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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 23276/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di NAPOLI preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, Con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento 41 tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal gip partenopeo di una carta postepay intestata all'indagato, provvisoriamente accusato di accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione di strumenti atti allo scopo, frode informatica ed autoriciclaggio ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA] a cui i dati relativi all'accesso al conto corrente erano stati carpiti per mezzo del phishing.

Con tale tecnica erano stati sottratti alla donna oltre C 3.000,00.

Nella motivazione dell'ordinanza si dà atto della versione difensiva, riportata anche in una querela sporta contro ignoti dall'indagato, di essere stato a sua volta vittima di un raggiro a seguito del quale aveva inavvertitamente consegnato i propri documenti di identità a soggetti che ne avevano verosimilmente abusato.

Ciò nondimeno, il tribunale (i) evidenziava la sufficienza, nell'attuale fase processuale, dell'ipotizzabilità del reato e non dei gravi indizi di colpevolezza, (ii) riteneva del tutto sfornita di riscontro allo stato la tesi difensiva e (iii) valorizzava, per contro, ai fini della prova del coinvolgimento dell'imputato, la circostanza che tanto l'account sul quale erano stati inizialmente trasferiti i soldi sottratti alla Corrà quanto la carta postepay sul quale il denaro era stato successivamente trasferito, fossero intestati al Raia.

2. Presentando ricorso per Cassazione basato su un unico motivo incentrato su violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. c ed e c.p.p.) per inosservanza dell'art.324 co.7 e 309 co.9 c.p.p. nonché assenza di motivazione, l'indagato lamenta che il tribunale non abbia fornito risposta in relazione alle circostanze rappresentate dalla difesa ed ai documenti prodotti in sede di discussione.

In particolare, non si è tenuto conto della origine lecita dei soldi rinvenuti sul conto sequestrato, che costituiscono lo stipendio mensile dell'indagato, degli allegati alla querela, che dimostrano la truffa di cui è stato vittima l'indagato ed infine del totale analfabetismo informatico dell'indagato, che non sarebbe mai stato in grado di ordire una truffa informatica.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sidichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, basato su un motivo generico e comunque manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.

2. La difesa avanza l'argomento del furto di identità, secondo il quale l'imputato sarebbe stato a sua volta vittima di una truffa che lo ha portato a consegnare copia dei propri documenti a dei falsi promotori commerciali che l'avrebbero poi utilizzata per costruire un avatar a suo nome con cui commettere truffe senza essere rintracciabili.

La tesi difensiva, accompagnata dalla produzione della querela presentata dall'imputato avverso gli ignoti truffatori, sconta tuttavia la genericità conseguente al mancato confronto con il provvedimento impugnato.

Infatti, l'ordinanza del Tribunale della Libertà aveva opportunamente evidenziato (pg. 3) che il denaro provento della truffa era stato in parte recapitato, dopo la doppia trasformazione, prima in bitcoin e quindi nuovamente in euro, su una delle carte Postepay intestata e, soprattutto, nella disponibilità materiale dell'indagato (presso il quale è stata sequestrata).

Tale elemento, non contestato dalla difesa, appare (ed è stato correttamente ritenuto) dirimente della partecipazione dell'indagato allo schema truffaldino, di cui beneficia in parte, giacché non è logicamente sostenibile che il truffatore dell'imputato abbia ordito una truffa ai suoi danni (rubandogli l'identità) per poi beneficiarlo assicurandogli una parte del profitto di altre truffe.

Né a confutare tali considerazioni vale l'argomento difensivo secondo cui la tessera sia stata nel tempo utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per ricevere la propria retribuzione, poiché siffatta recezione lecita di denaro non esclude quella illecita, né l'addotta mancanza di tech-savviness (competenza tecnica) da parte dell'imputato, posto che l'unico ruolo a lui richiesto da chi ha orchestrato la truffa era la disponibilità a prestare la propria identità per creare gli accounts su cui fare arrivare il denaro frutto delle truffe.

Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una ordinanza che ha fornito, in conformità al provvedimento di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, evidenziando un aspetto centrale della vicenda, totalmente negletto dal ricorso, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal tribunale del riesame: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d) c.p.p., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile ex art. 591 c.p.p. il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di NAPOLI preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, Con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento 41 tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal gip partenopeo di una carta postepay intestata all'indagato, provvisoriamente accusato di accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione di strumenti atti allo scopo, frode informatica ed autoriciclaggio ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA] a cui i dati relativi all'accesso al conto corrente erano stati carpiti per mezzo del phishing. Con tale tecnica erano stati sottratti alla donna oltre C 3.000,00. Nella motivazione dell'ordinanza si dà atto della versione difensiva, riportata anche in una querela sporta contro ignoti dall'indagato, di essere stato a sua volta vittima di un raggiro a seguito del quale aveva inavvertitamente consegnato i propri documenti di identità a soggetti che ne avevano verosimilmente abusato. Ciò nondimeno, il tribunale (i) evidenziava la sufficienza, nell'attuale fase processuale, dell'ipotizzabilità del reato e non dei gravi indizi di colpevolezza, (ii) riteneva del tutto sfornita di riscontro allo stato la tesi difensiva e (iii) valorizzava, per contro, ai fini della prova del coinvolgimento dell'imputato, la circostanza che tanto l'account sul quale erano stati inizialmente trasferiti i soldi sottratti alla Corrà quanto la carta postepay sul quale il denaro era stato successivamente trasferito, fossero intestati al Raia. 2. Presentando ricorso per Cassazione basato su un unico motivo incentrato su violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. c ed e c.p.p.) per inosservanza dell'art.324 co.7 e 309 co.9 c.p.p. nonché assenza di motivazione, l'indagato lamenta che il tribunale non abbia fornito risposta in relazione alle circostanze rappresentate dalla difesa ed ai documenti prodotti in sede di discussione. In particolare, non si è tenuto conto della origine lecita dei soldi rinvenuti sul conto sequestrato, che costituiscono lo stipendio mensile dell'indagato, degli allegati alla querela, che dimostrano la truffa di cui è stato vittima l'indagato ed infine del totale analfabetismo informatico dell'indagato, che non sarebbe mai stato in grado di ordire una truffa informatica. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sidichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, basato su un motivo generico e comunque manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. 2. La difesa avanza l'argomento del furto di identità, secondo il quale l'imputato sarebbe stato a sua volta vittima di una truffa che lo ha portato a consegnare copia dei propri documenti a dei falsi promotori commerciali che l'avrebbero poi utilizzata per costruire un avatar a suo nome con cui commettere truffe senza essere rintracciabili. La tesi difensiva, accompagnata dalla produzione della querela presentata dall'imputato avverso gli ignoti truffatori, sconta tuttavia la genericità conseguente al mancato confronto con il provvedimento impugnato. Infatti, l'ordinanza del Tribunale della Libertà aveva opportunamente evidenziato (pg. 3) che il denaro provento della truffa era stato in parte recapitato, dopo la doppia trasformazione, prima in bitcoin e quindi nuovamente in euro, su una delle carte Postepay intestata e, soprattutto, nella disponibilità materiale dell'indagato (presso il quale è stata sequestrata). Tale elemento, non contestato dalla difesa, appare (ed è stato correttamente ritenuto) dirimente della partecipazione dell'indagato allo schema truffaldino, di cui beneficia in parte, giacché non è logicamente sostenibile che il truffatore dell'imputato abbia ordito una truffa ai suoi danni (rubandogli l'identità) per poi beneficiarlo assicurandogli una parte del profitto di altre truffe. Né a confutare tali considerazioni vale l'argomento difensivo secondo cui la tessera sia stata nel tempo utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per ricevere la propria retribuzione, poiché siffatta recezione lecita di denaro non esclude quella illecita, né l'addotta mancanza di tech-savviness (competenza tecnica) da parte dell'imputato, posto che l'unico ruolo a lui richiesto da chi ha orchestrato la truffa era la disponibilità a prestare la propria identità per creare gli accounts su cui fare arrivare il denaro frutto delle truffe. Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una ordinanza che ha fornito, in conformità al provvedimento di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, evidenziando un aspetto centrale della vicenda, totalmente negletto dal ricorso, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal tribunale del riesame: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d) c.p.p., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile ex art. 591 c.p.p. il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 23276/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris