CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 00426/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si eccepisce il mancato rispetto del termine di 40 giorni in ordine alla notifica dell'avviso di citazione in appello all'imputato, notificato presso il difensore il 19 gennaio 2024 per l'udienza dell'8 febbraio 2024, e l'omessa motivazione sul punto, benché oggetto di apposita memoria diretta alla Corte di appello, è superato ed ormai inammissibile, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, che /risolvendo il problema interpretativo postosi sul punto, con sentenza del 27 giugno 2024 hanno chiarito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dall'I. luglio 2024, mentre nel caso di specie l'appello risulta proposto prima di tale data, tant'è che il decreto di citazione in appello è del 28 novembre 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma, dovendo escludersi profili di colpa per le ragioni esposte, va esonerato dal versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere .estensore 1V Prèsidente