CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44515/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:03SPC2M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Firenze all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Firenze rideterminava in cinque anni di reclusione e 24.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la decisione impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per l'illecita detenzione di 984,6 gr. di cocaina. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l'unica condanna a carico del Muca risale a 2012 a pena sospesa e, all'epoca del fatto, era spirato il termine di cinque anni ex art. 167 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il ricorrente omette di confrontarsi con il consolidato orientamento• della giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex rnultis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui foncare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi, elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. 5. Nel caso in esame, la Corte .ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati, in quanto, per un verso, ha escluso la sussistenza di elementi valorizzabili a tal scopo, peraltro nemmeno indicati dal ricorrente, sicché il motivo è generico, e, in ogni caso, ha evidenziato, quale elemento ostativo, il precedente penale specifico, il quale è valutabile in questa sede quand'anche il reato fosse dichiarato estinto ex art. 167 cod. pen., in quanto se, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può considerare i precedenti giudiziari ancorché non definitivi, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, dep. 24/09/2013, Paderni, Rv. 257200). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue queila al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o orbetta [OSCURATO:PERSONA]