CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 08774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito, per la parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, come da delega depositata in udienza, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando nota spese e conclusioni alle quali si riporta; udito, per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 aprile 2025, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale responsabile civile, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 aprile 2023, in solido con l’imputato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo A) (art. 452quaterdecies cod. pen.), riconoscendo una provvisionale a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di difetto ed illogicità della motivazione riguardo al contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 10537/2024. In sintesi, la società [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in appello (udienza 23.04.2025) la sentenza Cons. Stato n. 10537/2024 (dep. 31.12.2024), che ha respinto l’appello di GSE e ha confermato l’annullamento (TAR Lazio n. 7565/2018) della sospensione/decadenza degli incentivi, affermando che la minima contaminazione riscontrata sulla biomassa era “irrisoria e irrilevante” e non pregiudicava la classificazione complessiva del materiale come biomassa da filiera vergine; ha inoltre dato rilievo alla eterogeneità della definizione normativa di “biomassa”, che contempla anche determinate tipologie di rifiuti (allegato II, parte V, d.lgs. 152/2006), con conseguente margine di tolleranza nelle operazioni di produzione/trasporto. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, pur avendo ammesso la produzione della decisione amministrativa, non ha in alcun modo confrontato la propria motivazione con quel decisivo precedente, omettendo di spiegare perché non ritenerlo rilevante o perché discostarsene. Si denuncia dunque difetto/illogicità di motivazione su un punto decisivo (compatibilità della biomassa con autorizzazione provinciale e convenzione GSE). 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di illogicità della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza di un “ulteriore danno patrimoniale diverso da quello ambientale”, direttamente ed immediatamente riconducibile alla condotta di cui al capo a) della rubrica. In sintesi, la società [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte di merito non ha dimostrato che il GSE abbia patito un danno patrimoniale diretto e immediato dalla condotta accertata al capo A (traffico illecito di rifiuti), distinguibile dal danno ambientale pubblico (art. 311 d.lgs. 152/2006), la cui legittimazione attiva è riservata allo Stato (Ministero dell’Ambiente). Inoltre, la costituzione di parte civile del GSE sarebbe stata limitata al capo C (truffa aggravata), poi definito con assoluzione, sicché verrebbe meno la base del pregiudizio prospettato. 3. E' pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte del 5 gennaio 2026, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Rileva il PG che il nostro ordinamento non prevede che la sentenza del giudice amministrativo esplichi efficacia diretta di giudicato sulla decisione penale, ma anzi, alla luce dell’art. 654 cod. proc. pen., “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. Ne consegue, nel caso in esame, in cui la condanna dell’imputato è irrevocabile per omessa impugnazione, che il ricorso per cassazione del solo responsabile civile avverso alla sentenza penale, proposto alla luce di un giudicato amministrativo, si risolve in una istanza di rivisitazione nel merito della sentenza penale stessa, inammissibile in sede di legittimità, dovendosi poi risolvere l'eventuale sussistenza di un contrasto di giudicati in altra sede con diversi strumenti giuridici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito della tempestiva richiesta di discussione orale depositata dalla difesa del responsabile civile - ricorrente, è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Deve premettersi, per migliore intellegibilità dell’impugnazione, che la società ricorrente è titolare di un impianto termoelettrico, alimentato con biomassa di origine legnosa, situato in Confienza (PV), via Vespolate n. 52, per il quale il Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2010, aveva riconosciuto la qualifica di IAFR ([OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi del d.m. 18 dicembre 2008 (“Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”), con conseguente accesso ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica previsti dall’art. 2, commi 143 ss., della legge n. 244 del 2007 e stipula della relativa convenzione. A seguito di un sopralluogo sull’impianto, effettuato in data 26 gennaio 2016 alla presenza di rappresentanti del [OSCURATO:PERSONA] forestale dello Stato, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale– A.R.P.A. Lombardia e della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], il Gestore aveva rilevato che la biomassa utilizzata per l’alimentazione (identificata, dai documenti di trasporto, come “MPS – Materia prima secondaria”) “non era una biomassa di legno vergine, ma una biomassa triturata con presenza di residui legnosi ottenuti da triturazione di materiali quali bancali e legno lavorato misto a residui di plastica e di altro genere”. Questa biomassa, per un quantitativo pari a 1000 mc, veniva sequestrata dalla Procura di Milano, nell’ambito dell’apertura di un’indagine penale. Il G.S.E., contestando all’impresa “violazioni rilevanti” ai sensi del d.m. 31 gennaio 2014 (recante “Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”), adottava il provvedimento prot. n. GSE/P20160046257 del 29 aprile 2016, tramite il quale il Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. sospendeva il riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nell'impianto, alimentato a biomassa, sito nel Comune di Confienza, identificato dal numero IAFR 5319, di potenza pari a 1000 kWe e 5230 kWt. 2.2. Sotto il profilo penalistico, per come ricostruibile dalla sentenza impugnata, la vicenda riguarda la gestione di flussi di materiale destinato alla centrale a biomassa di Confienza (PV), di proprietà [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], e il collegamento con due siti operativi riferibili alla ditta [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.: Sale (AL) e Mortara (PV). Secondo l’imputazione e la ricostruzione giudiziale, tra il 10 gennaio 2011 e il 26 gennaio 2016 si sarebbe sviluppata un’attività organizzata di conferimento e combustione di ingenti quantitativi di rifiuti (CER 200201 – rifiuti biodegradabili), in luogo della biomassa legnosa vergine autorizzata per l’impianto di Confienza [pp. 3–4, 11]. Gli attori principali sono: a) [OSCURATO:PERSONA] (dipendente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., gestore di fatto dell’impianto di Confienza, responsabile dei controlli preliminari sui materiali in ingresso: pp. 9, 11, 14); b) [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. [fornitore del materiale; sede di Sale (AL) autorizzata alla messa in riserva e Mortara (PV) autorizzata anche al recupero per la produzione di MPS (materia prima seconda): pp. 8–9]; c) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (autotrasportatori coinvolti in una prima fase: p. 11); d) [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], interlocutore istituzionale nelle autorizzazioni e nella convenzione IAFR/GSE: pp. 9–10). Le indagini traevano origine da segnalazioni di privati circa cattivi odori e movimentazione notturna di mezzi in zona Confienza; seguivano accertamenti nel secondo semestre 2012 nei comuni di Sale (AL), Mortara (PV) e Confienza (PV) [p. 8]. Il periodo di riferimento del flusso illecito indicato in imputazione copre l’intervallo 2011–2016, con sequestro in data 26 gennaio 2016 [pp. 4, 6, 11]. Gli accertamenti documentali e di sito evidenziavano una triangolazione dei flussi in cui cartolarmente (tramite DDT/Formulari) si attestava il passaggio da Mortara (PV), sito autorizzato al recupero. In realtà, il materiale veniva ridotto volumetricamente a Sale (AL) (solo messa in riserva, non recupero) e inviato direttamente a Confienza. Veniva poi falsamente documentato un ulteriore transito per Mortara per simulare un’ulteriore fase di recupero mai eseguita [pp. 3–5, 8–10]. In termini materiali, la centrale di Confienza poteva ricevere esclusivamente biomassa legnosa vergine ai sensi dell’autorizzazione provinciale e della qualifica IAFR; tuttavia, gli accertamenti visivi e la documentazione acquisita evidenziavano la presenza di componenti non coerenti con tale tipologia [pp. 9, 17–20]. Con riferimento ai vari siti operativi ed ai titoli autorizzatori, risulta che Sale (AL) era autorizzata alla messa in riserva (stoccaggio), non alle operazioni di recupero per produrre MPS, mentre Mortara (PV) era autorizzata alla messa in riserva e alle operazioni di recupero finalizzate alla produzione di MPS [pp. 8–9]. La centrale di Confienza (PV), invece, secondo l’autorizzazione ex art. 12 d.lgs. 387/2003 e la convenzione con il GSE per la qualifica IAFR, avrebbe dovuto ricevere solo biomassa legnosa vergine [pp. 9, 17–18]. Durante la perquisizione e l’ispezione visiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ARPA [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] riportavano la presenza, nei cumuli triturati e nella camera di combustione, di elementi estranei alla biomassa vergine: pezzi di plastica, stoffe, reti, legni laccati/verniciati, compensati, viti/bulloni e un groviglio di chiodi rinvenuti a valle della combustione (indicativo della presenza di bancali o legni trattati) [pp. 18–20]. L’estensione del materiale è descritta come circa 1000 m³ di cumulo; si segnala altresì che l’autorizzazione non ammetteva tali contaminazioni [pp. 18–19]. Il funzionario GSE Esposito effettuava un’ispezione completa dei cumuli (apertura a “trincea” per verificare anche l’interno) e documentava fotograficamente (194 foto e 1 video) l’omogenea presenza di corpi estranei su tutti i cumuli visibili in impianto (plastiche, reti, tessuti, legni lavorati/laccati) [pp. 19–20]. Tali riscontri venivano correlati alla non conformità con quanto comunicato per l’accesso agli incentivi e con l’autorizzazione [pp. 17, 19–20]. 2.3. Quanto ai ruoli dei diversi soggetti coinvolti, [OSCURATO:PERSONA] veniva qualificato come gestore dell’impianto di Confienza per [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], incaricato dei controlli preliminari di compatibilità dei materiali in ingresso; la sentenza indica accordi con il fornitore [OSCURATO:PERSONA] per effettuare carichi non conformi e riconosce un coinvolgimento non occasionale, provato da testimonianze concordanti e documentazione [pp. 9, 11]. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., secondo la ricostruzione, riforniva l’impianto di Confienza “sin dall’inizio”, impiegando la triangolazione e la falsa attestazione di recupero a Mortara, mentre il materiale subiva a Sale (solo messa in riserva) una mera riduzione volumetrica. Il decesso di [OSCURATO:PERSONA] comporterà l’estinzione del reato nei suoi confronti [pp. 8–12]. Con riferimento alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la stessa compariva nella prima fase investigativa come trasportatore. [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto per non aver commesso il fatto; a [OSCURATO:PERSONA] si attribuiva una condotta di illecita gestione ex art. 256 d.lgs. 152/2006 (poi dichiarata prescritta) e la Corte d’appello confermava le statuizioni di primo grado [p. 11]. Infine, quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], in sede dibattimentale, questi rendeva dichiarazioni: riconosceva una presenza infinitesimale di impurità non pericolose, spiegava le due linee di produzione di [OSCURATO:PERSONA] (vergine e “inquinata”) e sosteneva che Confienza ricevesse dalla linea vergine; affermava l’assenza di campionamenti scientifici e illustrava le procedure aziendali di accettazione/rifiuto dei carichi in base a un esame visivo (se “diffusa non conformità”, rimando del carico; se minime impurità facilmente separabili, accettazione con selezione in impianto). La Corte d’appello, riprendendo il primo grado, ne escludeva il suo coinvolgimento consapevole nelle falsità di carico e, sul capo C (truffa), pur ritenendo la materialità del reato, negava l’elemento soggettivo e confermava l’assoluzione [pp. 10, 12]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva: (i) condannato [OSCURATO:PERSONA] per il capo A) (art. 452quaterdecies c.p.), con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a 1 anno e 2 mesi (pena sospesa), e al risarcimento danni alle parti civili (GSE e Provincia di [OSCURATO:PERSONA]) in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], oltre una provvisionale di € 50.000,00 a GSE e € 3.000,00 alla Provincia [p. 8]; (ii) assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal capo B (falsi) per non aver commesso il fatto; (iii) assolto [OSCURATO:PERSONA] dal capo C (truffa) per insussistenza del dolo; (iv) dichiarato la prescrizione per le condotte ex art. 256 d.lgs. 152/2006 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; (v) escluso la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 [p. 8]. 2.4. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in qualità di responsabile civile, mirava a riformare la statuizione di condanna in solido con l’imputato [OSCURATO:PERSONA] (resosi responsabile del delitto di cui al capo A, art. 452quaterdecies c.p.) al risarcimento dei danni in favore di GSE e della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], nonché a ottenere la revoca delle provvisionali. La Corte territoriale ha respinto l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado, sia sul titolo della responsabilità civile (art. 2049 cod. civ.), sia sulla sussistenza e configurazione del danno lamentato dal GSE. 2.5. Orbene, con particolare riferimento al primo profilo, oggetto del presente motivo di impugnazione rapportato alla mancata valutazione della sentenza del Consiglio di Stato, la Corte d’Appello fonda la “non conformità” della biomassa su accertamenti visivi ([OSCURATO:PERSONA]/ARPA), dossier fotografico (GSE) e su contenuti autorizzativi che richiederebbero biomassa “vergine” (non proveniente da filiera di recupero, secondo i testi). Alla luce degli accertamenti svolti (ispezioni ARPA/[OSCURATO:PERSONA] e verifica GSE del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la Corte ha ritenuto che la gestione del combustibile presso l’impianto di Confienza sia avvenuta in violazione delle prescrizioni autorizzative e della convenzione IAFR: i materiali presentavano componenti estranee e indicatori fisici (plastiche, tessuti, reti; legni verniciati/laccati/compensati; residui ferrosi e chiodi nella camera di combustione, indice di bancali) incompatibili con la biomassa legnosa vergine ammessa. Da qui la valutazione di abusività della gestione e la conformità della fattispecie al paradigma penale. 2.6. Tanto premesso, il motivo, come anticipato, è privo di pregio. È ben vero che i giudici di appello non hanno preso in esame il contenuto della sentenza impugnata. Quanto sopra, tuttavia, non inficia la tenuta della sentenza qui ricorsa. È principio generale che il giudice penale risolva autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione (art. 2, cod. proc. pen.), e che le decisioni extrapenali – ivi comprese quelle amministrative – non spiegano efficacia vincolante nel processo penale, se non nei ristretti limiti delineati dalla legge e dalla giurisprudenza: la regola è l’autonomia e la separazione dei giudizi e la valutazione libera del contenuto fattuale della decisione extrapenale ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche attraverso l’art. 238bis cod. proc. pen., per le sentenze irrevocabili, come documenti valutabili e non come “prova legale”). La giurisprudenza di legittimità ribadisce che il giudicato amministrativo è al più “tendenzialmente vincolante” e non può comprimere il dovere del giudice penale di accertare autonomamente i fatti, dovendo l’eventuale decisione extrapenale essere “valutata” a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. (con riscontri). In tal senso, ad esempio, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 31967 del 26/06/2024, Carmellini, non mass.), pur resa in materia urbanistica, ha tuttavia inequivocabilmente affermato che la sentenza amministrativa non vincola il giudice penale e va apprezzata come elemento di prova secondo il regime ordinario, richiamando proprio l’art. 2 cod. proc. pen. Sul versante amministrativo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato valorizza, in reciproco, il principio per cui il giudicato penale ha efficacia extra moenia solo per i fatti materiali e nei limiti soggettivi ex art. 654 cod. proc. pen. (cfr. ad es., Cons. St., Sez. VI, n. 1487 del 14 aprile 2016): ciò conferma, per converso, che il giudice penale non è vincolato da qualificazioni e apprezzamenti giuridici del giudice amministrativo (regola di separazione, con vincoli rigorosi e non automatici). In sintesi: anche una pronuncia amministrativa definitiva può essere acquisita e considerata quale fonte di conoscenza, ma non vincola il giudice penale né impone un obbligo di “adesione” motivazionale, purché il giudice penale dia conto del proprio percorso probatorio e della regola di giudizio applicata. 2.7. Tanto premesso, nel caso di specie la sentenza del Consiglio di Stato ha respinto l’appello di GSE e confermato la pronuncia del TAR, annullando il provvedimento di sospensione e decadenza dagli incentivi in ragione di una carenza istruttoria: si era rilevato che GSE (e gli altri organi) avevano svolto solo ispezioni visive, senza campionamento e caratterizzazione chimicofisica del materiale; la minima contaminazione emersa nei campioni analizzati dal CTU civile (2% circa in due campioni) è stata ritenuta irrilevante rispetto alla compatibilità complessiva della biomassa con l’autorizzazione, anche in ragione della eterogeneità della nozione normativa di “biomassa” (allegato II, parte V, d.lgs. 152/2006; art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. 28/2011). Si precisa, evidentemente, che l’oggetto del giudizio amministrativo verteva sulle misure di autotutela in materia di incentivi (correttezza e proporzionalità dell’istruttoria GSE), non sull’accertamento dei profili penalmente rilevanti di cui all’art. 452quaterdecies cod. pen. (condotta organizzata e abusiva, natura “abituale”, ingenti quantitativi, finalità di ingiusto profitto). Orbene, la Corte d’appello ha deciso sulla responsabilità penale/civile collegata al capo A (art. 452quaterdecies cod. pen.) e sulle conseguenze civilistiche (danno al GSE) applicando i principi propri del giudizio penale (per il reato: oltre ogni ragionevole dubbio, art.533 cod. proc. pen.; per le domande civili nella sede penale: criterio civilistico del più probabile che non). La sentenza del giudice amministrativo, invece, affronta il tema della sufficienza dell’istruttoria a sostegno di provvedimenti (ri)decisori sugli incentivi, in un quadro di evidenza indiretta e “ragionevole” (campionamenti, CTU). Si tratta, dunque, di giudizi non sovrapponibili: il giudice penale accerta condotte tipiche (allestimento organizzato; pluralità di operazioni; gestione abusiva; ingente quantità; fine di profitto) secondo la fattispecie incriminatrice, che – si rammenta – è reato abituale di pericolo presunto, non richiede danno ambientale né “minaccia grave”, potendo l’abusività consistere anche nella violazione di prescrizioni amministrative o di limiti autorizzativi. Pertanto, il fatto che il giudice amministrativo abbia ritenuto non proporzionata la sospensione/decadenza degli incentivi per carenza di campionamenti non sovverte la motivazione penale che valorizza testimonianze, rilievi visivi, dossier fotografico, riscontri in camera di combustione e la cornice autorizzativa (biomassa vergine), ai fini dell’abusività e della non conformità rilevanti nel capo A). Come detto, il giudice penale deve procedere a un accertamento autonomo e può acquisire la decisione amministrativa come documento; la mancata “trattazione” specifica in motivazione della pronuncia del giudice amministrativo non comporta vizio se la motivazione della sentenza penale è - come nel caso in esame - logica, coerente e radicata su risultanze processuali plurime e convergenti. È sufficiente che la motivazione penale superi il ragionevole dubbio rispetto alle ipotesi alternative, confutando le letture difensive non riscontrate e valorizzando le prove dirette e indiziarie (anche “visive”) secondo i canoni di legittimità (la condanna è legittima quando le ipotesi alternative si riducono a eventualità remote, prive di appiglio nelle emergenze processuali: cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 25016 del 08/04/2022, Pisano ed altri). La Corte d’appello ha richiamato e applicato la giurisprudenza di legittimità sulla natura dell’art. 452quaterdecies cod. pen. e sull’abusività (anche come violazione di prescrizioni amministrative), nonché sulla responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ. (occasionalità necessaria). Questi riferimenti sono autosufficienti a sorreggere la decisione, prescindendo da ogni “adesione” al giudizio amministrativo sulla proporzionalità dell’autotutela GSE. 2.8. In particolare, la sentenza penale ha dato conto di: (i) rilievi ARPA/[OSCURATO:PERSONA] con riscontro di plastiche, tessuti, legni trattati/laccati/compensati e residui ferrosi/chiodi nella camera di combustione (indice di combustione di bancali), incompatibili con la biomassa legnosa vergine prevista dai titoli; (ii) ispezione del GSE con apertura dei cumuli e dossier fotografico (194 foto più video), attestante omogenea presenza di corpi estranei in tutti i cumuli; (iii) cornice autorizzativa/IAFR, che ammette biomassa vergine e sottoprodotti non contaminati; (iv) ruolo funzionale del preposto addetto al controllo in ingresso (occasionalità necessaria). Questo compendio integra, alla luce della giurisprudenza, il paradigma della gestione abusiva e consente il superamento del ragionevole dubbio. Anche sul piano civilistico, la Corte d’appello ha richiamato la distinzione tra danno ambientale pubblico (art. 311 d.lgs. 152/2006; legittimazione statale) e danni patrimoniali ulteriori a soggetti diversi (qui: GSE), azionabili iure proprio se provati (Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Busolin, Rv. 264114 – 01; Sez. 1, n. 44528 del 25/09/2018, dep. 2019, Pg c. Abulaiha, Rv. 277148 – 03). La consulenza tecnica e l’esito del giudizio davanti al Consiglio di Stato – incentrati sulla carenza di campionamenti e sulla minima contaminazione – non elidono la non conformità accertata in sede penale ai fini della ricostruzione del pregiudizio patrimoniale (erogazioni incentivanti sorrette da una premessa di conformità rivelatasi falsa), essendo ben distinta la prova del reato (regola B.A.R.D.) dalla prova del danno (regola civilistica del “più probabile che non”), e restando comunque non vincolante la qualificazione amministrativa. 2.9. Sul piano sovranazionale, del resto, i criteri Engel della Corte EDU distinguono i procedimenti amministrativipunitivi da quelli penali, confermando che i primi hanno garanzie “penalistiche” solo in quanto sostanzialmente punitivi, senza incidere sulla regola di giudizio penale in senso stretto; il che ribadisce la separazione tra i binari e la autonomia dell’accertamento penale rispetto alle valutazioni amministrative. Quanto allo standard probatorio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, la dottrina e la giurisprudenza europee confermano la sua funzione di regola di giudizio “elevata” nel processo penale, a presidio della presunzione di innocenza; l’omessa “adesione” ad altra decisione (del giudice amministrativo) non è dunque di per sé viziante, se la motivazione penale espone un percorso logicoprobatorio completo e coerente. Ne consegue, pertanto, che il vizio motivazionale dedotto non inficia irrimediabilmente la sentenza impugnata, con conseguente rigetto del motivo. 3. Anche il secondo motivo è infondato. 3.1. La Corte d’appello valorizza il paradigma della responsabilità indiretta del preponente/committente, ex art. 2049 cod. civ., quando il fatto dannoso del preposto sia stato agevolato o reso possibile dall’esercizio delle incombenze affidate e sussista la possibilità di direzione e vigilanza: il dipendente [OSCURATO:PERSONA] era il gestore di fatto dell’impianto di Confienza, preposto ai controlli di conformità del materiale in ingresso, sicché l’accettazione dei carichi non conformi è stata resa possibile proprio dal ruolo funzionale ricoperto; non ricorre dunque alcuna abnormità idonea ad interrompere il nesso causale. 3.2. La Corte richiama, in linea con questa impostazione, arresti giurisprudenziali secondo cui la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. opera anche se il dipendente agisca con finalità egoistiche o devianti, purché non abnormi, e sempre che la condotta si collochi nel solco dell’“occasionalità necessaria” (Sez. 1, n. 25158 del 03/02/2022, A., Rv. 283477 – 02; Sez. 6, n. 17049 del 14/04/2011, M., Rv. 250498 – 01; Sez. 3, n. 36503 del 02/07/2002, Cerullo, Rv. 222614 – 01). Il giudice d’appello, in particolare, sottolinea come, in un impianto a biomassa incentivato, la vigilanza sul combustibile in ingresso sia un presidio organizzativo essenziale; la società, titolare dei poteri di direzione e controllo, risponde civilmente del danno cagionato ai terzi dal proprio addetto, tanto più ove la violazione attenga a prescrizioni di settore e a vincoli autorizzativi/convenzionali (IAFR). Anche per questo profilo la Corte territoriale richiama un filone di legittimità che, precisando l’estensione della responsabilità indiretta, la riconduce a una forma di allocazione del rischio in capo a chi si giova dell’opera del preposto pur dovendo governarla e sorvegliarla. 3.3. Quanto, poi, alla legittimazione del GSE e alla natura del danno azionabile, richiamando il binario tracciato dal legislatore e dalla Corte costituzionale, la Corte ricorda che il danno ambientale pubblico è azionabile solo dallo Stato (art. 311 d.lgs. 152/2006), ma ciò non esclude che soggetti diversi (enti territoriali, soggetti privati) possano agire iure proprio per i danni patrimoniali specifici, ulteriori e diretti derivati dalla medesima condotta lesiva. In questa cornice, il GSE non ha invocato il ristoro del danno ambientale, ma la reintegrazione del proprio patrimonio decurtato dal pagamento di incentivi che, alla luce dell’accertata non conformità del combustibile, si rivelano non dovuti. 3.4. La Corte d’appello ricostruisce il danno del GSE come pregiudizio da indebito: gli incentivi sono stati corrisposti in un arco pluriennale sulla base della presupposizione (errata) che l’energia fosse prodotta mediante biomassa vergine conforme all’autorizzazione e alla qualifica IAFR; appurata la non conformità, quelle somme integrano uscite patrimoniali causalmente collegate alla condotta illecita ed indebite rispetto alla disciplina incentivante. Si tratta, dunque, di un danno patrimoniale “diverso” rispetto al danno ambientale pubblico, del tutto coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza. 3.5. La Corte d’appello esamina l’atto di costituzione, le memorie e le conclusioni depositate dal GSE (9.02.2023), rilevando che la domanda risarcitoria era rivolta a tutti i capi d’imputazione (A, B e C) e non soltanto al capo C (truffa). Il riferimento a quest’ultimo riguarda, semmai, profili quantitativi (parametri economici), non l’ambito soggettivo od oggettivo della pretesa. Ne discende l’insussistenza del vizio di ultrapetizione e la piena corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Questa Corte, in sede civile, afferma infatti costantemente che l’ultrapetizione si verifica solo quando il giudice attribuisca un bene non richiesto o si spinga oltre i limiti del petitum e della causa petendi; non ricorre, invece, quando il giudice qualifichi giuridicamente la domanda e fondi la decisione su ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate, senza alterare i fatti costitutivi allegati (si v., tra le tante, Cass. Sez. 6, 03/07/2019, n. 17897, Rv. 654734 – 01, che esclude l’ultrapetizione ove il decisum resta entro il petitum sostanziale; ancora, Cass. Sez. 6-1, ord. 20/07/2022, n. 22761, non mass., che ribadisce la natura “di limiti” e non “di gabbia” del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ.). Coerentemente, la giurisprudenza ammette che, nelle domande risarcitorie, siano implicitamente ricompresi gli accessori e le componenti tipiche della pretesa (interessi, svalutazione, frazionamento del danno non patrimoniale), senza che ciò integri ultra o extra petita: il poteredovere giudiziale è di attribuire il “nomen iuris” corretto e scomporre il danno nelle sue voci entro i fatti allegati (panorama sintetizzato, fra le altre, da Cass. Sez. 1, ord. 16/03/2018, n. 6574, non mass.; Cass. Sez. 1, 17/09/2015, n. 18243, Rv. 636751 – 01; Cass. Sez. 3, 14/06/2016, n. 12140, Rv. 640242 – 01; Cass. Sez. 1, 15/02/2017, n. 4028, Rv. 644309 – 01). 3.6. Quanto all’asserita “estensione” della pronuncia oltre il “capo C” (truffa), il vizio non sussiste per tre ragioni. Anzitutto, per essere la domanda sostanzialmente unitaria: l’azione civile del GSE mira al risarcimento patrimoniale per esborsi incentivanti; che il fondamento illecito venga dalla condotta organizzata abusiva (art. 452quaterdecies cod. pen.) o (anche) dalla truffa, attiene alla causa petendi in diritto e non muta il bene richiesto (reintegrazione patrimoniale). L’interpretazione sostanziale della domanda esclude l’ultrapetizione. In secondo luogo, alla luce dei poteri del giudice penale sulla domanda civile: una volta accertata la responsabilità (penale o la sola illiceità del fatto rilevante ai fini civili), il giudice può pronunciare condanna (anche generica) e provvisionale ai sensi degli artt. 538–539 cod. proc. pen. senza incorrere in ultrapetizione, purché ad oggetto della domanda della parte civile. In terzo luogo, e soprattutto, per la legittimazione del GSE e la natura del danno: le Sezioni Unite civili hanno chiarito la natura pubblicistica delle funzioni del GSE in tema di incentivi e, correlativamente, la giurisdizione del giudice ordinario per le pretese risarcitorie connesse (Cass. Sez. U, 30/01/2023, n. 2761, non mass.; cfr. anche Cass. Sez. U., 27/03/2020, n. 7560, Rv. 657472 – 01, su profili di giurisdizione attinenti ai rapporti con il GSE). La rivendicazione del pregiudizio patrimoniale per esborsi indebiti è dunque tipica e non introduce un bene diverso da quello azionato. Il secondo motivo, prospettando sostanzialmente un vizio di ultrapetizione, è dunque infondato: la decisione rientra nel perimetro della domanda risarcitoria del GSE (bene della vita richiesto: reintegrazione per esborsi incentivanti), si fonda su poteri espressi del giudice penale ex artt. 538–539 cod. proc. pen. e rispetta i limiti del petitum secondo il canone dell’art. 112 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. 3.7. Quanto al nesso di causalità, la Corte d’appello osserva che l’erogazione degli incentivi dipendeva dalla conformità del combustibile all’autorizzazione e alla convenzione: accertata la non conformità (su base tecnicoispettiva e documentale), le somme risultano non dovute e costituiscono pregiudizio diretto del GSE. L’aver ritenuto provato il reatopresupposto (abusività della gestione) e l’aver individuato la violazione del perimetro autorizzativo consente di collegare immediatamente la condotta alla fuoriuscita patrimoniale del gestore degli incentivi, senza necessità di dimostrare un danno ambientale in senso stretto. Il danno, in definitiva, è stato correttamente ricostruito come esborso indebito di incentivi connessi a produzioni energetiche che non rispettavano la condizione di impiego di biomassa vergine. Il metodo seguito dalla Corte è duplice: (i) anzitutto, quanto alla causalità giuridica: dalla condotta (gestione abusiva e non conformità del combustibile) discende la falsa presupposizione che ha determinato GSE a pagare; (ii) in secondo luogo, quanto alla causalità economica: la differenza tra quanto erogato e quanto spettante alla luce dell’accertata non conformità integra la perdita patrimoniale. Ne discende che la non conformità del combustibile (violazione del perimetro autorizzativo/convenzionale IAFR) è giuridicamente rilevante ai fini del capo A), senza bisogno di un danno ambientale, e che l’accertamento penale può correttamente valorizzare riscontri visivi/documentali e l’assetto autorizzativo per qualificare la condotta come abusiva (si vedano anche Sez. 3, n. n. 37113 del 12/09/2023, Foti ed altro, non mass. e Sez. 3, n. 50772 del 20/12/2023, Cordioli, non mass., in tema di struttura del reato e misure ripristinatorie). Una volta accertata, dunque, la non conformità del combustibile rispetto all’autorizzazione e alla qualifica di IAFR, l’erogazione degli incentivi avvenuta sulla presupposizione di tale conformità integra il pregiudizio patrimoniale del GSE. La prova del nesso si gioca sull’accertamento della premessa di conformità smentita dagli atti (ispezioni; documentazione; dossier fotografici) e sulla consequenziale non debenza del pagamento. La ricostruzione è coerente coi poteri del giudice penale sulla domanda civile (artt. 538–539 cod. proc. pen.) e con la funzione dell’azione del GSE che fa valere un danno patrimoniale “diverso” dal danno ambientale, legittimamente azionabile iure proprio (sul punto, Cass. civ., Sez. U, 30 gennaio 2023, n. 2761, cit.). Nello scrutinio del nesso causale, la motivazione di merito è insindacabile se logica e coerente; lo standard penale (“oltre ogni ragionevole dubbio”) non impone di confutare ogni ipotesi alternativa, ma solo quelle razionalmente sostenibili; ciò è ribadito da una nutrita giurisprudenza di questa Corte. La conseguenza pratica è che la doglianza sul nesso, se volta a sollecitare una rivalutazione del fatto, è inammissibile; se, invece, contesta la logica del percorso, resta infondata quando il giudice, come nel caso in esame, abbia esplicitato la premessa di conformità smentita e la sequenza condotta–esborso (si veda la già cit., Cass. n. 25016 del 08/04/2022). Anche tale ulteriore profilo di doglianza del secondo motivo, indirizzato a negare il nesso causale tra condotta ex art. 452quaterdecies cod. pen. ed il danno subito dal GSE, è dunque infondato: (i) la fattispecie è reato di pericolo fondato sull’abusività (anche per violazioni autorizzative); (ii) l’esborso incentivante su presupposto falso integra un danno patrimoniale tipico e diverso dal danno ambientale; (iii) la motivazione d’appello è incensurabile se coerente nell’illustrare la catena causale e i relativi riscontri, come avvenuto nel caso in esame. 3.8. In ordine al quantum, infine, la Corte richiama gli esiti della consulenza tecnica assunta in primo grado, che stima in circa € 6.000.000 il danno complessivo da erogazioni non dovute. Sul piano praticoprocessuale, ciò giustifica la conferma della provvisionale di € 50.000 in favore del GSE (e di € 3.000 alla Pro