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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 06056/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2226/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in ROMA, piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2226/2017 Cron.

Rep.

Ud.16/02/2023 - CC elettivamente domiciliata in ROMA, via COSSERIA n. 2, presso il dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 259/2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 16 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con ricorso depositato presso il Tribunale di Potenza la Camera di Commercio della stessa città proponeva opposizione all’atto di precetto di [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva intimato il pagamento della somma di €. 2.459,03 (versata, a dire della lavoratrice, indebitamente all’erario in occasione della liquidazione della posta risarcitoria riconosciutale dal [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 467/2011) per il ritardo nell’assunzione a tempo determinato per un anno; il Tribunale di Potenza accoglieva l’opposizione e dichiarava non dovuto il pagamento perché le somme corrisposte alla Caporale a titolo risarcitorio erano soggette a tassazione ex art. 6, comma 2 , d.P.R. n. 917/1986; proposto appello, la Corte distrettuale di Potenza lo respingeva; ferma la natura risarcitoria delle somme riconosciute dal [OSCURATO:PERSONA], per essere la Caporale stata tardivamente assunta dalla Camera di Commercio di Potenza con ben 155 gg. di ritardo, espletando così la sua prestazione lavorativa per soli 144 gg. anziché per i 299previsti in contratto, la Corte territoriale evidenziava che il giudice amministrativo aveva commisurato il ristoro «in misura pari alle retribuzioni perse», operando una decurtazione, in via equitativa, per la possibilità della lavoratrice di un positivo utilizzo delle proprie energie per la cura di interessi personali; su tali basi, non v’era dubbio, ad avviso del giudice d’appello, che le somme de quibus fossero finalizzate a ristorare il pregiudizio per la mancata percezione di emolumenti retributivi (lucro cessante), donde l’assoggettabilità delle stesse a tassazione ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 917/1986, cit.;

2. avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la Camera di Commercio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. prelimina rmente dato atto che sulla giurisdizione del giudice ordinario anziché di quello tributario si è ormai formato il giudicato, i motivi di ricorso possono essere così sintetizzati;

2. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6,comma 2 , d.P.R. n. 917 del 1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto che il danno liquidato dal Tar, espressamente a titolo di perdita di chance, fosse assoggettabile a tassazione;

3. con ilsecondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello deciso la natura del risarcimento già definita nel giudicato esterno dal [OSCURATO:PERSONA], da cui promana il diritto di credito oggetto di opposizione a precetto nel presente giudizio;

4. con il terzo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito raggiunto conclusioni in contrasto con le premesse del suo stesso ragionamento, adottando così una motivazione inesistente o apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., motivazione che non spiegava perché il risarcimento accordato dal Tar era «sostitutivo del reddito»;

5. con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); la Corte distrettuale aveva omesso di interpretare correttamente la sentenza del Tar, la quale precisava che la natura giuridica del risarcimento era a-reddituale, ossia da perdita di chance;

6. con il quinto (ed ultimo) motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.): invero, la Camera di Commercio aveva assunto in servizio, in un primo momento , la fittizia vincitrice del concorso, fino all’assunzione tardiva della ricorrente, di qui l’impossibilità di qualificare il ristoro del danno come «sostitutivo di retribuzioni», come aveva fatto il giudice d’appello, mancando, fino alla formale assunzione, la stessa funzionalità del sinallagma, aspetto che, ove considerato dai giudici di secondo grado, avrebbe condotto a diverse conclusioni;

7. i primi tremotivi sono infondati; la norma di riferimento è costituita dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 il quale stabilisce che: i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;in materia costituisce ormai ius receptum che «tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, a esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto (v.

Cass. n. 3582/2003, n. 22803/2006, n. 10972/2009; n. 2196/2012 tutte in tema di indennità risarcitorie conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro, e Cass. n. 20482/2013 in tema di somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo); tali principi erano già stati affermati da Cass. n. 23795 del 24/11/2010 la quale aveva statuito che «in tema di imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma secondo, e 46 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si ricava che, al fine di poter negare l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene positivamente escluso, che tale erogazione, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all'interruzione del rapporto di lavoro»; come chiarito da Cass. n. 5108/2019, sono esclusi dalla tassazione di cui all'art. 6del d.P.R. 917/1986 solo quegli importi che il lavoratore percepisca a titolo di ristoro del danno emergente, diverso dalla mancata percezione dei redditi, e non anche tutti gli indennizzi, originati dal rapporto di lavoro, volti a ristorare un lucro cessante (Cass., n. 25471/2018), quindi "concretatosi" nella mancata percezione dei redditi (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29579; Cass., 26 aprile 2017, n. 10244, ove sono state ritenute tassabili le somme corrisposte dal Comune in esecuzione della condanna dell'ente al risarcimento dei danni, a seguito dell'annullamento della delibera di esclusione da un concorso pubblico, nel periodo tra la data di ipotetica assunzione e quella di assunzione ad altro impiego pubblico, in quanto somme dirette a reintegrare un danno consistente nella mancata percezione dei redditi); orbene, dalla sentenza impugnata si evince chiaramente che il risarcimento è stato riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito della ritardata assunzione, e, come tale, collegato, appunto, « alle retribuzioni perse, ivi comprese le quote di Tfr a carico dell'amministrazione, al valore delle corrispondenti contribuzioni previdenziali […] e alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali», come richiesto espressamente peraltro dalla Caporale, ch e domandava in sede giurisdizionale un ristoro « per la mancata percezione degli emolumenti lavorativi per 155 giorni lavorativi, del TFR e di tutte le altre voci patrimoniali»; trattasi di risarcimento che si riconnette all’evidenza alla mancata percezione dei redditi, quindi al lucro cessante, e non alla perdita di chance(danno emergente), mai menzionata nella sentenza del Tar, la quale sarebbe stata configurabile laddove fosse stata accertata (aspetto non dedotto neppure in questa sede) la privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito dell'ingiusta (tardiva) assunzione (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29579 in tema di procedure concorsuali);il giudice d’appello, contrariamente a quanto opina la difesa della ricorrente, ha fatto quindi puntuale e corretta applicazione dei principi suesposti, fedelmente interpretando il giudicato amministrativo, ed ha alfine adottato una statuizione, opportunamente concisa (art. 132 c od. proc. civ. ), che ha illustrato l’iter logico seguito nel ritenere assoggettabili a tassazione gli emolumenti in questione;

8. i restanti due motivi, rubricati entrambi come omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, sono inammissibili; si rileva, infatti, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, prevede l'omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio,ossia a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico (cfr. Cass. n. 2268 del 2022), non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni, quali quelle interpretative dedotte nei motivi in esame, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 31332/2022);

9. alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, dunque, rigettato;

10. le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate secondo il principio della soccombenza.

11. va, infatti, disattesa l’eccezione, formulata in memoria dalla Caporale, di assenza di procura alle liti nel controricorso: si deduce, in particolare, che la qualifica di legale rappresentante spetterebbe per legge al solo presidente e non anche del segretario generale dell’ente che haqui conferito la procura;secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste –spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa – si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione però che tale potestà derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto; qualora invece il conferimento dei poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile, la procura deve essere tempestivamente depositata (con il ricorso o il controricorso) a pena di inammissibilità (cfr. Cass. n. 19162/2007; Cass. n. 576/2021); come si evince dalla documentazione ex actis, la determina di conferimento dell’incarico difensivo allegata al controricorso, recante n. 13 del 23.1.2017, sub doc. 3 fasc.

Camera di Commercio, dà atto del suo conferimento da parte del segretario generale – in questa fase di legittimità, come peraltro già nei precedenti gradi di merito–, in forza dello Statuto e del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi (art. 12 comma 2 lett. n).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 1.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2226/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in ROMA, piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2226/2017 Cron. Rep. Ud.16/02/2023 - CC elettivamente domiciliata in ROMA, via COSSERIA n. 2, presso il dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 259/2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 16 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con ricorso depositato presso il Tribunale di Potenza la Camera di Commercio della stessa città proponeva opposizione all’atto di precetto di [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva intimato il pagamento della somma di €. 2.459,03 (versata, a dire della lavoratrice, indebitamente all’erario in occasione della liquidazione della posta risarcitoria riconosciutale dal [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 467/2011) per il ritardo nell’assunzione a tempo determinato per un anno; il Tribunale di Potenza accoglieva l’opposizione e dichiarava non dovuto il pagamento perché le somme corrisposte alla Caporale a titolo risarcitorio erano soggette a tassazione ex art. 6, comma 2 , d.P.R. n. 917/1986; proposto appello, la Corte distrettuale di Potenza lo respingeva; ferma la natura risarcitoria delle somme riconosciute dal [OSCURATO:PERSONA], per essere la Caporale stata tardivamente assunta dalla Camera di Commercio di Potenza con ben 155 gg. di ritardo, espletando così la sua prestazione lavorativa per soli 144 gg. anziché per i 299previsti in contratto, la Corte territoriale evidenziava che il giudice amministrativo aveva commisurato il ristoro «in misura pari alle retribuzioni perse», operando una decurtazione, in via equitativa, per la possibilità della lavoratrice di un positivo utilizzo delle proprie energie per la cura di interessi personali; su tali basi, non v’era dubbio, ad avviso del giudice d’appello, che le somme de quibus fossero finalizzate a ristorare il pregiudizio per la mancata percezione di emolumenti retributivi (lucro cessante), donde l’assoggettabilità delle stesse a tassazione ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 917/1986, cit.; 2. avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la Camera di Commercio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. prelimina rmente dato atto che sulla giurisdizione del giudice ordinario anziché di quello tributario si è ormai formato il giudicato, i motivi di ricorso possono essere così sintetizzati; 2. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6,comma 2 , d.P.R. n. 917 del 1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto che il danno liquidato dal Tar, espressamente a titolo di perdita di chance, fosse assoggettabile a tassazione; 3. con ilsecondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello deciso la natura del risarcimento già definita nel giudicato esterno dal [OSCURATO:PERSONA], da cui promana il diritto di credito oggetto di opposizione a precetto nel presente giudizio; 4. con il terzo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito raggiunto conclusioni in contrasto con le premesse del suo stesso ragionamento, adottando così una motivazione inesistente o apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., motivazione che non spiegava perché il risarcimento accordato dal Tar era «sostitutivo del reddito»; 5. con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); la Corte distrettuale aveva omesso di interpretare correttamente la sentenza del Tar, la quale precisava che la natura giuridica del risarcimento era a-reddituale, ossia da perdita di chance; 6. con il quinto (ed ultimo) motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.): invero, la Camera di Commercio aveva assunto in servizio, in un primo momento , la fittizia vincitrice del concorso, fino all’assunzione tardiva della ricorrente, di qui l’impossibilità di qualificare il ristoro del danno come «sostitutivo di retribuzioni», come aveva fatto il giudice d’appello, mancando, fino alla formale assunzione, la stessa funzionalità del sinallagma, aspetto che, ove considerato dai giudici di secondo grado, avrebbe condotto a diverse conclusioni; 7. i primi tremotivi sono infondati; la norma di riferimento è costituita dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 il quale stabilisce che: i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;in materia costituisce ormai ius receptum che «tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, a esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto (v. Cass. n. 3582/2003, n. 22803/2006, n. 10972/2009; n. 2196/2012 tutte in tema di indennità risarcitorie conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro, e Cass. n. 20482/2013 in tema di somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo); tali principi erano già stati affermati da Cass. n. 23795 del 24/11/2010 la quale aveva statuito che «in tema di imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma secondo, e 46 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si ricava che, al fine di poter negare l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene positivamente escluso, che tale erogazione, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all'interruzione del rapporto di lavoro»; come chiarito da Cass. n. 5108/2019, sono esclusi dalla tassazione di cui all'art. 6del d.P.R. 917/1986 solo quegli importi che il lavoratore percepisca a titolo di ristoro del danno emergente, diverso dalla mancata percezione dei redditi, e non anche tutti gli indennizzi, originati dal rapporto di lavoro, volti a ristorare un lucro cessante (Cass., n. 25471/2018), quindi "concretatosi" nella mancata percezione dei redditi (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29579; Cass., 26 aprile 2017, n. 10244, ove sono state ritenute tassabili le somme corrisposte dal Comune in esecuzione della condanna dell'ente al risarcimento dei danni, a seguito dell'annullamento della delibera di esclusione da un concorso pubblico, nel periodo tra la data di ipotetica assunzione e quella di assunzione ad altro impiego pubblico, in quanto somme dirette a reintegrare un danno consistente nella mancata percezione dei redditi); orbene, dalla sentenza impugnata si evince chiaramente che il risarcimento è stato riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito della ritardata assunzione, e, come tale, collegato, appunto, « alle retribuzioni perse, ivi comprese le quote di Tfr a carico dell'amministrazione, al valore delle corrispondenti contribuzioni previdenziali […] e alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali», come richiesto espressamente peraltro dalla Caporale, ch e domandava in sede giurisdizionale un ristoro « per la mancata percezione degli emolumenti lavorativi per 155 giorni lavorativi, del TFR e di tutte le altre voci patrimoniali»; trattasi di risarcimento che si riconnette all’evidenza alla mancata percezione dei redditi, quindi al lucro cessante, e non alla perdita di chance(danno emergente), mai menzionata nella sentenza del Tar, la quale sarebbe stata configurabile laddove fosse stata accertata (aspetto non dedotto neppure in questa sede) la privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito dell'ingiusta (tardiva) assunzione (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29579 in tema di procedure concorsuali);il giudice d’appello, contrariamente a quanto opina la difesa della ricorrente, ha fatto quindi puntuale e corretta applicazione dei principi suesposti, fedelmente interpretando il giudicato amministrativo, ed ha alfine adottato una statuizione, opportunamente concisa (art. 132 c od. proc. civ. ), che ha illustrato l’iter logico seguito nel ritenere assoggettabili a tassazione gli emolumenti in questione; 8. i restanti due motivi, rubricati entrambi come omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, sono inammissibili; si rileva, infatti, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, prevede l'omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio,ossia a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico (cfr. Cass. n. 2268 del 2022), non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni, quali quelle interpretative dedotte nei motivi in esame, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 31332/2022); 9. alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, dunque, rigettato; 10. le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate secondo il principio della soccombenza. 11. va, infatti, disattesa l’eccezione, formulata in memoria dalla Caporale, di assenza di procura alle liti nel controricorso: si deduce, in particolare, che la qualifica di legale rappresentante spetterebbe per legge al solo presidente e non anche del segretario generale dell’ente che haqui conferito la procura;secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste –spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa – si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione però che tale potestà derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto; qualora invece il conferimento dei poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile, la procura deve essere tempestivamente depositata (con il ricorso o il controricorso) a pena di inammissibilità (cfr. Cass. n. 19162/2007; Cass. n. 576/2021); come si evince dalla documentazione ex actis, la determina di conferimento dell’incarico difensivo allegata al controricorso, recante n. 13 del 23.1.2017, sub doc. 3 fasc. Camera di Commercio, dà atto del suo conferimento da parte del segretario generale – in questa fase di legittimità, come peraltro già nei precedenti gradi di merito–, in forza dello Statuto e del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi (art. 12 comma 2 lett. n). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 1.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento