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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1967

Cassazione n. 00067/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1967 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di SPERA Angela avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.5.2024 il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato l'istanza, formulata nell'interesse della ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con cinque sentenze di condanna irrevocabili; Evidenziato che il ricorso si articola in un unico motivo, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto non ha tenuto conto che la richiesta, avente ad oggetto l'applicazione della disciplina della continuazione ai reati inseriti nel cumulo n. 88/2024 della Procura della Repubblica di Lodi, era riferita evidentemente anche ai reati compresi in un precedente cumulo della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incorporato nel n. 1) dell'elencazione contenuta nel cumulo della Procura della Repubblica di Lodi; Rilevato che l'istanza originaria al giudice dell'esecuzione, allegata al ricorso, aveva ad oggetto la assai generica richiesta di applicazione della continuazione ai reati di cui al cumulo della Procura della Repubblica di Lodi del 15.4.2024, senza ulteriori indicazioni, e che l'ordinanza del Tribunale di Lodi, al contrario, ha individuato con precisione i fatti e le cinque sentenze in relazione a cui ha valutato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.; Considerato che - a fronte della persistenza anche nel successivo ricorso per cassazione della genericità delle doglianze, connotate ancora dall'assoluta carenza di indicazioni precise circa i reati che sarebbero stati pretermessi nella valutazione del giudice dell'esecuzione e circa le ragioni per le quali sarebbero riconducibili ad un unico disegno criminoso - deve invece rimarcarsi che l'ordinanza impugnata ha espressamente richiamato le sentenze "di cui al punto 1) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 15.04.2024" (ovvero quel punto che, nelle sommarie prospettazioni del ricorso, comprende le sentenze del precedente cumulo), per evidenziare che, con riferimento alle stesse, fosse stata già rigettata una pregressa richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato; Ritenuto che, in definitiva, il ricorso non vada oltre una critica generica del provvedimento impugnato e che, pertanto, debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali i\L e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1967 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di SPERA Angela avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.5.2024 il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato l'istanza, formulata nell'interesse della ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con cinque sentenze di condanna irrevocabili; Evidenziato che il ricorso si articola in un unico motivo, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto non ha tenuto conto che la richiesta, avente ad oggetto l'applicazione della disciplina della continuazione ai reati inseriti nel cumulo n. 88/2024 della Procura della Repubblica di Lodi, era riferita evidentemente anche ai reati compresi in un precedente cumulo della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incorporato nel n. 1) dell'elencazione contenuta nel cumulo della Procura della Repubblica di Lodi; Rilevato che l'istanza originaria al giudice dell'esecuzione, allegata al ricorso, aveva ad oggetto la assai generica richiesta di applicazione della continuazione ai reati di cui al cumulo della Procura della Repubblica di Lodi del 15.4.2024, senza ulteriori indicazioni, e che l'ordinanza del Tribunale di Lodi, al contrario, ha individuato con precisione i fatti e le cinque sentenze in relazione a cui ha valutato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.; Considerato che - a fronte della persistenza anche nel successivo ricorso per cassazione della genericità delle doglianze, connotate ancora dall'assoluta carenza di indicazioni precise circa i reati che sarebbero stati pretermessi nella valutazione del giudice dell'esecuzione e circa le ragioni per le quali sarebbero riconducibili ad un unico disegno criminoso - deve invece rimarcarsi che l'ordinanza impugnata ha espressamente richiamato le sentenze "di cui al punto 1) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 15.04.2024" (ovvero quel punto che, nelle sommarie prospettazioni del ricorso, comprende le sentenze del precedente cumulo), per evidenziare che, con riferimento alle stesse, fosse stata già rigettata una pregressa richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato; Ritenuto che, in definitiva, il ricorso non vada oltre una critica generica del provvedimento impugnato e che, pertanto, debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali i\L e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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