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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 18566/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 14299/2021 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA].

AGR.

A R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 837/2020 depositata il20/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana , con la sentenza n. 837/2020, depositata in data 20 novembre 2020 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento oggetto di causa relativo ad IMU 2012sul presupposto della correttezza dell’ operato dell’ ente impositore,il comune di Gavorrano, che aveva negato che la richiesta di riconoscimento del requisito della ruralità dell’immobile tassato presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. a r.l., giusta dichiarazione DOCFA anno 2015, sul presupposto che la stessa non poteva avere efficacia retroattiva; 1.1 secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di merito escludevano che la dichiarazione in questione potesse esplicare efficacia per gli anni precedenti se condo quanto stabilito dal d.l. 26/07/2012 ed alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte di un errore causato dal medesimo contribuente;

2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. a r.l.affidato ad un unico motivo di impugnazione;

3. il comune di Gavorranoresiste con controricorso;

4. nelle more del giudizio la società contribuente ha impugnato, con ricorso in data 21/12/2022, il diniego di definizione agevolata ex art. 5, comma 11, l. 103/2022 da parte dell’ente impositore giusta provvedimento in data 25/10/2022, sulla base di due motivi;

4.1. il comune di Gavorranoha resistito depositando una memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con un unico motivodel ricorso principale si d educe, ex art. art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011, dell’art. 2 del D.M. 26 luglio 2012, dell’art. 9, comma 3-bisdel D. L. n. 557 del 1993 e dell’art. articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, in relazione all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”;

1.1. ad avviso della società ricorrente i giudici di appello , in modo palesemente erroneo, avevano escluso che l’istanza di variazione catastale de qua potesse essere presentata al fine di correggere errori commessi daparte contribuente e, in ogni caso, non potesse esplicare efficacia ex tunc e che il requisito della ruralità potesse essere riconosciuto anche in assenza dell’iscrizione del bene de quo nella categoria catastale D/10,non considerando che la dichiarazione catastale tramite procedura DOCFA è assimilabile alle dichiarazioni d’impostale quali, essendo dichiarazioni di scienza, possono sempre essere emendate per far valere qualsivoglia tipologia di errore che abbia condotto all’assoggettamento ad un tributo indebito;

1.2. a dire della società ricorrente, nell’ escludere l’efficacia retroattiva, i giudici di appello avevano violato i principi della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui se la dichiarazione catastale risultasse insuscettibile di correzioni nel corso del tempo finirebbe per cristallizzare una imposizione falsata nei suoi presupposti in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art.53 Cost.e, per altro verso, erroneamente affermato che la possibilità di rettificare, con effetto retroattivo, la dichiarazione catastale sarebbe circoscritta allasola ipotesi prevista dall’art. 7, comma 2 - bis, d.l. n. 70/2011 e dal D.M. 26 luglio 2012, il cui termine era scaduto, dopo varie proroghe, il 30 settembre 2012, non considerando che, nel caso di specie , la s ocietà non aveva affatto presentato una richiesta di variazione ai sensi di tale combinato disposto, con la conseguenza che dette disposizione erano state erroneamenteapplicate; 1.3.da ultimo, secondo la contribuente, i g iudici di appello avevano erroneamente ritenuto che fosse imprescindibile l’acc atastamento dell’immobile nella categoria D/10 ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità e la conseguente esenzione da ICI/IMU, essendo, al contrario, sufficiente la mera dimostrazione che il bene accatastato sia servente un’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ.;

2. la ricorrente ha, anche, impugnato il provvedimento del c omune di Gavorrano che, nelle more del giudizio, ha respinto la domanda ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, notificat a il 28 settembre 2022 dalla T enuta C asteani soc. agr. a r.l., per la definizione della controversia tributaria pendente innanzi alla Corte di Cassazione, diniego, a suo dire, da annullare atteso che la sua notificazione risultava nulla e/o inesistente in q uanto operata in violazione dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 e dal momento che la motivazione era illegittima per violazione dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130;

3. il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, da esaminare in via preliminare per ragioni di ordine logico, è infondato;

3.1. lamenta la ricorrente che, dall’esame del messaggio di posta elettronica mediante il quale erastato notificato il (preteso) diniego di definizione,risultava evidente come n on erano state rispettate le modalità previste dall’art. 149-bis c od . p roc. civ. in quanto la notificazione non era stata operata dall’ufficiale giudiziario, come richiesto dalla legge, ma direttamente dal Comune, il quale, in ogni caso, non aveva neppure corredato il proprio messaggio di posta elettronica con la relazione di notificazione ex art. 148 cod.proc. civ. con la conseguenza che la notifica operata dal Comune risultava, quindi, palesemente inesistente ovvero nulla, perché operata in violazione delle modalità previste dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130e che non potendo trovare applicazione l’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi nel caso di specie di atto recettizio, anche a volere ritenere una mera ipotesi di nullità si verteva in ipotesi di nullità insanabile;

3.2. rileva che il c omune non aveva sanato la nullità della propria notificazione attraverso la nuova notifica operata in data 28 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 3-bisdella legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal difensore che assiste il c omune nel giudizio per cassazione contraddistinto dal R.G.R. 14299/2021, oggetto della domanda di definizione agevolata in quanto tale nuova notificazione, come era dato evince chiaramente dalla relata di notifica laddove si specificava che la stessa venivaeseguita dal difensore “in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.”, si fondava sull’erroneo presupposto che l’avvocato che assiste l’ente impositore nel giudizio per cassazione oggetto della domanda di definizione agevolata abbia il potere di notificare il diniego in forza della procura speciale alle liti conferita per coltivare il giudizio di legittimità, non tenendosi conto che il diniego di definizione, sebbene notificato “con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali” costituisce un atto amministrativo dell’ente impositore e non un atto processuale;

3.4. evidenzia, infine, che non poteva, comunque , trovare applicazionela sanatoria prevista dall’art. 156 cod. p roc . c iv . ai sensi della quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, in quanto la “presunta” sanatoria costituita dalla proposizione del presente ricorso era intervenuta allorquando il termine decadenziale previsto dall’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022 per la notifica dell’eventuale diniego di definizione risultavaormai decorso ed al fine di suffragare la propria tesi difensiva richiama i principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 5 ottobre 2004, n. 19854;

3.5. orbene, ad avviso del Collegio, la notifica in questione effettuata a mezzo PEC deve ritenersi non inesistente ma eventualmente viziata da nullità certamente sanata in ragione del raggiungimento dello scopo in quanto il diniego è entrato nella sfera di conoscenza della contribuente che lo ha regolarmente impugnato;

3.6. né l’ente impositore può ritenersi incorso in alcun decadenza avendo, comunque, provveduto con un atto di diniego che la contribuente ha conosciuto ed impugnato regolarmente, risultando privo di pregio i l richiamo ai principi fissati da S .

U . n. 19854/2004 che attengono all’ ipotesi , del tutto differente dalla presente, d ella decadenza dal potere impositivo;

3.7. in relazione agli asseriti vizi motivazionali va considerato che l’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 consente la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 1 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate;

4.2. l’art.5, comma 15, della citata legge , altresì, dispone che «Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»;

4.3. non convince, pertanto, alla luce del dato normativo la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la motivazione dell’atto impugnato sarebbe innanzitutto illegittima in quanto fondata sull’erroneo presupposto che il c omune abbia la facoltà di decidere se aderire o meno alla definizione delle controversie tributarie prendenti in cassazione ai sensi dell’art. 5, della legge 31 agosto 2022 n. 130, laddovela definizione agevolata ex art. 5, della legge 31 agosto 2022 n. 130 “consente agli enti comunali di stabilire esclusivamente le modalità di applicazione per la definizione del giudizio pendente, disponendo all’ultimo comma dell’art. 5, della legge 31 agosto 2022 n. 130 che ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente oun suo ente strumentale” mentre la legge non prevederebbe affattola facoltà dell’ente territoriale di aderire oppure non aderire alla definizione delle controversie pendenti in cassazione;

4.4. trattasi di lettura che contrasta palesemente con la ratio della norma dal cui tenore complessivo risulta evidente che il meccanismo della definizione agevolata de quo si applica sempre e, comunque, alle condizioni date laddove è parte l’ mentre spetta a

4.5. appare, quindi, evidente che con riguardo alla definizione delle controversie pendenti in Cassazione relative ai tributi degli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane, regioni), l’art. 5, comma 15, L. n. 130/2022 rimette alla scelta dell’ente, espressamente formalizzata in un proprio atto normativo, l’applicabilità della definizione agevolata con riguardo alle liti in cui sono parte detti enti o propri enti strumentali, Gavorrano in questa sede impugnato;

4.6. la scelta del Comune controricorrente di non aderire alla definizione agevolata giustifica e legittima, di per sé, il provvedimento di diniego, rendendo prive di rilievo alcuno le ulteriori deduzioni circa asseriti vizi motivazionali;

5. il ricorso principale è, parimenti, infondato;

5.1. va premesso che secondo quanto in passato affermato dalle S.U. di questa Corte in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009.

Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI.

Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta (Sez.

U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009, Rv. 609281 -01);

5.2. il principio così sancito ha trovato conferma nello jus superveniens costituito dall'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 70 del 2011, convertito in l . n. 106 del 2011, il quale, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, ha conferito ai contribuenti la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, quale convertito in l. n. 133 del 1994, e modificato dall'art. 42 bis del d.l. n. 159 del 2007, convertito con modificazioni in l. n. 159 del 2007, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»;

5.3. ilsuccessivo d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in l. n. 214 del 2011 ha, quindi, previsto all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto d.l. n. 70 del 2011, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originariodegli immobili ad uso abitativo»;

5.4. infine, il d.l. n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 124 del 2013, all'art. 2 comma 5 ter ha stabilito che «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 -bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»;

5.5. questa Corte ha avuto modo di precisare non «può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis del d.l. n. 70/2011, come convertito dalla

1. n. 106/2011 e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, dovendo ricordarsi come la Corte costituzionale, con ord. 13 maggio 2015, n. 115, abbia evidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porti ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione» (Cass. n. 26617 del 2017);

5.6. da quanto sopra discende che a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite e, successivamente, in ragione del quadro normativo riportato, ai fini del riconoscimento della non assoggettabilità ad ICI di un immobile rurale è decisiva la classificazione catastale dello stesso;

5.7. con ordinanza 2019, n. 24279 i giudici di legittimità ha nno, invero, condivisibilmente sottolineato che «questa Corte è chiara nell'affermare che gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato (Cass. n. 3277/2019; Cass. 1704/2016; Cass. 15025/2016)»;

5.8. l’efficacia della nuova rendita catastale ai fini impositivi non poteva, quindi, che decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stata proposta la variazione del classamento in ordine all’ immobile de quo,ossia a far data dall’annualità 2016, rimanendo a carico del contribuente il pagamento dei tributi ICI/IMU evasi relativamente agli anni di imposta precedenti, come correttamente affermato dai giudici di appello;

5.9. vi è , infatti, un onere del contribuente di denunciare esattamente la destinazione d'uso, e in caso di errore la rettifica non può estendere i suoi effetti agli anni di imposta in cui l'amministrazione si è regolata sulla base della dichiarazione del contribuente;

5.10. la Suprema Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art.5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotale negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per lasola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia.

In tale ipotesi, peraltro, il fatto che situazionemateriale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica una applicazione retroattiva rispetto alla denuncia (così Cass. n. 13018/2012; Cass. 17863/10; conf.

Cass. 18023/04, 20854/04, 20734/06);

5.11. consegue che non assume rilievo quanto affermato da parte ricorrente, ovvero che il fabbricato abbia posseduto sin dall’origine i requisiti di ruralità giustificanti l’iscrizione nella categoria D/10; al riguardo la Suprema Corte, ha osservato, in motivazione, che: "questa Corte ha recentemente ribadito che nel caso in cui la variazione di rendita o l'attribuzione di rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA, la nuova rendita produce effetti dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali.

Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 13018 del 2012; Cass. n. 17863 del 2010; Cass. n. 18023 del 2004; Cass. n. 20854 del 2004; Cass. n.20734 del 2006);

5.12. il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione, ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo ovvero dalla denuncia nell'ipotesi di modificazione della consistenza immobiliare (cfr., tra le altre, Cass., n. 27906/2009 in senso conforme, Cass. n. 13018/2012; nn. 3168 e 16241/2015; Cass.n. 11844/2017; Cass. nn.21760 e. 20370 del 2018; Cass. nn. 11448. e 4613 del 2018; Cass. n. 4341/2019; n. 355/2019; Cass.n. 3273 e n. 1172 del 2019);

5.13. non coglie, pertanto, nel segno la tesi difensiva secondo cui i giudicidi appello avrebbero violato le disposizioni in esame avendo fondato la propria decisione solo ed esclusivamente “basandosi sulla categoria catastale in cui era incasellato il bene”, senza vagliare se – nonostante fosse iscritto negli anni dal 2011 al 2014 in una categoria diversa dalla D/10 – fosse servente un’attività agricola e, come tale, rurale;

5. conseguentemente devono essere rigettati sia il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. a r.l. avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Toscana n. 837/2020, che il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune di Gavorrano, liquidate come da dispositivo;

6.1. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. a r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 837/2020nonché il ricorso proposto dalla medesima avverso il diniego di definizione agevolata; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Gavorranole spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti, somme da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 14299/2021 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA]. AGR. A R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 837/2020 depositata il20/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana , con la sentenza n. 837/2020, depositata in data 20 novembre 2020 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento oggetto di causa relativo ad IMU 2012sul presupposto della correttezza dell’ operato dell’ ente impositore,il comune di Gavorrano, che aveva negato che la richiesta di riconoscimento del requisito della ruralità dell’immobile tassato presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. a r.l., giusta dichiarazione DOCFA anno 2015, sul presupposto che la stessa non poteva avere efficacia retroattiva; 1.1 secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di merito escludevano che la dichiarazione in questione potesse esplicare efficacia per gli anni precedenti se condo quanto stabilito dal d.l. 26/07/2012 ed alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte di un errore causato dal medesimo contribuente; 2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. a r.l.affidato ad un unico motivo di impugnazione; 3. il comune di Gavorranoresiste con controricorso; 4. nelle more del giudizio la società contribuente ha impugnato, con ricorso in data 21/12/2022, il diniego di definizione agevolata ex art. 5, comma 11, l. 103/2022 da parte dell’ente impositore giusta provvedimento in data 25/10/2022, sulla base di due motivi; 4.1. il comune di Gavorranoha resistito depositando una memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con un unico motivodel ricorso principale si d educe, ex art. art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011, dell’art. 2 del D.M. 26 luglio 2012, dell’art. 9, comma 3-bisdel D. L. n. 557 del 1993 e dell’art. articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, in relazione all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”; 1.1. ad avviso della società ricorrente i giudici di appello , in modo palesemente erroneo, avevano escluso che l’istanza di variazione catastale de qua potesse essere presentata al fine di correggere errori commessi daparte contribuente e, in ogni caso, non potesse esplicare efficacia ex tunc e che il requisito della ruralità potesse essere riconosciuto anche in assenza dell’iscrizione del bene de quo nella categoria catastale D/10,non considerando che la dichiarazione catastale tramite procedura DOCFA è assimilabile alle dichiarazioni d’impostale quali, essendo dichiarazioni di scienza, possono sempre essere emendate per far valere qualsivoglia tipologia di errore che abbia condotto all’assoggettamento ad un tributo indebito; 1.2. a dire della società ricorrente, nell’ escludere l’efficacia retroattiva, i giudici di appello avevano violato i principi della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui se la dichiarazione catastale risultasse insuscettibile di correzioni nel corso del tempo finirebbe per cristallizzare una imposizione falsata nei suoi presupposti in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art.53 Cost.e, per altro verso, erroneamente affermato che la possibilità di rettificare, con effetto retroattivo, la dichiarazione catastale sarebbe circoscritta allasola ipotesi prevista dall’art. 7, comma 2 - bis, d.l. n. 70/2011 e dal D.M. 26 luglio 2012, il cui termine era scaduto, dopo varie proroghe, il 30 settembre 2012, non considerando che, nel caso di specie , la s ocietà non aveva affatto presentato una richiesta di variazione ai sensi di tale combinato disposto, con la conseguenza che dette disposizione erano state erroneamenteapplicate; 1.3.da ultimo, secondo la contribuente, i g iudici di appello avevano erroneamente ritenuto che fosse imprescindibile l’acc atastamento dell’immobile nella categoria D/10 ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità e la conseguente esenzione da ICI/IMU, essendo, al contrario, sufficiente la mera dimostrazione che il bene accatastato sia servente un’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ.; 2. la ricorrente ha, anche, impugnato il provvedimento del c omune di Gavorrano che, nelle more del giudizio, ha respinto la domanda ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, notificat a il 28 settembre 2022 dalla T enuta C asteani soc. agr. a r.l., per la definizione della controversia tributaria pendente innanzi alla Corte di Cassazione, diniego, a suo dire, da annullare atteso che la sua notificazione risultava nulla e/o inesistente in q uanto operata in violazione dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 e dal momento che la motivazione era illegittima per violazione dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; 3. il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, da esaminare in via preliminare per ragioni di ordine logico, è infondato; 3.1. lamenta la ricorrente che, dall’esame del messaggio di posta elettronica mediante il quale erastato notificato il (preteso) diniego di definizione,risultava evidente come n on erano state rispettate le modalità previste dall’art. 149-bis c od . p roc. civ. in quanto la notificazione non era stata operata dall’ufficiale giudiziario, come richiesto dalla legge, ma direttamente dal Comune, il quale, in ogni caso, non aveva neppure corredato il proprio messaggio di posta elettronica con la relazione di notificazione ex art. 148 cod.proc. civ. con la conseguenza che la notifica operata dal Comune risultava, quindi, palesemente inesistente ovvero nulla, perché operata in violazione delle modalità previste dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130e che non potendo trovare applicazione l’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi nel caso di specie di atto recettizio, anche a volere ritenere una mera ipotesi di nullità si verteva in ipotesi di nullità insanabile; 3.2. rileva che il c omune non aveva sanato la nullità della propria notificazione attraverso la nuova notifica operata in data 28 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 3-bisdella legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal difensore che assiste il c omune nel giudizio per cassazione contraddistinto dal R.G.R. 14299/2021, oggetto della domanda di definizione agevolata in quanto tale nuova notificazione, come era dato evince chiaramente dalla relata di notifica laddove si specificava che la stessa venivaeseguita dal difensore “in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.”, si fondava sull’erroneo presupposto che l’avvocato che assiste l’ente impositore nel giudizio per cassazione oggetto della domanda di definizione agevolata abbia il potere di notificare il diniego in forza della procura speciale alle liti conferita per coltivare il giudizio di legittimità, non tenendosi conto che il diniego di definizione, sebbene notificato “con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali” costituisce un atto amministrativo dell’ente impositore e non un atto processuale; 3.4. evidenzia, infine, che non poteva, comunque , trovare applicazionela sanatoria prevista dall’art. 156 cod. p roc . c iv . ai sensi della quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, in quanto la “presunta” sanatoria costituita dalla proposizione del presente ricorso era intervenuta allorquando il termine decadenziale previsto dall’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022 per la notifica dell’eventuale diniego di definizione risultavaormai decorso ed al fine di suffragare la propria tesi difensiva richiama i principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 5 ottobre 2004, n. 19854; 3.5. orbene, ad avviso del Collegio, la notifica in questione effettuata a mezzo PEC deve ritenersi non inesistente ma eventualmente viziata da nullità certamente sanata in ragione del raggiungimento dello scopo in quanto il diniego è entrato nella sfera di conoscenza della contribuente che lo ha regolarmente impugnato; 3.6. né l’ente impositore può ritenersi incorso in alcun decadenza avendo, comunque, provveduto con un atto di diniego che la contribuente ha conosciuto ed impugnato regolarmente, risultando privo di pregio i l richiamo ai principi fissati da S . U . n. 19854/2004 che attengono all’ ipotesi , del tutto differente dalla presente, d ella decadenza dal potere impositivo; 3.7. in relazione agli asseriti vizi motivazionali va considerato che l’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 consente la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 1 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate; 4.2. l’art.5, comma 15, della citata legge , altresì, dispone che «Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 4.3. non convince, pertanto, alla luce del dato normativo la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la motivazione dell’atto impugnato sarebbe innanzitutto illegittima in quanto fondata sull’erroneo presupposto che il c omune abbia la facoltà di decidere se aderire o meno alla definizione delle controversie tributarie prendenti in cassazione ai sensi dell’art. 5, della legge 31 agosto 2022 n. 130, laddovela definizione agevolata ex art. 5, della legge 31 agosto 2022 n. 130 “consente agli enti comunali di stabilire esclusivamente le modalità di applicazione per la definizione del giudizio pendente, disponendo all’ultimo comma dell’art. 5, della legge 31 agosto 2022 n. 130 che ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente oun suo ente strumentale” mentre la legge non prevederebbe affattola facoltà dell’ente territoriale di aderire oppure non aderire alla definizione delle controversie pendenti in cassazione; 4.4. trattasi di lettura che contrasta palesemente con la ratio della norma dal cui tenore complessivo risulta evidente che il meccanismo della definizione agevolata de quo si applica sempre e, comunque, alle condizioni date laddove è parte l’ mentre spetta a 4.5. appare, quindi, evidente che con riguardo alla definizione delle controversie pendenti in Cassazione relative ai tributi degli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane, regioni), l’art. 5, comma 15, L. n. 130/2022 rimette alla scelta dell’ente, espressamente formalizzata in un proprio atto normativo, l’applicabilità della definizione agevolata con riguardo alle liti in cui sono parte detti enti o propri enti strumentali, Gavorrano in questa sede impugnato; 4.6. la scelta del Comune controricorrente di non aderire alla definizione agevolata giustifica e legittima, di per sé, il provvedimento di diniego, rendendo prive di rilievo alcuno le ulteriori deduzioni circa asseriti vizi motivazionali; 5. il ricorso principale è, parimenti, infondato; 5.1. va premesso che secondo quanto in passato affermato dalle S.U. di questa Corte in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta (Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009, Rv. 609281 -01); 5.2. il principio così sancito ha trovato conferma nello jus superveniens costituito dall'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 70 del 2011, convertito in l . n. 106 del 2011, il quale, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, ha conferito ai contribuenti la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, quale convertito in l. n. 133 del 1994, e modificato dall'art. 42 bis del d.l. n. 159 del 2007, convertito con modificazioni in l. n. 159 del 2007, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»; 5.3. ilsuccessivo d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in l. n. 214 del 2011 ha, quindi, previsto all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto d.l. n. 70 del 2011, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originariodegli immobili ad uso abitativo»; 5.4. infine, il d.l. n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 124 del 2013, all'art. 2 comma 5 ter ha stabilito che «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 -bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»; 5.5. questa Corte ha avuto modo di precisare non «può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis del d.l. n. 70/2011, come convertito dalla 1. n. 106/2011 e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, dovendo ricordarsi come la Corte costituzionale, con ord. 13 maggio 2015, n. 115, abbia evidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porti ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione» (Cass. n. 26617 del 2017); 5.6. da quanto sopra discende che a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite e, successivamente, in ragione del quadro normativo riportato, ai fini del riconoscimento della non assoggettabilità ad ICI di un immobile rurale è decisiva la classificazione catastale dello stesso; 5.7. con ordinanza 2019, n. 24279 i giudici di legittimità ha nno, invero, condivisibilmente sottolineato che «questa Corte è chiara nell'affermare che gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato (Cass. n. 3277/2019; Cass. 1704/2016; Cass. 15025/2016)»; 5.8. l’efficacia della nuova rendita catastale ai fini impositivi non poteva, quindi, che decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stata proposta la variazione del classamento in ordine all’ immobile de quo,ossia a far data dall’annualità 2016, rimanendo a carico del contribuente il pagamento dei tributi ICI/IMU evasi relativamente agli anni di imposta precedenti, come correttamente affermato dai giudici di appello; 5.9. vi è , infatti, un onere del contribuente di denunciare esattamente la destinazione d'uso, e in caso di errore la rettifica non può estendere i suoi effetti agli anni di imposta in cui l'amministrazione si è regolata sulla base della dichiarazione del contribuente; 5.10. la Suprema Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art.5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotale negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per lasola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia. In tale ipotesi, peraltro, il fatto che situazionemateriale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica una applicazione retroattiva rispetto alla denuncia (così Cass. n. 13018/2012; Cass. 17863/10; conf. Cass. 18023/04, 20854/04, 20734/06); 5.11. consegue che non assume rilievo quanto affermato da parte ricorrente, ovvero che il fabbricato abbia posseduto sin dall’origine i requisiti di ruralità giustificanti l’iscrizione nella categoria D/10; al riguardo la Suprema Corte, ha osservato, in motivazione, che: "questa Corte ha recentemente ribadito che nel caso in cui la variazione di rendita o l'attribuzione di rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA, la nuova rendita produce effetti dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali. Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 13018 del 2012; Cass. n. 17863 del 2010; Cass. n. 18023 del 2004; Cass. n. 20854 del 2004; Cass. n.20734 del 2006); 5.12. il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione, ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo ovvero dalla denuncia nell'ipotesi di modificazione della consistenza immobiliare (cfr., tra le altre, Cass., n. 27906/2009 in senso conforme, Cass. n. 13018/2012; nn. 3168 e 16241/2015; Cass.n. 11844/2017; Cass. nn.21760 e. 20370 del 2018; Cass. nn. 11448. e 4613 del 2018; Cass. n. 4341/2019; n. 355/2019; Cass.n. 3273 e n. 1172 del 2019); 5.13. non coglie, pertanto, nel segno la tesi difensiva secondo cui i giudicidi appello avrebbero violato le disposizioni in esame avendo fondato la propria decisione solo ed esclusivamente “basandosi sulla categoria catastale in cui era incasellato il bene”, senza vagliare se – nonostante fosse iscritto negli anni dal 2011 al 2014 in una categoria diversa dalla D/10 – fosse servente un’attività agricola e, come tale, rurale; 5. conseguentemente devono essere rigettati sia il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. a r.l. avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Toscana n. 837/2020, che il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune di Gavorrano, liquidate come da dispositivo; 6.1. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. a r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 837/2020nonché il ricorso proposto dalla medesima avverso il diniego di definizione agevolata; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Gavorranole spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti, somme da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi
Sentenza Cassazione n. 18566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris