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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 23701/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13977-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 479/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2023 R.G.N. 1634/2021; Oggetto R.G.N.13977/2023 Cron.

Rep.

Ud.25/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso notificato il 19/6/2023, [OSCURATO:PERSONA] impugna, nella parte relativa alla disposta compensazione delle spese processuali, la sentenza della Corte d’appello di Bari n.479/2023 pubblicata il 10/3/2023, di rigetto del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia dichiarativa della cessatamateria del contendere sulla domanda di condanna dell’INPS al rilascio di un estratto conto certificativo (“Ecocert” di cui all’art. 54 L.88/89), inviato al richiedente in corso di giudizio, dopo la notifica del ricorso, in data 7/2/2020. 2.-L’INPS, regolarmente intimato, non deposita controricorso. 3.- A seguito di formulazione da parte del consigliere delegato di una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio argomentata sui principi espressi dal precedente di questa Corte n.15495/2022, il ricorrente presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, inerente alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 cpc, delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado sulla compensazione delle spese di lite nonostante la riconosciuta fondatezza della propria domanda, invocando il principio di soccombenza secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (richiama al riguardo le pronunce di questa Corte n.13970/2020 e n.8456/2021) e segnalando che la impugnata sentenza non aveva addotto alcun contrasto giurisprudenziale; per contro, nel compensare le spese di lite a fronte del diritto di ricevere, a richiesta dell’interessato, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica, i giudici di entrambi i gradi di merito lasciavano intendere che la decisione di compensare fosse diretta a scoraggiare le parti ricorrenti alla instaurazione di giudizi diretti a vedere tutelati i propri diritti producendo in tal modo un effetto anticipatorio e deflattivo del contenzioso avente il medesimo oggetto; non avendo le pronunce di merito argomentato in modo esauriente sulla compensazione e in assenza di reciproca soccombenza, si sarebbe potuto compensare in presenza di questione nuova o di mutamento della giurisprudenza, ipotesi insussistenti nel caso di specie.

2. Il ricorso è inammissibile, non essendo in esso esposte argomentazioni idonee a discostarsi dalla proposta di definizione anticipata e non ricorrendo affatto le circostanze lamentate dal ricorrente.

3. L’impugnata sentenza, sostituendo la motivazione del primo giudice che aveva compensato perché non era stato compiutamente dedotto in ricorso introduttivo l’interesse ad agire della parte, rilevava che la statuizione sulla compensazione era giustificata dalla sussistenza di una condizione di obiettiva incertezza sul contenzioso in oggetto, in presenza di alcune pronunce di segno difforme della Corte territoriale che avevano respinto le richieste sull’an dell’invocato diritto, di cui una contenente anche una condanna per temerarietà della lite, e avendo in tal modo ritenuto la sussistenza di condizioni di gravità ed eccezionalità espressamente previste dall’art. 92 c.p.c. per compensare le spese pur riconoscendo in capo all’ente previdenziale l’obbligo di fornire all’assicurato una comunicazione contenente i dati relativi alla posizione contributiva avente valenza certificativa.

4. Si osserva che nella illustrazione del motivo del presente ricorso sono rappresentate circostanze non coerenti con la pronuncia impugnata, inerenti alla assenza di un contrasto giurisprudenziale interno alla corte territoriale -di cui, invece, la sentenza dà espressamente atto-, ed alla finalità deflattiva della statuizione sulle spese compensate - a cui la sentenza impugnata non fa affatto cenno-; ed anzi, è proprio l’incertezza del diritto fatto valere che ha giustificato le ragioni per compensare, poiché come enunciato dalla Corte territoriale, all’epoca della instaurazione del giudizio (18/11/2021) erano presenti due recenti pronunce di rigetto (ivi si menzionavano la sentenza n.2016/20 e la n.4727/21), il che non consentiva di individuare a priori unasoluzione favorevole per il ricorrente.

Al riguardo si rammenti l’orientamento espresso da questa Corte con ord. n.7992/2022 circa la natura di “norma elastica” dell’art.92 comma 2 cpc nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, ed in particolare, «anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine allespese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise».

Si osservi anche che nel ricorso non si contesta né l’evidenza del contrasto giurisprudenziale locale all’epoca della instaurazione del giudizio, né si opina sulla indubbia sussistenza del diritto al rilascio della comunicazione e dell’obbligo certificativo dell’INPS ai sensi dell’art. 54 L.88/1989.

L’argomento giustificativo della compensazione totale è, pertanto, del tutto in linea con la proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis cpc, in atti.

5. il provvedimento impugnato ha quindi deciso le questioni di diritto in tema di compensazione delle spese in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutarne l’orientamento; sussistono quindi le condizioni per la pronuncia di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c. e per l’applicazione delle prescrizioni consequenziali alla definizione del giudizio in senso conforme alla proposta formulata.

6. Alla soccombenza non fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’ente previdenziale intimato e della presenza di dichiarazione esentativa in questo grado di giudizio ex art. 152 disp. att. cpc.

7. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cpc, stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso indicato dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., occorre verificare se sussistano i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Al riguardo, come è stato già osservato da questa Corte (Sez.

Terza, ord. n.27947 del 4/10/2023), pronunciatasi in un caso in cui la contropart e era rimasta intimata, la norma sottende una valutazione legale tipica per la quale l’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. non è discrezionale ma discende dalla definizione del giudizio conforme alla proposta, ancorché sia necessari o , a mente del citato terzo comma , che ricorra anche una situazione che consenta una pronuncia sulle spese; ebbene, nella specie, come detto, tale situazione manca per effetto della dichiarazione di esenzione, preclusiva di una condanna alle spese del ricorrente soccombente, salvo comunque quanto previsto dal primo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (ipotesi non evincibile nel caso in esame mancando rilievi sull’elemento psicologico della mala fede o colpa grave nella instaurazione del giudizio).

Si aggiunga che la norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. introduce come unica clausola di salvezza quella del primo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non anche del terzo comma, proprio perché il giudice che applica l’esenzione ex art. 152 cit. non si pronuncia sulle spese.

L’esclusione dell’automatismo applicativo del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. nei casi di definizione del giudizio in cassazione conformemente alla proposta di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. sembra basarsi su una duplice ratio, con ponderata applicazione del principio di ragionevolezza: da un lato favorire -e non limitare ex ante- l’accesso al processo per i non abbienti, dall’altro valorizzare la funzione deflattiva delle proposte di definizione alternativa; entrambi gli obiettivi si muovono sul solco attuativo del principio del giusto processo, che deve conservare la funzione di strumento rimediale a tutela dei diritti e, al tempo stesso, disincentivare inutili lungaggini processuali, in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni.

Ne discende che, mentre la disposizione del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. si attesta sul piano dell’aggravamento delle spese processuali quando su di esse vi sia stata una contestuale pronuncia di condanna, il successivo quarto comma assolve precipuamente alla funzione deterrente e sanzionatoria come richiesta dalla definizione del giudizio di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata di cui all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c.Pertanto, per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., si prescinde dalla necessità di una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, nonostante anche quest’ultima innovativa previsione (introdotta dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 10/10/2022 n.149) sia in premessa ancorata alla ricorrenza dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma dello stesso art. 96 e, dunque, supponga che vi sia una pronuncia sulle spese; orbene, nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma c.p.c., appare consentito prescinderne, dal momento che a quei presupposti si sostituisce quello previsto dallo stesso terzo comma dell’art. 380-bis: vale a dire la definizione del giudizio in conformità alla proposta.

L a ratio della disposizione in esame è dunque diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinariaa fronte di una proposta di definizione accelerata, con l’ulteriore osservazione che «quella prevista dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. è sanzione disposta a favore della collettività e non già della parte vittoriosa, come è invece nel caso dell’art. 96, terzo comma».

Anche le Sezioni Unite si sono occupate della questione con ord. n.27195/2023, 27433/2023, 36069/2023 dando rilievo alla funzione deterrente e, al tempo stesso, sanzionatoria della proposta di definizione accelerata rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, in tal modo valorizzandone la funzione deflattiva e disincentivante di inutili lungaggini processuali, in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni, non senza trascurare che nel richiamare il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., l’art. 380-bis co. 3 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede un’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto.

Orbene, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni (stante la complessiva “tenuta”, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale.

7. Per le ragioni anzidette, alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso seguela sola condanna del ricorrente al pagamento della sanzione di cui al quarto comma dell’art. 96 c.p.c., da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e non ripetibili le spese del giudizio.Condanna il ricorrente, ai sensi del terzo comma dell’art. 380- bis c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 2.000,00.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13977-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 479/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2023 R.G.N. 1634/2021; Oggetto R.G.N.13977/2023 Cron. Rep. Ud.25/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso notificato il 19/6/2023, [OSCURATO:PERSONA] impugna, nella parte relativa alla disposta compensazione delle spese processuali, la sentenza della Corte d’appello di Bari n.479/2023 pubblicata il 10/3/2023, di rigetto del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia dichiarativa della cessatamateria del contendere sulla domanda di condanna dell’INPS al rilascio di un estratto conto certificativo (“Ecocert” di cui all’art. 54 L.88/89), inviato al richiedente in corso di giudizio, dopo la notifica del ricorso, in data 7/2/2020. 2.-L’INPS, regolarmente intimato, non deposita controricorso. 3.- A seguito di formulazione da parte del consigliere delegato di una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio argomentata sui principi espressi dal precedente di questa Corte n.15495/2022, il ricorrente presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, inerente alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 cpc, delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado sulla compensazione delle spese di lite nonostante la riconosciuta fondatezza della propria domanda, invocando il principio di soccombenza secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (richiama al riguardo le pronunce di questa Corte n.13970/2020 e n.8456/2021) e segnalando che la impugnata sentenza non aveva addotto alcun contrasto giurisprudenziale; per contro, nel compensare le spese di lite a fronte del diritto di ricevere, a richiesta dell’interessato, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica, i giudici di entrambi i gradi di merito lasciavano intendere che la decisione di compensare fosse diretta a scoraggiare le parti ricorrenti alla instaurazione di giudizi diretti a vedere tutelati i propri diritti producendo in tal modo un effetto anticipatorio e deflattivo del contenzioso avente il medesimo oggetto; non avendo le pronunce di merito argomentato in modo esauriente sulla compensazione e in assenza di reciproca soccombenza, si sarebbe potuto compensare in presenza di questione nuova o di mutamento della giurisprudenza, ipotesi insussistenti nel caso di specie. 2. Il ricorso è inammissibile, non essendo in esso esposte argomentazioni idonee a discostarsi dalla proposta di definizione anticipata e non ricorrendo affatto le circostanze lamentate dal ricorrente. 3. L’impugnata sentenza, sostituendo la motivazione del primo giudice che aveva compensato perché non era stato compiutamente dedotto in ricorso introduttivo l’interesse ad agire della parte, rilevava che la statuizione sulla compensazione era giustificata dalla sussistenza di una condizione di obiettiva incertezza sul contenzioso in oggetto, in presenza di alcune pronunce di segno difforme della Corte territoriale che avevano respinto le richieste sull’an dell’invocato diritto, di cui una contenente anche una condanna per temerarietà della lite, e avendo in tal modo ritenuto la sussistenza di condizioni di gravità ed eccezionalità espressamente previste dall’art. 92 c.p.c. per compensare le spese pur riconoscendo in capo all’ente previdenziale l’obbligo di fornire all’assicurato una comunicazione contenente i dati relativi alla posizione contributiva avente valenza certificativa. 4. Si osserva che nella illustrazione del motivo del presente ricorso sono rappresentate circostanze non coerenti con la pronuncia impugnata, inerenti alla assenza di un contrasto giurisprudenziale interno alla corte territoriale -di cui, invece, la sentenza dà espressamente atto-, ed alla finalità deflattiva della statuizione sulle spese compensate - a cui la sentenza impugnata non fa affatto cenno-; ed anzi, è proprio l’incertezza del diritto fatto valere che ha giustificato le ragioni per compensare, poiché come enunciato dalla Corte territoriale, all’epoca della instaurazione del giudizio (18/11/2021) erano presenti due recenti pronunce di rigetto (ivi si menzionavano la sentenza n.2016/20 e la n.4727/21), il che non consentiva di individuare a priori unasoluzione favorevole per il ricorrente. Al riguardo si rammenti l’orientamento espresso da questa Corte con ord. n.7992/2022 circa la natura di “norma elastica” dell’art.92 comma 2 cpc nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, ed in particolare, «anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine allespese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise». Si osservi anche che nel ricorso non si contesta né l’evidenza del contrasto giurisprudenziale locale all’epoca della instaurazione del giudizio, né si opina sulla indubbia sussistenza del diritto al rilascio della comunicazione e dell’obbligo certificativo dell’INPS ai sensi dell’art. 54 L.88/1989. L’argomento giustificativo della compensazione totale è, pertanto, del tutto in linea con la proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis cpc, in atti. 5. il provvedimento impugnato ha quindi deciso le questioni di diritto in tema di compensazione delle spese in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutarne l’orientamento; sussistono quindi le condizioni per la pronuncia di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c. e per l’applicazione delle prescrizioni consequenziali alla definizione del giudizio in senso conforme alla proposta formulata. 6. Alla soccombenza non fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’ente previdenziale intimato e della presenza di dichiarazione esentativa in questo grado di giudizio ex art. 152 disp. att. cpc. 7. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cpc, stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso indicato dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., occorre verificare se sussistano i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. Al riguardo, come è stato già osservato da questa Corte (Sez. Terza, ord. n.27947 del 4/10/2023), pronunciatasi in un caso in cui la contropart e era rimasta intimata, la norma sottende una valutazione legale tipica per la quale l’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. non è discrezionale ma discende dalla definizione del giudizio conforme alla proposta, ancorché sia necessari o , a mente del citato terzo comma , che ricorra anche una situazione che consenta una pronuncia sulle spese; ebbene, nella specie, come detto, tale situazione manca per effetto della dichiarazione di esenzione, preclusiva di una condanna alle spese del ricorrente soccombente, salvo comunque quanto previsto dal primo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (ipotesi non evincibile nel caso in esame mancando rilievi sull’elemento psicologico della mala fede o colpa grave nella instaurazione del giudizio). Si aggiunga che la norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. introduce come unica clausola di salvezza quella del primo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non anche del terzo comma, proprio perché il giudice che applica l’esenzione ex art. 152 cit. non si pronuncia sulle spese. L’esclusione dell’automatismo applicativo del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. nei casi di definizione del giudizio in cassazione conformemente alla proposta di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. sembra basarsi su una duplice ratio, con ponderata applicazione del principio di ragionevolezza: da un lato favorire -e non limitare ex ante- l’accesso al processo per i non abbienti, dall’altro valorizzare la funzione deflattiva delle proposte di definizione alternativa; entrambi gli obiettivi si muovono sul solco attuativo del principio del giusto processo, che deve conservare la funzione di strumento rimediale a tutela dei diritti e, al tempo stesso, disincentivare inutili lungaggini processuali, in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni. Ne discende che, mentre la disposizione del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. si attesta sul piano dell’aggravamento delle spese processuali quando su di esse vi sia stata una contestuale pronuncia di condanna, il successivo quarto comma assolve precipuamente alla funzione deterrente e sanzionatoria come richiesta dalla definizione del giudizio di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata di cui all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c.Pertanto, per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., si prescinde dalla necessità di una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, nonostante anche quest’ultima innovativa previsione (introdotta dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 10/10/2022 n.149) sia in premessa ancorata alla ricorrenza dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma dello stesso art. 96 e, dunque, supponga che vi sia una pronuncia sulle spese; orbene, nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma c.p.c., appare consentito prescinderne, dal momento che a quei presupposti si sostituisce quello previsto dallo stesso terzo comma dell’art. 380-bis: vale a dire la definizione del giudizio in conformità alla proposta. L a ratio della disposizione in esame è dunque diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinariaa fronte di una proposta di definizione accelerata, con l’ulteriore osservazione che «quella prevista dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. è sanzione disposta a favore della collettività e non già della parte vittoriosa, come è invece nel caso dell’art. 96, terzo comma». Anche le Sezioni Unite si sono occupate della questione con ord. n.27195/2023, 27433/2023, 36069/2023 dando rilievo alla funzione deterrente e, al tempo stesso, sanzionatoria della proposta di definizione accelerata rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, in tal modo valorizzandone la funzione deflattiva e disincentivante di inutili lungaggini processuali, in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni, non senza trascurare che nel richiamare il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., l’art. 380-bis co. 3 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede un’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto. Orbene, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni (stante la complessiva “tenuta”, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale. 7. Per le ragioni anzidette, alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso seguela sola condanna del ricorrente al pagamento della sanzione di cui al quarto comma dell’art. 96 c.p.c., da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e non ripetibili le spese del giudizio.Condanna il ricorrente, ai sensi del terzo comma dell’art. 380- bis c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 2.000,00. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la
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