CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA (a) ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Minnella (Frrice.s.C61 è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. penigiustificata dalla valutazione della particolare gravità del fatto e della personalità trasgressiva del ricorrente, attestata non solo dai precedenti, ma dalle modalità della condotta, violativa anche dell'ulteriore divieto di avere contatti con persone diverse dai conviventi); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere stensore Il Presidente