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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 09679/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Enna avverso la sentenza del 02/03/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 22066 del 2 marzo 2021 questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del 13 maggio 2020 della Corte di appello di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto ex art. 424 cod. pen. di cui al capo 8) perché il reato, esclusa la sussistenza delle aggravanti ex art. 7 d.l. n. 152/1991, è estinto per prescrizione; ha inoltre eliminato la relativa pena in continuazione di mesi tre di reclusione e rideterminato la pena complessiva in anni undici e mesi sei di reclusione, previa riqualificazione del reato ascrittogli al capo 1) nell'ipotesi di partecipazione prevista dall'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., rigettando nel resto il ricorso presentato nell'interesse del predetto imputato.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia, deducendo l'erronea determinazione della pena complessiva irrogata a seguito della riqualificazione del reato (capo 1 dell'imputazione) di partecipazione aggravata dalla direzione ed organizzazione del sodalizio criminale ex art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., nella diversa e meno grave ipotesi di partecipazione semplice ai sensi del primo comma della medesima fattispecie di reato.

Si assume, al riguardo, che non è stata operata la riduzione di pena legata all'esclusione della richiamata aggravante, sebbene la pena base vigente prima della modifica normativa introdotta con la legge 27 maggio 2015, n. 69, fosse pari nel minimo edittale ad anni sette e non ad anni nove di reclusione come erroneamente affermato.

La pena finale, dunque, muovendo dalla pena base di anni sette di reclusione, avrebbe dovuto correttamente rideterminarsi, con l'aumento di anni due e mesi sei effettuato a titolo di continuazione, nella complessiva misura di anni nove e mesi sei di reclusione, diversamente da quanto indicato nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile poiché l'atto d'impugnazione è stato proposto nell'interesse del condannato da un difensore che non risulta munito di procura speciale.

Al riguardo, invero, questa Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 26404 , Si è in seguito precisato, nella medesima prospettiva, che il ricorso straordinario non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

V'è infine da considerare, sotto altro ma connesso profilo, che nel caso in esame non emerge dalla decisione impugnata alcuna ipotesi di errore suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 625-bis cit., trattandosi di una fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa armata per la quale è stato correttamente individuato il minimo edittale di pena in base al più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla legge pro tempore applicabile (ossia anteriormente alla legge 27 maggio 2015, n. 69), secondo le puntuali argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 33-39).

2. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Enna avverso la sentenza del 02/03/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 22066 del 2 marzo 2021 questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del 13 maggio 2020 della Corte di appello di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto ex art. 424 cod. pen. di cui al capo 8) perché il reato, esclusa la sussistenza delle aggravanti ex art. 7 d.l. n. 152/1991, è estinto per prescrizione; ha inoltre eliminato la relativa pena in continuazione di mesi tre di reclusione e rideterminato la pena complessiva in anni undici e mesi sei di reclusione, previa riqualificazione del reato ascrittogli al capo 1) nell'ipotesi di partecipazione prevista dall'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., rigettando nel resto il ricorso presentato nell'interesse del predetto imputato. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia, deducendo l'erronea determinazione della pena complessiva irrogata a seguito della riqualificazione del reato (capo 1 dell'imputazione) di partecipazione aggravata dalla direzione ed organizzazione del sodalizio criminale ex art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., nella diversa e meno grave ipotesi di partecipazione semplice ai sensi del primo comma della medesima fattispecie di reato. Si assume, al riguardo, che non è stata operata la riduzione di pena legata all'esclusione della richiamata aggravante, sebbene la pena base vigente prima della modifica normativa introdotta con la legge 27 maggio 2015, n. 69, fosse pari nel minimo edittale ad anni sette e non ad anni nove di reclusione come erroneamente affermato. La pena finale, dunque, muovendo dalla pena base di anni sette di reclusione, avrebbe dovuto correttamente rideterminarsi, con l'aumento di anni due e mesi sei effettuato a titolo di continuazione, nella complessiva misura di anni nove e mesi sei di reclusione, diversamente da quanto indicato nel dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché l'atto d'impugnazione è stato proposto nell'interesse del condannato da un difensore che non risulta munito di procura speciale. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 26404 , Si è in seguito precisato, nella medesima prospettiva, che il ricorso straordinario non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). V'è infine da considerare, sotto altro ma connesso profilo, che nel caso in esame non emerge dalla decisione impugnata alcuna ipotesi di errore suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 625-bis cit., trattandosi di una fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa armata per la quale è stato correttamente individuato il minimo edittale di pena in base al più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla legge pro tempore applicabile (ossia anteriormente alla legge 27 maggio 2015, n. 69), secondo le puntuali argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 33-39). 2. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estenso
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