CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;udito il difensore delle parti civili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso,depositando conclusioni e nota spese;udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 28 ottobre 2025, confermava lasentenza di primo grado che aveva ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXresponsabile delreato di cui agli artt. 81 cpv. 628 e 582 cod. pen.1.1. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, eccependo: erronea applicazione di legge penale nonchémanifesta illogicità della sentenza, violazione dell’art 88 cod. pen. in riferimento al mancatoriconoscimento della sussistenza del vizio totale di mente atto ad incidere sulla capacità diintendere e di volere dell’imputata al momento del fatto, nella misura in cui la Corte diappello non aveva assolutamente valutato la relazione medica prodotta;1.2 mancata assunzione di prova decisiva poiché la Corte di appello aveva omessosenza alcuna motivazione di nominare un perito medico al fine di accertare l’incapacità diintendere e di volere dell’imputata al momento dei fatti, malgrado la perizia fosse statachiesta sia con l’atto di appello che in sede di conclusioni;1.3 erronea applicazione della legge penale ed inosservanza dell’art. 179 cod. proc.pen. in relazione all’assenza del difensore di fiducia per legittimo impedimento all’udienzadel 15 novembre 2023: l’istanza di rinvio era stata inviata a mezzo pec nen 19 giorni primadell’udienza, ma nulla avevano detto i giudici di merito sul punto;1.4 mancanza di riduzione nella sua massima estensione dell’attenuante di cui all’art.62 n. 4 cod. pen. e della concessione della sospensione condizionale della pena; mancanzadel’avviso, da parte della Corte di appello, la possibile applicazione delle pene sostitutive;esclusione dei benefici di legge; ingiustificato non accoglimento della richiesta di sostituzionedella pena detentiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato quanto ai primi due motivi proposti.1.1. Infatti, con il secondo motivo di appello il difensore aveva prodotto certificazionemedica, redatta da un medico specialista in neurologia e psichiatria, datata 30 maggio 2020,dalla quale risultava che la ricorrente era in cura presso il suddetto medico da circa cinqueanni e che presentava disturbi d’ansia, disturbi del controllo, con sporadici, ma ricorrentidisturbi del controllo degli impulsi che si esprimevano talora come comportamenticleptomanici; a fronte della produzione di tale relazione, che attestava che la ricorrente erain cura anche all’epoca di commissione dei fatti, la Corte di appello si è limitata ad affermareche la documentazione era “totalmente inidonea al riconoscimento in favore di dellaprevenuta di un vizio totale o parziale di mente” e che “le deposizioni dei testi escussi…nonfanno sorgere dubbi di sorta sullo svolgimento del fatto e sulla colpevolezza dell’odiernaprevenuta” (pag.4 sentenza impugnata), senza argomentare sulla ritenuta inidoneità, con unrichiamo del tutto inconferente alle prove testimoniali e senza pronunciarsi sulla richiesta diperizia formulata dal difensore; pertanto, il discorso giustificativo sviluppato nella sentenzaimpugnata risulta in disarmonia con la giurisprudenza di questa Corte - alla quale il Collegiointende dar seguito - secondo la quale l'obbligo per il giudice di motivare il giudizio disussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto e, specularmente,quello di superfluità della perizia diretta ad appurarne l'integrità, è strettamente correlato allaprospettazione difensiva di elementi specifici e concreti di segno contrario. (Sez. 2, Sentenzan. 50196 del 26/10/2018, Rv. 274684).1.2 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte diappello di Perugia, che dovrà valutare se disporre o meno una perizia medica sull’imputata,alla luce della docuemtanzione prodotta dalla difesa; infondato era invece il terzo motivo diricorso, alla luce della motivazione contenuta a pag,4 della sentenza impugnata, mentre ilquarto motivo di ricorso deve ritenersi assorbito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.