CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tura di Stato che lo rappresenta edifende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale alle liti in calce al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 740/2021depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.2.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18110/2021Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 16826/2026Il Ministero della Cultura ha proposto ricorso per cassazione avversoData pubblicazione 29/05/2026la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 740/2021, che,riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, avevaaccertato il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] a percepire ilcontributo FUS (Fondo unico per lo spettacolo del Ministero per i benie le attività culturali) per l'anno 2012 (€ 735.000) e condannato ilMinistero al pagamento della somma e relativi accessori, oltre adavere respinto l'appello incidentale del Ministero relativo agliinteressi.Secondo l'Amministrazione ricorrente, la Corte territoriale haillegittimamente disapplicato la disciplina vincolata in materia didecadenza dal contributo pubblico, riconoscendo indebitamenteequipollenze documentali non previste dalla legge.La stessa Amministrazione ha specificato che il contributo FUS 2012era stato concesso all'[OSCURATO:PERSONA] con decreto dirigenziale del31.5.2012, ed era stata erogata un'anticipazione pari all'80% (€588.000). Per il pagamento del saldo, inoltre, l'[OSCURATO:PERSONA] era te-nuta a presentare entro il 31.12.2013 la documentazione consuntivacompleta e formale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.m. del 9.11.2007,ma la stessa [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottemperato a tale obbligo, in-viando solo documentazione parziale e informale (rendiconto finan-ziario dell'esercizio 2012 redatto sulla falsariga di quello predispostodall'Amministrazione sul sistema on-line, senza l'allegazione di alcundato relativo al programma artistico realizzato), tramite strumentialternativi rispetto a quello tipicamente previsto. Il Ministero ricor-rente sostanzialmente ha contestato, dunque, che la documenta-zione, oltre ad essere carente del consuntivo ex art. 7 del d.m. citato- che si componeva del progetto artistico e del bilancio finanziarioper come previsto nell'art. 6, comma 3 -, era stata trasmessa solo il26.6.2014, oltre il termine perentorio e senza l'osservanza delle mo-dalità richieste dalla normativa in materia. Conseguentemente, conprovvedimento del Direttore generale, il Ministero aveva dichiarato2 di 9Numero registro generale 18110/2021Numero sezionale 718/2026la decadenza dal contributo e disposto il recupero dell'anticipazione,Numero di raccolta generale 16826/2026maggiorata di interessi. Peraltro, il Ministero ha precisato,D autalt peubrbiloicraz-ione 29/05/2026mente, che, con nota del 21.1.2014, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avevaammesso il proprio inadempimento e solo nella data indicata da ul-timo aveva trasmesso quanto richiesto, adducendo motivi di salutedel [OSCURATO:PERSONA], con istanza per la rimessione in termini.Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso, con il qualeha rappresentato di avere diritto alla somma integrale, avendo rea-lizzato il programma artistico per l'anno 2012, e di avere trasmessola documentazione consuntiva completa, sebbene con modalità in-formatiche diverse da quelle previste, a causa di malfunzionamentidel sistema informatico ministeriale.È stata fissata l'adunanza camerale per la trattazione.Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia laviolazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 24 del2003 (conv. con modif. dalla l. n. 82 del 2003) e del d.m. del 9.11.2007 nonché dell'art. 12 della l. n. 241 del 1990 (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.). In particolare, il ricorrente lamenta che la Corted'Appello ha illegittimamente affermato che la documentazionetrasmessa dall'[OSCURATO:PERSONA] entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ancorché difformeda modelli, modalità e forma dichiarativa richieste, aveva comunqueraggiunto lo scopo, rendendo illegittima la decadenza sancita aseguito del mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione,prescritti dalla normativa vigente. Il ricorrente, a corredo di quantosopra, rappresenta che l'Amministrazione non dispone didiscrezionalità nell'applicazione delle cause di decadenza, poiché èvietato riconoscere equipollenze documentali ex post, in contrastocon il principio di parità di trattamento dei beneficiari e lesive delprincipio di legalità e della disciplina vincolata. Specifica, altresì, che3 di 9Numero registro generale 18110/2021Numero sezionale 718/2026l'accettazione dei documenti, senza il rispetto delle modalità e deiNumero di raccolta generale 16826/2026termini prescritti dal citato d.m., ha determinato un caso dDi aetac pcubebslicsaozio ne 29/05/2026di potere e di ingiustizia nei confronti degli altri organismi soggettialla medesima disciplina. La ricorrente deduce, quindi, che ladisposta decadenza era pienamente legittima per il mancato rispettodegli obblighi di rendicontazione prescritti dalla normativa edaccettati dall'interessato con la presentazione della domanda diriconoscimento dei contributi.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l'illegittimo esercizio diun potere interno alla giurisdizione ordinaria (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.). La Corte d'Appello ha disapplicato un atto amministrativogenerale (il d.m. del 9.11.2007) mediante introduzione di criteri nonprevisti dalla normativa, trascurando di considerare che il giudiceordinario può solo accertare l'esistenza dell'atto amministrativo enon può disapplicarlo in controversie con la PA. La disapplicazione exart. 5 all. E l. 2248/1865 è consentita solo nei giudizi tra privati enon è ammessa nei rapporti pubblicistici regolati da normevincolanti.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia il vizio di motivazione el'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),poiché la Corte d'Appello ha omesso di considerare che il consuntivo31.12.2013 era privo di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46-47 deld.P.R. n. 445 del 2000 e conteneva dati non veritieri e non coerentirispetto al consuntivo successivo, tanto che il raffronto tra idocumenti del 2013 e quelli del 2014 esclude in radice l'equipollenza.L'art. 6, comma 3, del d.m. del 9.11.2007, infatti, richiede non solodati, ma un atto formale di autocertificazione e l'art. 7 dello stessod.m. impone la decadenza anche quando la documentazionecontenga elementi non veritieri.4. In ultimo, il ricorrente richiama anche l'appello incidentale relativoalla restituzione degli interessi sulle somme indebitamente percepi-4 di 9Numero registro generale 18110/2021Numero sezionale 718/20265. I tre motivi di impugnazione possono essere esaminati congiunta-Numero di raccolta generale 16826/2026mente e sono fondati. Data pubblicazione 29/05/20266. Secondo la Suprema Corte “ qualora la controversia attenga alla fasedi erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di unaddotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite insede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti ri-spetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice or-dinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolaticome revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'i-nadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessionedel contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un dirittosoggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario,zione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concretoprovvedimento di attribuzione” (Cass. S.U., n. 1946 del 18.1.2024).La stessa Suprema Corte precisa ulteriormente che “la controversiasulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determi-nata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizionidell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordina-rio qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadem-pienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimoesercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an,quid e quomodo dell'erogazione” (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n.19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966).Nella fattispecie in esame, la decadenza o revoca dal contributo con-cesso dal Ministero attiene alla fase esecutiva e non comporta alcunavalutazione in ordine all'interesse pubblico sotteso alla concessionedel contributo stesso. L'odierno ricorrente ha proceduto alla re-voca/decadenza dal contributo contestando la tardività dell'invio delrendiconto e la sua non conformità rispetto a quanto previsto dal d.m. del 9.11.2007.5 di 9Numero registro generale 18110/2021Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 16826/20267. La Suprema Corte afferma, inoltre, che “Poiché l'intervento dell'am-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ministrazione non ha altro spazio di verifica che quello afferente allecondizioni puntualmente stabilite al riguardo dalla legge o dal con-tratto, senza margini di valutazione discrezionale per ragioni di tuteladell'interesse pubblico, la revoca costituisce un atto con valenza di-chiarativa incidente, successivamente alla delibera di concessionedel finanziamento e alla stipula del contratto, su una posizione didiritto soggettivo del beneficiario […] È, cioè, devoluta (ancora) algiudice ordinario ogni controversia che sia incentrata sulla impugna-tiva di una revoca del contributo anteriormente accordato, qualoral'intervento dell'amministrazione in sede di revoca non abbia altrospazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualmentestabilite al riguardo dalla legge, senza margine di valutazione discre-zionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico” (Cass., S.U., 13aprile 2023, n. 9816; Cass., S.U., 7 agosto 2023, n. 23991; Cass.,S.U., 15 novembre 2023, n. 31738). La giurisprudenza di legittimitàha così stabilito che l'Amministrazione, nel revocare il contributo onel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazione discre-zionale, ma si limita ad accertare la mancanza di un presuppostoprevisto in modo puntuale dalla legge, per cui - una volta emesso ilprovvedimento che concede il contributo, stipulato il contratto con ilbeneficiario ed erogato, in tutto o in parte, il finanziamento/contri-buto/sovvenzione pubblica - la fase di verifica e controllo, durantel'esecuzione del rapporto, della sussistenza dei requisiti di legge checondizionano il riconoscimento del beneficio e che consentono di con-servare il beneficio già attribuito, è ricognitiva del venir meno di unpresupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dallalegge. Con riguardo a quest'ultimo profilo, l'Amministrazione deveoperare il controllo di conformità senza poter compiere alcuna valu-tazione discrezionale, risultando sprovvista di ogni disponibilità inragione della mera verifica di corrispondenza tra la normativa richia-6 di 9Numero registro generale 18110/2021Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 16826/2026mata e la sua realizzazione a seguito della concessione del contri-Data pubblicazione 29/05/2026buto.8. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è conformata a taliprincipi, poiché, non solo non ha tenuto presenti il termine di deca-denza previsto dall'art. 7 del d.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le conseguenzedella sua inosservanza, espressamente previste dallo stesso articolo,pur avendo ritenuto non giustificata né l'inaccessibilità del sito mini-steriale né la tardiva trasmissione della documentazione prescritta(Art. 7. Decadenza dal contributo: “1. I soggetti beneficiari del con-tributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entroil 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del con-tributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6,comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro ilcitato termine, ovvero contenga elementi non veritieri, è dispostacon provvedimento del direttore generale la decadenza dal contri-buto, con recupero delle somme già eventualmente versate”), ma,soprattutto, ha ritenuto rilevante una equipollenza, rispetto a quantoprevisto dall'art. 6 del citato d.m., non consentita alla luce dell'orien-tamento espresso dalla Suprema Corte.In particolare, il provvedimento censurato vìola quanto puntual-mente previsto nell'art. 6 del d.m. citato, attribuendo generica rile-vanza a comunicazioni e dati, senza specificare il loro raccordo conla previsione normativa e con il contributo concesso nell'anno 2012,affermando una inammissibile equipollenza, per la cui valutazioneprende in esame anche documenti trasmessi in sede di richiesta peril contributo 2013. Va aggiunto, altresì, che il giudizio sulla confor-mità o meno della documentazione, in presenza di un preciso e pun-tuale disposto normativo, non può costituire motivo di valutazione insede esecutiva, ai fini di una sostanziale equiparazione tra quantoprevisto e quanto presentato, atteso che detta valutazione è giàstata compiuta dal legislatore nell'ottica del perseguimento dell'inte-resse pubblico sotteso alla erogazione del contributo, le cui modalità,7 di 9Numero registro generale 18110/2021Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 16826/2026peraltro, sono state pienamente conosciute ed accettate dal soggettoData pubblicazione 29/05/2026che ne ha beneficiato.Peraltro, la pronuncia impugnata trova conferma della propria solu-zione in base ad elementi del tutto estranei alla fattispecie in esame,quali la concessione di contributi per gli anni successivi, ed apparedel tutto contraddittoria laddove afferma la non contestazione dellaodierna ricorrente, pur avendo la stessa contestato l'irregolarità do-cumentale tanto da revocarla, incamerando le somme da restituirecon il successivo contributo annuale.Pertanto, i primi tre motivi risultano totalmente fondati per unainammissibile equipollenza operata dalla Corte di appello e l'omessaconsiderazione della tardività del rendiconto in conformità a quantoprevisto dall'art. 7 del decreto ministeriale succitato.9. Il richiamo all'appello incidentale svolto dal ricorrente può ritenersiassorbito dall'accoglimento dei tre motivi di impugnazione, trattan-dosi degli accessori relativi alla somma finanziata ed alla sua resti-tuzione.10. Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, devono essere accolti itre motivi di impugnazione, con la cassazione della sentenza impu-gnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano, indiversa composizione, alla luce dei principi richiamati della SupremaCorte, nonché per la pronuncia sulle spese anche del giudizio di le-gittimità. P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impu-gnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione,cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile, il 11.2.2026.Il Presidente8 di 9Numero registro generale 18110/2021Numero sezionale 718/2026Numero di raccolta generale 16826/2026Guido MercolinoData pubblicazione 29/05/20269 di 9