto, questo Collegio osserva che un primo e più recente orientamento di questa Corte (in termini la recente Cass. Sez.5, Sentenza n . 40047 del 14/12/2021) ritiene che nell'ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 47 del d. Lgs. n. 546 del 1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione la formazione del ruolo e la successiva iscrizione "provvisoria", rispettivamente, ex artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973. È evidente, secondo tale precedente, che se l’avviso di accertamento è stato impugnato ed il contribuente ha conseguito la sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non può divenire esecutivo e non può neppure essere “formato”, mancandone i presupposti; - a fronte di ciò, sussiste peraltro un diverso indirizzo espresso da altro precedente di questa Corte(Cass., sez. 6 - 5, 28 settembre 2020, n. 20361, che richiama Cass., sez. 5, 20 dicembre 2017, n. 30584), in cui si è affermata come «ferma» (stante il precedente di Cass., n. 30584/2017, cit.) la giurisprudenza di questa Corte ove ritiene che la sospensione dell'atto impositivo, concernendo l'esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento, che è atto prodromico dell'esecuzione e ha carattere meramente consequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impugnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabile. Peraltro, il caso trattato dalla ordinanza citata atteneva alla impugnazione di una cartella di pagamento emessa dopo che il relativo avviso di accertamento prodromico era stato ritenuto legittimo con la sentenza del giudice tributario; - alla luce della sussistenza dei sopra detti precedenti (l’ultimo dei quali non rilevato nella citata pronuncia Cass., n. 40047/2021, cit.), rileva il Collegio la insussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio, risultando opportuna la trattazione in udienza pubblica; p
Sentenza Cassazione n. 05259/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris