CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 43577/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 9 marzo 1968 a Fasano avverso ordinanza del 2 luglio 2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Genova ha dato conferma all'ordinanza del G.i.p. del Tribunale locale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere perché gravemente indiziato di partecipazione all'associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (da qui, T.U.S.) di cui al capo 1) della relativa rubrica nonché per tre diversi fatti sanzionati ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 dello stesso decreto (capi 8,9,10). 2. Propone ricorso l'indagato per il tramite del difensore e lamenta, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta gravità indiziaria legata ai reati di cui ai capi 1 e 10. In particolare, quanto alla contestazione associativa, il Tribunale, nel rispondere ai motivi di riesame proposti dalla difesa, si sarebbe limitato a riproporre pedissequamente e senza alcuna valutazione critica, le argomentazioni spese dal G.I.P. a sostegno della partecipazione, peraltro con ruolo apicale, ascritta al Calamo, trascurando integralmente di affrontare il tema legato alla estemporaneità dell'intervento del ricorrente rispetto alle dinamiche associative (racchiuso in pochi giorni, compresi tra fine marzo e inizio aprile), a fronte del ben più ampio periodo di scrutinio delle relative condotte coperto dall'attività di indagine, e affidandosi, per altro verso, a mere congetture, laddove la relativa motivazione non risulti pedissequamente ripresa da quella fatta oggetto di riesame. Quanto al capo 10, la difesa lamenta, ancora, l'integrale pretermissione dei motivi di riesame. 3. Con i motivi terzo e quarto, si deduce la nullità dell'ordinanza genetica e di quella impugnata per la ritenuta violazione degli artt. 292, comma 2, 274 e 275 cod. proc. pen. Si deduce l'assenza di una autonoma motivazione da parte del GIP e l'inadeguatezza argomentativa delle risposte offerte dal Tribunale sul medesimo rilievo addotto con il riesame quanto alla verificata sussistenza delle esigenze cautelari, considerato il tempo trascorso dai fatti e la data del recesso del ricorrente rispetto alla denunziata partecipazione associativa; temi affrontati e superati dal Tribunale con motivazione che non poteva colmare il vuoto argomentativo di quella impugnata e con considerazioni prive di un effettivo confronto rispetto ai rilievi sollevati dalla difesa; nonché in punto alla esclusiva adeguatezza del carcere quale misura idonea a neutralizzare le esigenze riscontrate, considerato che il gruppo associativo contestato era stato sgominato e che nessuna altra iniziativa era stata riscontrata a far data dal 2018, aspetti del tutto pretermessi dal G.I.P. e superati dal Tribunale con mere formule di stile senza un effettivo confronto argomentativo. 4. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa attinge il provvedimento impugnato, sempre sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, travisata anche nella lettura del relativo compendio indiziario addotto a supporto delle relative valutazioni, con riguardo alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Genova, contestata in sede di riesame atteso che non doveva darsi rilievo al momento in cui si è costituito il gruppo associativo, nel suo primo nucleo ma al luogo di effettiva operatività dell'associazione, che andava individuato in Roma, anche in relazione agli ultimi contegni espressione dell'agire associativo. Rileva inoltre la difesa che anche a ritenere incertezzo il luogo di consumazione del reato associativo, alla conclusione validata dal Tribunale non si poteva neppure pervenire, guardando a quello di consumazione dei reati fine, avuto riguardo, in particolare, alla consumazione del capo 8, avvenuta in [OSCURATO:PERSONA]Angelo. 5. Con memoria trasmessa via "pec" il 6 ottobre 2021 la difesa ha replicato alle conclusioni scritte dalla Procura Generale, ribandendo la fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Giova premettere che il contenuto del ricorso rende incontroversi, in punto di gravità indiziaria, i singoli reati fine ascritti al ricorrente con l'imputazione cautelare posta allo scrutinio della Corte. In particolare, possono ritenersi cautelarmente consolidati i singoli fatti sanzionati ex artt. 73 e 80 T.U.S., relativi alla detenzione e al trasporto di un carico (267 Kg di marijuana) diretto in Germania (capo 8); alla importazione dall'Albania di 1676 Kg della medesima sostanza (capo 9); alla detenzione a fini di spaccio di altri 251 Kg sempre di marijuana (capo 10). Per le prime due ipotesi delittuose, non vi sono motivi di ricorso. Alla terza contestazione è invece rivolto il secondo motivo di ricorso, che spicca tuttavia per l'estrema genericità dei relativi contenuti, risolvendosi in un asserito difetto di integrale di motivazione quanto ai rilievi spesi con il riesame senza tuttavia descriverne il portato e rimarcarne la decisività rispetto alle conclusioni assunte in parte qua dal Tribunale. 3. Venendo alla contestazione associativa, il giudizio speso dai giudici della cautela si lega in fatto alle dinamiche proprie delle condotte in fatto descritte a sostegno dei singoli reati fine descritti ai capi 8), 9) e 10), dal cui portato viene ricavata la centralità del ruolo assunto dal ricorrente nel programmare, coordinare e gestire il dispiegarsi in fatto delle relative vicende criminali, riferibili al comune interesse del consorzio criminale di riferimento; vicende tutte di pregnante incidenza quanto al rilievo ponderale della sostanza stupefacente importata, detenuta, trasportata, che hanno visto coinvolti diversi sodali, sia sul versante albanese, matrice originaria del gruppo associativo in questione, sia su quello pugliese, che sul primo ebbe a innestarsi, vedendo, tra le principali figure di rilievo, proprio il ricorrente (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 3.1.Vero è che il Tribunale riproduce molte delle argomentazioni spese dal GIP a sostegno della ritenuta gravità indiziaria. Ciò tuttavia viene realizzato secondo una tecnica argomentativa che non ne mette in crisi l'autonomia valutativa, atteso che le relative indicazioni espositive, pur se conformi a quelle ( del giudice della cautela, risultano filtrate criticamente attraverso il portato dei rilievi sollevati dalla difesa con il riesame, puntualmente scrutinati e superati con valutazioni immuni a censure prospettabili in questa sede. 3.2. In particolare, si mette in evidenza la centralità del ruolo del ricorrente nel reperire risorse materiali e personali e nel definire i tratti organizzativi e logistici delle dette operazioni criminali comuni; nel curare l'attività di esportazione dello stupefacente verso l'estero (in Germania, in particolare); nel finanziare l'attività di coltivazione in Albania e di successiva importazione in Italia, per poi provvedere allo stoccaggio e alla successiva distribuzione sul mercato nazionale e sovranazionale; nell'interessarsi delle esigenze difensive dei sodali arrestati (in particolare, avuto riguardo all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], cioè del corriere chiamato a trasportare la droga di cui al capo 8 in Germania). Compiti, questi, che, incuneati all'interno di un pacifico meccanismo associativo (non risultano contestate l'esistenza in sé dell'associazione né la riferibilità delle condotte in questione agli interessi del gruppo), rendono logicamente evanescente il tema, sul quale insiste la difesa dell'indagato, della brevità temporale dei relativi riscontri di indagine: si tratta infatti di rilievo travolto dalla pregnanza indiziaria degli indicatori fattuali sopra descritti, sintomatici di contegni all'evidenza compatibili con la contestata intraneità ben oltre il quadro della gravità indiziaria, ulteriormente implementati, peraltro, nel loro portato logico da ulteriori emergenze in fatto (si vedano le intercettazioni richiamate alla pagina 30, terzo capoverso, del provvedimento impugnato) destinate a disvelare cointeressenze del ricorrente con gli altri sodali all'evidenza risalenti ad ambiti cronologici antecedenti il periodo di tempo considerato dalle singole imputazioni inerenti i reati fine allo steso ascritti. Argomentazioni, queste ultime, riguardo alle quali il ricorso difetta di specificità critica. 5.Sono manifestamente infondate anche le contestazioni sollevate in relazione alle esigenze e alla adeguatezza della misura. 5.1. L'addotta violazione dell'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. si risolve, a ben vedere in una, affermata, inadeguatezza motiva, all'evidenza estranea alla nullità prospettata, piuttosto che in un riscontrato difetto di autonoma valutazione. Non a caso i rilievi che la sostengono finiscono per sovrapporsi ai vizi prospettati con riguardo alla tenuta della motivazione adottata, sui punti in questione, dal Tribunale, che, ad avviso della difesa, non avrebbe considerato l'incensuratezza del ricorrente, il tempo trascorso dai fatti, il suo recesso dall'associazione sin dall'aprile del 2017 e che avrebbe altresì erroneamente ricostruito la pericolosità del Calamo, valorizzando il calibro criminale dell'associazione piuttosto che esaltare elementi propri della personalità dell'indagato. 5.2. Per contro, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame non merita censura alcuna. Il provvedimento impugnato, infatti, definisce in termini di concretezza e attualità il rischio di reiterazione riscontato senza adagiarsi passivamente sul portato della doppia presunzione di legge imposta dalla imputazione associativa ex art 74 T.U.S., in particolare facendo leva: sulla puntuale individuazione di specifici tratti della personalità criminale del ricorrente, messa in luce dalla dalla professionalità e dall'affidabilità mostrata nel gestire operazioni di importazione, stoccaggio, distribuzione ed esportazione di ingenti carichi di sostanza stupefacente (quasi 2,2 tonnellate complessive di marijuana) pur nel breve periodo monitorato; sulle rimarcate connotazioni oggettive della struttura organizzativa di appartenenza, coerentemente valorizzate laddove, come nella specie, lo scrutinio in questione inerisca la posizione di un sodale con posizione apicale all'interno del relativo consorzio criminale; sul dato offerto dall'assoluta consistenza dei fatti di reato contestati, avuto riguardo alla ingente quantità di sostanza stupefacente nel caso gestita dal ricorrente. Il tempo trascorso dai fatti a fronte di tali emergenze è stato in coerenza ritenuto fattore recessivo rispetto alle prospettive , concrete e attuali del rischio di reiterazione di condotte analoghe, soprattutto a fronte della rimarcata centralità dell'indagato in operazioni di importazione e esportazione di marijuana di rilevante consistenza, sintomo coerente di una radicata inserzione all'interno di una rete di riferimento nel settore illecito inerente il mercato degli stupefacenti, anche internazionale, di assoluto rilievo, ben oltre il dato offerto dalle singole vicende a giudizio, come del resto confermato anche dai suoi diretti interessi nel finanziare la coltivazione in Albania. Esigenze queste, che, altrettanto coerentemente si è ritenuto possano essere neutralizzate solo per il tramite della misura custodiale di maggior rigore, l'unica idonea ad interrompere con la dovuta nettezza contatti cosi marcati con l'ambiente criminale di riferimento. 6. Infine, è inammissibile anche il rilievo inerente l'eccepita incompetenza del G.I.P. del Tribunale di Genova. Secondo l'ormai consolidato orientamento espresso sul tema da questa Corte, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Assume dunque rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. Non rileva dunque il luogo in cui è stato commesso il primo dei delitti programmati; piuttosto la consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero in quello nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa 6.1. A differenza di quanto indicato nel ricorso, il Tribunale si è attenuto puntualmente a tali indicazioni di principio. In particolare, ha fatto coerente riferimento a un insieme di emergenze, successive al settembre del 2016, dirette a disvelare l'esistenza di una rete di soggetti albanesi, residenti e operativi nel territorio di Rapallo, organizzati nella esecuzione di reati in materia di sostanze stupefacenti, dall'importazione allo smercio in Italia, secondo dinamiche già collaudate e in seguito replicate al momento del loro trasferimento in Roma al fine proprio di eludere le attività di indagine promosse nei loro confronti dalla PG. Elementi argomentativi, questi, coerenti alle indicazioni di principio sopra enucleate, che il ricorso contrasta del tutto inadeguatamente introducendo aspetti in fatto estranei alla odierna verifica di legittimità, peraltro supportati da generici riferimenti ad asseriti travisamenti dei dati indiziari acquisiti, il tutto in termini di evidente eccentricità rispetto ai rilievi prospettabili in questa sede. 7. Alla inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen. determinate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-