CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia con decisione del 19 novembre 2019 ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia (con giudizio abbreviato) del 23 ottobre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 18.000,00 di multa per i reati unificati dalla continuazione di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U. stup. - capo 1, accertato il 26 novembre 2017, detenzione di 8,4 kg di marijuana in macchina, 26 grammi di marijuana e 19 grammi di cocaina in casa -, art. 81 cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup. - capo 1.1. dal mese di novembre del 2017 fino al 26 novembre 2017, cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] -, art. 81 cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup. - capo 8, commesso nella primavera del 2017, cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] -. Con la recidiva reiterata e specifica. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U. stup.). L'imputato in sede di interrogatorio ammetteva la detenzione (esclusiva) della marijuana rinvenuta sull'autovettura sulla quale viaggiava. La piccola quantità di cocaina rinvenuta nella sua abitazione doveva ritenersi di esclusiva pertinenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], infatti sarebbe illogica una confessione per la marijuana (in peso considerevole) e una negazione per pochi grammi di cocaina. Lo stesso coimputato si attribuiva la esclusiva detenzione della cocaina. 2. 2. Violazione di legge (art. 81, 110 cod. pen. e 73, quinto comma, T.U. stup.). Per le cessioni di cocaina, una volta a settimana, a [OSCURATO:PERSONA] non sussiste una prova certa sulla commissione del i i fatto da parte del ricorrente. Risulta solo la testimonianza dell'acquirente, peraltro molto imprecisa e contraddittoria. Per l'acquirente il ricorrente era presente alle cessioni della cocaina che effettuava il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Andava applicata quantomeno la disposizione dell'art. 114 cod. pen. sulla minima partecipazione con la riduzione della pena. Anche per le cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni dell'acquirente sono imprecise e contraddittorie. Solo in due occasioni l'acquirente avrebbe acquistato dal ricorrente la cocaina. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver acquistato più volte la cocaina anche da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, risulta illogica la contestazione solo al ricorrente. 2. 3. Violazione di legge (62 bis, 99 e 133 cod. pen.). Il giudice avrebbe dovuto disapplicare la recidiva, in quanto dagli atti processuali era [OSCURATO:PERSONA] che intratteneva rapporti di "smercio, scambio e detenzione". Il ricorrente ammetteva la detenzione della sola marijuana, mentre si dichiarava innocente per la cocaina. I precedenti penali sono risalenti nel tempo e il comportamento dell'imputato era meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; inoltre, per le cessioni di cocaina doveva trovare applicazione la disposizione dell'art. 114 cod. pen. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre articolato in fatto, ripropone gli stessi argomenti dell'atto di appello senza critiche specifiche alla decisione impugnata, chiede una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Relativamente all'applicazione dell'art. 114 cod. pen. si deve rilevare che il motivo non risulta proposto in appello e comunque lo stesso è manifestamente infondato per genericità. 4. Sull'affermazione della responsabilità per la cocaina si deve rilevare come la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata con il richiamo ai numerosi contatti telefonici, tra il ricorrente e gli acquirenti della droga, e alle precise e puntuali dichiarazioni dei due acquirenti. Il ricorrente era riconosciuto con certezza dalle foto mostrate ai due acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] specificava anche che il ricorrente era solito consumare al suo Bar senza pagare per poi saldare il conto con le cessioni d cocaina (in un paio di occasioni). Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate come nel nostro caso. 5. Relativamente alla valutazione della recidiva la decisione impugnata, motiva correttamente rilevando come la recidiva deve applicarsi in considerazione delle due precedenti condanne e dall'inserimento dell'imputato "nel traffico di sostanze stupefacenti in modo stabile; "la condotta criminosa articolatasi non in un occasionale trasporto di droga ma bensì in una detenzione di vari tipi di stupefacente in vari luoghi ed in una contemporanea attività di spaccio rappresenta pertanto sintomo evidente di una accentuata pericolosità sociale".. 6. Generici e manifestamente infondati i motivi sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. La sentenza adeguatamente motiva sulla gravità dei reati (per le modalità esecutive e per la negativa personalità dell'imputato che non ha mai smesso di essere inserito in un articolato e consolidato traffico di sostanze stupefacenti) e sull'atteggiamento collaborativo solo di comodo del ricorrente. Il ricorso in cassazione non si confronta con le motivazioni ma in modo alquanto generico reitera i motivi di appello. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.ViAAr1(9#(41TICAjdlerdripi o P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il