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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 aprile 2023

Cassazione n. 28701/2024

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7 LUG. 2524 SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] MD Hafiz, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bangladesh) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 23 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame dell'indagato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso il Tribunale di Napoli in data 22 aprile 2023 e avente a oggetto i beni già sottoposti a sequestro d'urgenza dalla polizia giudiziaria il 21 aprile 2023 nell'ambito di un procedimento per il reato dell'art. 648, dell'art. 474 (come contestato dal PM) o dell'art. 517 cod. pen. (come provvisoriamente ritenuto dal Tribunale del riesame) relativo alla vendita di prodotti con i segni distintivi riconducibili alla società [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e la motivazione apparente perché non ricorreva l'ipotesi dell'art. 517 cod. pen. (primo motivo) e la nullità del decreto di sequestro probatorio per assenza dei presupposti (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché generico e fattuale.

Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti della cognizione sommaria propria di tale fase, che l'indagato esponeva in vendita capi di abbigliamento e gadget riproducenti i colori e i segni distintivi registrati della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sponsor, precedenti e attuali.

Secondo l'indagato, la riproduzione dei segni distintivi degli sponsor precludeva l'applicazione dell'art. 474 cod. pen.

L'eccezione, riprodotta tal quale nel ricorso per cassazione, è stata analiticamente esaminata dal Tribunale del riesame che, non a caso, ha ipotizzato la tutela concorrente prevista dell'art. 517 cod. pen., relativa ai prodotti con segni mendaci in cui è sufficiente che i nomi, i marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli (amplius, Sez. 3, n. 32388 del 15/09/2020, Weng, Rv. 280284-01).

Il Tribunale del riesame ha poi dato conto con motivazione del pari esaustiva della ricorrenza dei presupposti di legge del decreto di sequestro probatorio.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 LUG. 2524 SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] MD Hafiz, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bangladesh) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 23 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame dell'indagato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso il Tribunale di Napoli in data 22 aprile 2023 e avente a oggetto i beni già sottoposti a sequestro d'urgenza dalla polizia giudiziaria il 21 aprile 2023 nell'ambito di un procedimento per il reato dell'art. 648, dell'art. 474 (come contestato dal PM) o dell'art. 517 cod. pen. (come provvisoriamente ritenuto dal Tribunale del riesame) relativo alla vendita di prodotti con i segni distintivi riconducibili alla società [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e la motivazione apparente perché non ricorreva l'ipotesi dell'art. 517 cod. pen. (primo motivo) e la nullità del decreto di sequestro probatorio per assenza dei presupposti (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché generico e fattuale. Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti della cognizione sommaria propria di tale fase, che l'indagato esponeva in vendita capi di abbigliamento e gadget riproducenti i colori e i segni distintivi registrati della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sponsor, precedenti e attuali. Secondo l'indagato, la riproduzione dei segni distintivi degli sponsor precludeva l'applicazione dell'art. 474 cod. pen. L'eccezione, riprodotta tal quale nel ricorso per cassazione, è stata analiticamente esaminata dal Tribunale del riesame che, non a caso, ha ipotizzato la tutela concorrente prevista dell'art. 517 cod. pen., relativa ai prodotti con segni mendaci in cui è sufficiente che i nomi, i marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli (amplius, Sez. 3, n. 32388 del 15/09/2020, Weng, Rv. 280284-01). Il Tribunale del riesame ha poi dato conto con motivazione del pari esaustiva della ricorrenza dei presupposti di legge del decreto di sequestro probatorio. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19 g
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